Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato (omissis) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. (Omissis) ottenuto dalla (omissis) s.r.l. per il pagamento delle somme dovute relative al finanziamento stipulato in data 16/6/2015 dalla (omissis) s.p.a., cui (omissis) era succeduta, e dai (omissis).
Gli opponenti contestavano il credito sostenendo: -che il decreto ingiuntivo era stato notificato dopo due anni dalla sua emissione e quindi era divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c.; – che il tasso annuo effettivo globale (Taeg) era superiore alla soglia ex l. 108/1996 perché doveva considerarsi nel computo dello stesso anche la commissione di estinzione anticipata, oltre che i costi assicurativi, invocando perciò l’applicazione della sanzione ex art. 1815, co. 2, c.c.; – che il contratto violava il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. per essere calcolati gli interessi di mora sugli interessi corrispettivi; – che era nulla la previsione della commissione di estinzione anticipata in quanto contraria al dettato ex art. 120 bis t.u.b. e in quanto vessatoria ex art. 33, lett.e, d.lgs. 205/2006; -che il contratto era indeterminato nell’oggetto per effetto del metodo di ammortamento cd. alla francese.
L’opposta (omissis) s.r.l. chiedeva il rigetto dell’opposizione e comunque la condanna degli attori al pagamento della somma di € 15.880,23 come portata dal decreto ingiuntivo evidenziando le pattuizioni di cui al contratto di finanziamento, la loro legittimità e la non fondatezza delle tesi attoree sul tema dell’usura, dell’anatocismo e dell’ammortamento alla francese.
Era quindi rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, valorizzando l’inefficacia del d.i., e, senza altra istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutato l’istruttore, la causa era riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Quanto al tema dell’inefficacia del decreto ingiuntivo è documentato che esso, rilasciato dal Tribunale in data 23/11/2018, è stato notificato agli ingiunti il 24.11.2020, quando era ormai divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c.
Per questa ragione è stata negata nel corso del processo la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del titolo che deve quindi essere dichiarato inefficace.
3. Ciò, naturalmente, non toglie che debba essere trattata la domanda di pagamento comunque svolta dalla (omissis) in sede monitoria e poi ribadita nel pieno giudizio di cognizione.
Quanto al tema della legittimazione attiva della (omissis)(introdotto con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e comunque rilevabile d’ufficio), il Tribunale osserva che in atti v’è la Gazzetta Ufficiale del 3/6/2017 con la quale (omissis) ha comunicato la cessione dei crediti in proprio favore da parte di (omissis), indicando le caratteristiche dei crediti ceduti (anche quanto alla loro datazione); queste caratteristiche sono tutte presenti anche nel credito verso i (omissis).
Inoltre, la (omissis) ha prodotto in giudizio tutti i documenti relativi al credito della (omissis) verso i (omissis), inclusa la lettera di messa in mora della stessa (omissis), senza che sia stata data altra spiegazione circa le ragioni di una tale disponibilità dei documenti in capo a (omissis).
Infine, deve anche aversi riguardo alla condotta degli ingiunti che, ricevute le raccomandate a/r del 2017 della (omissis) con le quali era comunicata la cessione e la richiesta di pagamento, nulla hanno tempestivamente osservato sino al 2020, allorché è giunta la notifica del decreto ingiuntivo.
Tutti questi elementi, apprezzati nella loro complessità (v. sulla prova della cessione del credito in tema Cass.n. 17944/2023, per cui il giudicante deve procedere con accertamento complessivo delle risultanze di fatto sulla base degli elementi anche indiziari in atti), inducono a ritenere provata la cessione del credito oggetto del giudizio.
4. Circa il tema dell’ammortamento alla francese è sufficiente richiamare la pronuncia SS.UU. n. 15130/2024, alla cui motivazione si fa riferimento ex art. 118 disp.att. c.p.c., per cui la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Quanto all’affermazione generica dei Lo. per cui vi sarebbe anatocismo perché sarebbe consentito il calcolo degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi, deve osservare il Tribunale che questa tesi è smentita dal tenore del contratto che prevede espressamente al punto 12 che in caso di decadenza dal beneficio del termine gli interessi di mora saranno computati sul residuo capitale da restituire.
Quindi, circa il preteso superamento del tasso soglia, il Tribunale osserva che la tesi attorea per cui debba includersi nel calcolo del tasso effettivo anche la commissione di estinzione anticipata è priva di fondamento: in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (v. Cass.n. 7352/2022; conf. Cass.n. 23866/2022).
Del pari, la tesi per cui dovrebbe tout court considerarsi il costo della polizza assicurativa stipulata: nel caso di specie, il contratto non riporta costi di assicurazione di alcun genere né è stata prodotta una qualche polizza assicurativa.
Infine, sul tema della nullità della previsione di una commissione di estinzione anticipata, il Tribunale osserva che nel caso di specie nemmeno vi è evidenza dell’applicazione di tale commissione posto che è pacifico che non vi sia stata estinzione anticipata del prestito, bensì v’è stata morosità e decadenza dal beneficio del termine.
Sicché relativamente alla domanda di pagamento ogni questione circa tale commissione non ha rilievo alcuno.
In definitiva, tutte le contestazioni dei Lo. sono prive di fondamento e, non avendo essi mai allegato il regolare pagamento delle rate a fronte dell’allegato inadempimento allegato dalla (omissis), deve ritenersi provata (v. SS.UU. n. 13353/2021 sugli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale) la domanda di pagamento della somma di € 15.880,23, oltre interessi al saggio legale di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. (posto che in ricorso la parte ha chiesto i soli interessi legali) dal deposito della domanda e fino al saldo sulla sola sorte capitale.
5. Le spese di lite sono compensate nella misura di un quarto, atteso che il decreto ingiuntivo va dichiarato inefficace.
Rimangono a carico dei soccombenti Lo. i restanti tre quarti delle spese, come liquidati in dispositivo secondo d.m. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. (Omissis);
b) condanna (omissis)., in solido, al pagamento in favore di (omissis) s.r.l. di € 15.880,23 oltre interessi al saggio legale di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda e fino al saldo;
c) compensa le spese di lite nella misura di un quarto;
d) condanna (omissis), in solido, alla rifusione in favore di (omissis) s.r.l. delle spese di lite nella misura dei tre quarti, misura che liquida in € 3.807,00 per compensi oltre iva, c.p.a. se e come dovute e spese generali al 15%.
Così deciso in Trani in data 18/9/2024
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 SET. 2024.
