Massima

La proponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall’attrice è condizionata dalla previa presentazione di una richiesta di risarcimento regolare, in conformità agli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, indirizzata alla compagnia assicurativa della controparte. Inoltre, è necessario formulare un invito alla negoziazione assistita obbligatoria, come previsto dal d.l. n. 132 del 2014, convertito nella l. n. 162 del 2014. Pertanto, l’azione risarcitoria non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, abbia ostacolato l’assicurazione nell’espletamento delle attività necessarie per formulare una congrua offerta, ai sensi dell’art. 148 del codice delle assicurazioni.

Supporto alla lettura

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SINISTRI STRADALI

A norma dell’art. 2 del D.L. 132/2014, si parla di negoziazione assistita per definire l’accordo tra uno o più avvocati attraverso il quale le parti coinvolte in un sinistro cooperano con lealtà e buona fede per risolvere in modo amichevole la controversia che li vede coinvolti. Dunque, in materia di sinistri, la procedura di negoziazione assistita rappresenta una condizione di procedibilità per avanzare la successiva domanda giudiziale per ottenere il risarcimento del danno.

In linea generale, l’invito a partecipare a una negoziazione assistita è rivolto alla controparte, ovvero a colui al quale viene richiesto il risarcimento o il pagamento di una somma di denaro. Nel caso particolare in cui ci sono  le condizioni per richiedere il risarcimento direttamente alla propria assicurazione, cioè quando nell’incidente sono coinvolte solo due vetture, entrambe registrate in Italia, e non ci sono danni a persone che hanno causato un danno biologico con un’invalidità permanente superiore al 9% , allora l’invito per la stipula di una negoziazione assistita dovrebbe essere indirizzato alla propria compagnia assicurativa.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato il 22-24.9.2015, (omissis) e (omissis), nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore (omissis), convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, (omissis) e la compagnia (omissis), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dal figlio in occasione di un sinistro stradale verificatosi in data (omissis) alle ore 17,20 circa, in (omissis). In particolare, deducevano che, mentre (omissis) percorreva via (omissis) dei (omissis) alla guida della sua bicicletta tipo mountain bike, veniva investito dall’autovettura Citroen C3 targata (…), di proprietà di (omissis), condotta nell’occasione da (omissis) e assicurata con la compagnia (omissis)(ora A. S.P.A. ), che procedeva a velocità sostenuta in direzione Ca. di Stabia;

– che, a seguito dell’impatto e della caduta dalla bici, l’istante riportava lesioni personali che ne comportavano il soccorso presso l’Ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia. Chiedeva, pertanto, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura di proprietà di (omissis), la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti, con vittoria delle spese e competenze di giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta (omissis), eccependo l’inammissibilità e infondatezza della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Nessuno si costituiva per la convenuta (omissis), nonostante la rituale notifica dell’atto di citazione, per cui ne deve essere dichiarata la contumacia.

Espletata la trattazione e la fase istruttoria, nel corso della quale veniva acquisita documentazione e raccolta prova testimoniale, sulle conclusioni precisate all’udienza dell’1.2.2018 e concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., la causa era riservata per la decisione.

Ciò premesso, in via preliminare, occorre rigettare l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio avanzata dalla compagnia assicuratrice convenuta ex artt. 163 e 164 c.p.c., atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dello stesso (per tutte, Cass. 2007, n. 6.8.2007), risultano sufficientemente determinati gli elementi di cui all’art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi“, rappresentata dal fatto dell’incidente subito, con conseguente danno e diritto al relativo risarcimento, ed il c.d. “petitum“, costituito, appunto, dalla domanda di risarcimento. Pertanto, la domanda è sufficientemente specificata, consentendo alla controparte, come del resto avvenuto nel presente giudizio, la piena esplicazione del diritto di difesa.

Sempre in limine litis, deve essere rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, essendo state inoltrate regolari richieste risarcitorie, ai sensi degli artt. 145 e 148 D.Lgs. n. 209 del 2005, alla compagnia convenuta a mezzo le racc.te (omissis) ricevute il 7.8.2014 e il 6.2.2.2015 (in atti allegate con relative ricevute di ritorno), corredate dei requisiti richiesti dalla normativa richiamata; nonché la procedibilità della domanda, essendo stato formulato invito alla negoziazione assistita obbligatoria ex art. D.L. n. 132 del 2014 convertito nella L. n. 162 del 2014, come da raccomandate ricevute dalle parti convenute il 27.5.2015 e il 3.6.2015

La legittimazione passiva dei convenuti risulta dalla documentazione allegata ai nn. 27-28-29 del fascicolo di parte attrice (certificato di proprietà e carta di circolazione dell’autovettura Citroen C3 targata (…) e certificato di assicurazione).

Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di cui in motivazione.

Per quanto riguarda la responsabilità dell’evento, osserva il giudicante che la ricostruzione dell’incidente, operata sulla base degli elementi acquisiti in giudizio, appare tale da evidenziare la responsabilità esclusiva della convenuta (omissis), proprietaria dell’autovettura Citroen C3 targata (…), nella causazione del sinistro in questione.

Invero, la ricostruzione della dinamica del sinistro prospettata da parte attrice ha trovato piena conferma nelle univoche dichiarazioni rese dai testi oculari (omissis) e (omissis) (sulla cui attendibilità non vi è motivo per dubitare), i quali hanno riferito che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, la bici condotta da (omissis) veniva urtata da tergo dalla Citroen che procedeva a velocità sostenuta. In conseguenza dell’urto, il (omissis) riportava lesioni documentate nella documentazione medica allegata agli atti (v. in particolare referto dell’Ospedale S. Leonardo di Castellammare di Stabia recante la data del sinistro e l’indicazione del sinistro stradale quale causa delle lesioni).

Se ne deve dedurre, pertanto, che la causa del sinistro sia stata dovuta esclusivamente alla condotta colpevolmente imprudente e disattenta del conducente dell’autovettura Citroen C3 targata (…); mentre nessun addebito di colpa può essere mosso al (omissis), dal momento che dall’istruttoria espletata non è emersa infrazione alcuna alle norme della circolazione stradale ovvero alle regole della comune prudenza da parte di questi, il quale, anzi, secondo quanto dichiarato concordemente dai testi escussi, aveva regolarmente impegnato via (omissis…). dei (omissis) indossando il caschetto di sicurezza.

Pertanto, il risarcimento dei danni subiti dall’attrice deve essere posto a carico di (omissis) e della compagnia (omissis), in solido tra loro, ai sensi degli artt. 2054, comma 3, c.c. e 122 D.Lgs. n. 209 del 2005.

Occorre, dunque, procedere alla quantificazione dei danni subiti dal S.A..

In considerazione delle lesioni personali patite, viene innanzitutto in rilievo il danno alla salute (comprensivo del danno estetico e del danno alla vita di relazione), suscettibile di distinta valutazione come da tempo affermato ed anche di recente ribadito in dottrina ed in giurisprudenza.

In proposito, può prendersi in considerazione la relazione del medico fiduciario della compagnia convenuta dr. (omissis), non contestata da parte attrice, da cui si rileva che il (omissis), in conseguenza dell’incidente, ha riportato postumi permanenti quantificati nella misura del 7% a titolo di mero danno biologico. Il C.T.P. ha altresì ritenuto che gli esiti dell’evento lesivo hanno comportato una inabilità temporanea totale di 30 giorni e una inabilità temporanea parziale al 75% di 120 giorni, al 50% di 38 giorni e al 25% di 30 giorni.

A tal riguardo, venendo in rilievo lesioni micropermanenti (fino al 9%) determinati da sinistro stradale, si applicano gli importi previsti dalle tabelle di cui all’art. 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005, aggiornate dal D.M. 17 luglio 2017.

Pertanto, tenuto conto dell’età del S. all’epoca del sinistro (anni 15), il danno biologico, con riferimento al danno biologico da invalidità permanente pari alla percentuale del 7 %, va liquidato nella somma tabellare di Euro 10.423,15 già rivalutata alla data odierna.

Alla somma anzidetta va aggiunta quella destinata a risarcire il danno biologico connesso all’invalidità temporanea, la cui durata è stata di giorni 30 per la totale, di giorni 120 per la parziale al 75%, di giorni 38 per la parziale al 50% e giorni 30 per la parziale al 25%, secondo la stima effettuata dal fiduciario della compagnia.

Tenuto conto delle lesioni riportate, occorre liquidare per la voce di danno in discorso le somme di Euro 6.867,92 (considerando Euro 46,88 al giorno per l’invalidità totale, ai sensi del D.M. 17 luglio 2017), già rivalutate alla data odierna.

Il danno alla salute ammonta dunque complessivamente a Euro 17.291,07 in valori monetari attuali. Si ritiene, inoltre, che – secondo i principi stabiliti da Cass. S.U. 2008, n. 2972 – il danno complessivo debba essere aumentato sino ad Euro 23.000,00 (in valori monetari attuali) per le sofferenze fisiche e morali presumibilmente subite dall’attrice a seguito delle lesioni subite.

Tali sofferenze possono certamente presumersi nell’ipotesi in esame (sulla riconoscibilità del danno morale nel caso di lesioni micropermanenti cfr. Cass. 2015, n. 17209; Cass. 2016, n. 339).

In definitiva, l’importo complessivo del risarcimento da liquidare in favore di parte attrice ammonta ad Euro 23.000,00 in valori attuali; tale importo, già all’attualità, va devalutato, e riportato ai valori correnti all’epoca del fatto lesivo (17.6.2014), e ad esso, in applicazione dei criteri indicati da Cass. S.U. 95/1712 e successive pronunce, vanno aggiunti gli interessi che si ritiene di fissare al tasso legale, calcolati anno per anno sulla sorta capitale risultante dalla devalutazione, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici Istat; da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all’effettivo soddisfo.

Le spese processuali e di c.t.u. seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo (tenuto conto dei valori relativi allo scaglione compreso tra 5.200,00 ed Euro 26.000,00, di cui al decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 55/2014).

Ai sensi dell’art. 282 c.p.c. va dato atto della provvisoria esecutività della presente sentenza

PQM

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del dr. (omissis) in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

• 1) ACCOGLIE la domanda avanzata da (omissis) e (omissis), nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore (omissis), e, per l’effetto, dichiara che il sinistro per cui è causa è da ascriversi alla responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura Citroen C3 targata (…), con conseguente condanna dei convenuti (omissis), (omissis) e (omissis), in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 23.000,00, somma già rivalutata alla data odierna, oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma sopra indicata, come devalutata al momento del fatto (17.6.2014) e da tale data via via rivalutata con cadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici Istat; oltre interessi al tasso legale, da tale ultima data di pubblicazione, sulla somma così ottenuta, fino all’effettivo soddisfo;

• 2) CONDANNA (omissis), (omissis) e (omissis), in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che si liquidano in euro Euro 4.280,00, di cui Euro 280,00 per spese vive ed Euro 4.000,00 per competenze, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione all’avv. (omissis) per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.;

• 3) Pone le spese occorse per l’espletamento delle C.T.U. a totale e definitivo carico, nella misura liquidata in corso di causa, dei convenuti in solido;

• 4) Dà atto della provvisoria esecutività della presente sentenza come per legge.

Così deciso in Torre Annunziata, il 19 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2018.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi