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Tribunale Vercelli, 03/03/2017

Massima

Capacità dei beneficiari di amministrazione di sostegno di procedere all’accettazione tacita dell’eredità.

Supporto alla lettura

Amministrazione di sostegno

Le ragioni sottese all’introduzione dell’amministrazione di sostegno (avvenuta, come è noto, ad opera dell’art. 3, legge 9 gennaio 2004, n. 6 , vanno rinvenute nelle avvertite esigenze di tutela dell’individuo e dei correlati interessi, patrimoniali e non. Oltre cioè alla gestione del patrimonio dell’incapace, l’istituto, disciplinato dagli artt. 404 ss. c.c., mira infatti a tutelare la sfera personale dell’incapace e a consentirne lo sviluppo. L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui il soggetto beneficiario ha la residenza o il domicilio, su ricorso proposto dallo stesso soggetto infermo o menomato, dal coniuge, dal tutore, dal P.M., dal curatore, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dalla persona stabilmente convivente. Nello scegliere la persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice deve preferire un soggetto familiare al beneficiario.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno.
Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario sono stabiliti dal giudice tutelare con il decreto di nomina.
E’ fondamentale l’ascolto dell’interessato prima dell’adozione di un provvedimento che lo concerne direttamente (e non potrebbe essere altrimenti).

Mentre nel processo di interdizione, l’esame dell’interdicendo serve a saggiarne la capacità di intendere e volere; maggiormente ampia e complessa risulta la funzione esplicata dall’audizione del beneficiario nella procedura di amministrazione di sostegno. Non si tratta tanto o solamente di saggiare il tasso di autonomia della persona in correlazione alla disabilità, ma piuttosto di “ascoltare” l’interessato per raccoglierne “i bisogni e le richieste”, individuandone le effettive, concrete esigenze esistenziali e personali.
Le indicazioni fornite dal beneficiario in sede di ascolto sono estremamente significative ed il giudice ne deve “tener conto” agli effetti, ad es., della designazione dell’amministratore di sostegno, per la determinazione degli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in sostituzione o in assistenza al disabile e che quest’ultimo non è in grado di effettuare in modo autonomo; come pure agli effetti dell’istituzione di un’amministrazione di natura prettamente patrimoniale, ovvero, anche (o esclusivamente) di tipo personale, volta alla protezione di esigenze esistenziali, ovvero, alla cura della salute personale.
Appare chiara la centralità e rilevanza dell’audizione del beneficiario della procedura, ben maggiore rispetto all’essenzialità dell’esame dell’interdicendo, nel processo di interdizione.
Può concludersi sul punto affermando che l’atto istruttorio più importante dell’intera procedura è appunto l’audizione del beneficiario.

Ambito oggettivo di applicazione

Con decreto 16.3.2016 veniva aperta l’amministrazione di sostegno a tempo determinato (di anni due dal giuramento) di P.B.. Con riferimento all’attività concernente la straordinaria amministrazione, questo Magistrato deferiva all’amministratrice di sostegno poteri cd. in assistenza, ex art. 405, comma 5, nr. 4, c.c., disponendo che – salva l’autorizzazione giudiziale – i relativi atti potessero dirsi validamente negoziati solo ove sottoscritti sia dalla beneficiaria che dalla amministratrice di sostegno.

Con il ricorso in esame, da entrambe sottoscritto, le istanti esponevano che:

fosse deceduta, in data 07.7.2015, la madre della beneficiaria;

la beneficiaria, alla luce delle regole della successione ab intestato, fosse l’unica chiamata all’eredità;

nel compendio morendo dismesso figurassero valori mobiliari (saldo attivo conto corrente e dossier titoli dello Stato italiano) conservati presso la filiale principale di BiverBanca di Vercelli;

allegavano altresì copia della dichiarazione di successione 24.2.2017, dalla quale emergeva inoltre che:

l’asse ereditario fosse scevro da passività (quadro D);

nell’attivo ereditario risultasse la quota di tre quarti della piena proprietà di un fabbricato sito in Vercelli (quadro B1); sul punto si specifica che, come emerge dalla “relazione iniziale” dell’amministratrice di sostegno del 22.6.2016, il residuo quarto di proprietà su detto immobile pertocchi alla beneficiaria medesima, che ivi abita;

alla luce di quanto sopra, le istanti chiedevano l’autorizzazione alla riscossione dei valori mobiliari di cui sopra, ciò che comporterebbe altresì accettazione tacita dell’eredità.

Ciò detto, deve premettersi come il decreto di nomina relativo al caso di specie indichi, tra gli atti di straordinaria amministrazione patrimoniale da compiersi con l’assistenza necessaria dell’amministratrice di sostegno, tanto la riscossione di capitali (in particolare, per somme superiori ad euro 5.000,00), quanto l’accettazione di eredità, con sostanziale richiamo alle norme di cui ai numeri 2) e 3) dell’art. 374 c.c..

Da un punto di vista dogmatico, non puo’ dubitarsi della inapplicabilità generale, ai beneficiari di amministrazione di sostegno, dell’art. 471 c.c. (non richiamato dall’art. 411, comma 1, c.c., ed estensibile solo esplicitamente, ai sensi dell’ultimo comma della predetta norma), disposizione che impone l’accettazione beneficiata dell’eredità devoluta a minori ed interdetti.

I beneficiari, dunque, possono, in linea di principio, accettare l’eredità cui sono chiamati anche puramente e semplicemente, a patto che, ove previsto nel decreto di nomina, si muniscano, per il tramite dell’amministratore di sostegno, dell’autorizzazione di cui all’art. 374 comma 1, nr. 3) c.c..

Ciò, è appena il caso di osservarlo, consente ai predetti chiamati di apprendere il patrimonio ereditario evitando i costi, i tempi e gli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario, di fatto superflui in tutti i casi nei quali, per le condizioni di evidente capienza del compendio relitto (in ipotesi privo di poste passive), appaia inutile conseguire l’effetto di separazione patrimoniale di cui all’art. 490 c.c.; il tutto, inoltre, con un’operazione del tutto priva di rischi laddove il Giudice tutelare, nell’ambito dei poteri di cui all’ultimo comma dell’art. 411 c.c. abbia in ogni caso esteso al beneficiario l’effetto protettivo – previsto per gli interdetti – di cui all’art. 489 c.c., cosa che è avvenuta nel caso in esame.

Ciò premesso, vi è però da chiedersi se, per i beneficiari di amministrazione di sostegno sia possibile, con le debite autorizzazioni, tanto l’accettazione espressa dell’eredità (aspetto sul quale non sussistono perplessità), quanto l’accettazione tacita della medesima, che, come noto (art. 476 c.c.) si perfeziona laddove il chiamato compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare, e che non potrebbe essere compiuto se non in qualità di erede.

Ritiene questo Giudice che, ferme le precisazioni che seguiranno, non vi siano ragioni per escludere, in capo ai beneficiari di amministrazione di sostegno, la capacità, in linea generale, di procedere all’accettazione tacita dell’eredità.

Militano in tal senso ragioni letterali: se è vero che l’accettazione pura e semplice puo’ essere espressa o tacita (art. 474 c.c.); e se è vero che il beneficiario, come supra chiarito, puo’ accettare puramente e semplicemente l’eredità; non si vede dunque perché inibirgli la modalità più diretta e usuale di porre in essere tale negozio. La qual cosa, oltretutto, consentirebbe al beneficiario di evitare i costi dell’accettazione espressa, laddove negoziata con atto pubblico (ciò che, in casi simili, avviene nella quasi totalità dei casi).

La precisazione che si rende peraltro indispensabile, è quella per cui, laddove al beneficiario sia imposto di accettare l’eredità solo previa autorizzazione del Giudice tutelare (art. 374, comma 1, nr. 3, c.c.) – o in ogni caso gli sia precluso di negoziare validamente atti concernenti la straordinaria amministrazione patrimoniale – dovrà essere sottoposta alla relativa autorizzazione proprio l’atto il cui compimento importerà accettazione ereditaria.

In mancanza, l’accettazione tacita dell’eredità potrà sì dirsi compiuta, ma certo non validamente, giusta il disposto di cui all’art. 412 c.c..

È appena il caso di notare, poi, che il compimento dell’atto che comporti accettazione tacita, nella gran parte dei casi, sarà anch’esso soggetto al medesimo regime autorizzativo (si pensi alla riscossione di capitali, o alla vendita di beni), ciò che determinerà dunque una duplice valenza in capo al decreto del Giudice tutelare, da intendersi quale condicio juris tanto del valido compimento dell’atto espresso, quanto della valida accettazione tacita dell’asse ereditario.

Questo implica dunque necessariamente che, in sede di istanza al Giudice tutelare, l’interessato illustri compiutamente non solo i contenuti dell’atto da autorizzarsi, ma altresì che il compimento dello stesso determinerà gli effetti di cui all’art. 476 c.c., e che questi ultimi saranno forieri di conseguenze positive per il soggetto beneficiario, o quantomeno scevri da controindicazioni.

Infine, peraltro, pare de jure condito doversi escludere la possibilità di trascrivere, ai sensi dell’art. 2648, comma 3, c.c., il decreto del Giudice tutelare che autorizzi il compimento dell’atto determinante l’accettazione tacita: come noto, infatti, le norme sulla trascrizione costituiscono presidio di ordine pubblico e sono insuscettibili di applicazione analogica o estensiva; non figurando il decreto del Giudice tutelare tra i provvedimenti menzionati dalla norma, deve concludersi per la soluzione negativa.

Venendo al caso di specie, l’istanza merita accoglimento, essendo state rispettate le coordinate appena tracciate.

Le istanti hanno chiesto autorizzarsi la riscossione di somme di denaro e valori mobiliari ricomprese nel patrimonio morendo dismesso dalla de cuius.

Hanno soggiunto espressamente che ciò comporterebbe accettazione tacita del compendio relitto, e, allegando la dichiarazione di successione, hanno altresì dimostrato l’assenza di passività del medesimo (essendo oltretutto l’immobile privo di iscrizioni, trascrizioni, pesi o oneri pregiudizievoli).

Dal punto di vista formale, infine, deve effettivamente discutersi, nel caso in esame, di accettazione tacita, considerato che l’istanza in atti è del tutto prodromica (e intimamente connessa) all’atto che determinerà l’acquisto jure hereditatis, e che la sottoscrizione apposta all’istanza da parte della beneficiaria costituisce esplicazione del deferimento di poteri concorrenti (405 comma 5, nr. 4 c.c.), e non già attività idonea a conferire all’istanza natura di scrittura privata rilevante per l’accettazione espressa, difettando in ogni caso, il relativo documento, tanto della dichiarazione di accettazione, quanto dell’assunzione della qualità di erede (e cioè dei negozi unilaterali non recettizi alternativamente previsti dall’art. 475 c.c.).

In definitiva, l’intera operazione appare legittima – sostanzialmente e formalmente – oltre che connotata da utilità evidente per la beneficiaria.

Essa deve dunque essere autorizzata.

Quanto al reimpiego delle somme, visto l’art. 372, comma 1, nr. 4) c.c., se ne dispone l’accredito sul conto corrente vincolato alla procedura di amministrazione di sostegno.

Lo stato di bisogno economico in cui versa la beneficiaria (chiaramente descritto nella relazione dell’amministratrice di sostegno), rende opportuno munire il presente decreto della clausola di immediata efficacia ex art. 741, comma 2, c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice tutelare, dott. Carlo Bianconi; visto l’art. 411 c.c. e le norme di cui alla parte motiva; letto il decreto di nomina;

in accoglimento del ricorso, autorizza le istanti alla riscossione dei valori mobiliari caduti nel compendio ereditario di cui alla successione in morte di R.P., e conservati presso la Filiale principale Biverbanca di Vercelli, disponendone il reimpiego attraverso l’accredito sul conto corrente o sui rapporti vincolati alla procedura di amministrazione di sostegno; autorizza per l’effetto l’accettazione tacita del compendio morendo dismesso dalla de cuius.

Decreto immediatamente esecutivo ex art. 741, comma 2, c.p.c.. Manda la cancelleria per la comunicazione all’amministratrice di sostegno.

L’amministratore di sostegno è autorizzato ex art. 23, co. 1, D.Lgs. 82/2005, a formare copie su supporto analogico dell’esemplare del presente decreto ricevuto via PEC dalla Cancelleria, attestandone la conformità. Analoga autorizzazione è sin d’ora concessa per gli eventuali successivi provvedimenti autorizzativi, ricevuti con la stessa modalità.

Così deciso in Vercelli, lì 03/03/2017

Il Giudice Tutelare

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