MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 11052/18 emesso in data 12.12.2019 il Tribunale di Torino, su istanza di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano spa ingiungeva a Ortonova srls e ai sigg. O.A. e V. R. il pagamento in solido delle seguenti somme: (i) euro 46.316,78, sig. O.A. e Ortonova srls; (ii) euro 32.879,36 sig. R.. Il tutto, oltre accessori e spese.
2. Avverso detto decreto proponeva opposizione il sig. O.A. ed eccepiva: (a) mancata prova scritta del credito azionato; (b) nullità della fideiussione per conformità al modello ABI in base ai principi affermati da Cass. 2017 n. 29819; (c) vessatorietà di alcune clausole della fideiussione in quanto, ancorchè sottoscritte anche ex art. 1341 c.c., erano state richiamate in blocco e quindi con una modalità che non garantiva l’attenzione del contraente debole verso le clausole sfavorevoli; (d) parte opposta aveva messo in mora la garante Confidare s.c.p.a. ma “non ha mai dato atto dell’eventuale escussione della garanzia rilasciata dalla Confidare s.c.p.a. e, nel caso in cui fosse escussa, l’eventuale facoltà di surrogarsi nei diritti di credito della predetta. Ciò determinerebbe un difetto di legittimazione passiva della controparte nell’agire giudizialmente per l’intero importo asseritamene dovuto nonché una indeterminatezza della domanda”.
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano spa si costituiva in giudizio contrastando le tesi e le difese attoree e chiedendone il rigetto.
3. Dopo l’assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c la causa è stata mandata a precisione delle conclusioni e trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di gg. 60 + 20 per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il rilievo attoreo riassunto sub (a) è palesemente infondato atteso che parte attrice non ha mai contestato in modo specifico la documentazione prodotta da parte opposta (che, in sede monitoria, ha prodotto la documentazione contrattuale, le fideiussioni, l’estratto conto certificato e i piani di ammortamento e, costituendosi in giudizio, ha prodotto estratto conto integrale relativo al conto corrente 18-01-49977), limitandosi ad articolare (e infondatamente per quanto sopra detto) la difesa sul rilievo formale della prova del credito necessaria per accedere alla tutela monitoria.
5. Anche la difesa in punto di nullità delle fideiussioni (fideiussione omnibus del 21.12.16 e fideiussione 14.8.17 relativa al contratto di finanziamento) non risulta fondata.
Quanto alla dedotta nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI, si osserva quanto segue.
Come è noto, con provvedimento 2.5.2005 n. 55, la Banca d’Italia (che, in allora, aveva le funzioni di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi) ha dichiarato la contrarietà dello schema contrattuale elaborato da ABI nel 2003 all’art. 2, comma 2, lett. a) della l. 1990 n. 287 nella parte in cui conteneva le cd clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c.
Il punto 6 del predetto schema prevedeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato”.
Il punto 2 (noto come clausola di reviviscenza) dello schema ABI dichiarava che il fideiussore era tenuto a “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
Il punto 8 dello schema ABI prevedeva l’insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso comunque erogate”.
E’ interessante rilevare che la Banca d’Italia ha osservato che le clausole contrattuali oggetto di approfondimento istruttorio erano riconducibili ad un medesimo modello e che tale uniformità discendeva da una consolidata prassi bancaria preesistente allo schema standard dell’ABI con “lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale o degli atti estintivi della stessa”, con la conseguenza che tali fideiussioni, anche prima del modello ABI censurato, rappresentavano già, a valle, costituzione di intese anti concorrenziali. E’ poi seguita la sentenza 2017 n. 29810 della Corte di Cassazione citata da parte attrice.
Ora, nel caso di specie, al di là della corrispondeva letterale tra la fideiussione prestata dall’attore e lo schema ABI contrario alla legge (cfr. pagg. 5 e 6 atto di citazione) si osserva, in generale, che “avendo l’autorità amministrativa delimitato l’accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole della Norme Bancarie Uniformi (NBU) … rese in attuazione di intese illecite, ciò non esclude, ne è incompatibile con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e ss e che possa trovare applicazione l’art. 1419 c.c., come è avvenuto nel presente caso, laddove l’assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite”. (così Cass., 2019 cit.).
Il che, declinato nel caso oggetto di causa, significa che il nucleo del contratto fideiussorio sottoscritto da parte opponente non è certo venuto meno con l’espunzione delle clausole nulle, (essendosi semmai solamente ridotte le garanzie accessorie prestate a favore della Banca, con sostituzione delle norme nulle e conseguente mantenimento in vita delle fideiussioni) e che non è dunque corretta la domanda attorea laddove chiede al Tribunale “di accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dal sig. O.A.…”.
Come si è visto, infatti, si tratterebbe di una nullità parziale ma, nel caso di specie, parte opponente nulla ha dedotto sul punto e, in particolare, non ha allegato quale potrebbe essere l’impatto delle predette clausole conformi al modello Abi e della loro invalidità sul rapporto con la banca opposta così come declinatosi nel tempo ed azionato in giudizio.
La doglianza attorea deve dunque essere respinta.
Quanto alla dedotta vessatorietà, alla circostanza che “nelle lettere di fideiussione che parte attrice ha dovuto sottoscrivere e approvare una seconda volta “ai sensi degli artt. 1341 comma 2 c.c.>, le clausole nn. 2 commi 2 e 3, 35,7,8 comma 2, 12, 13 e 14 risultano essere vessatorie secondo il sopracitato dettato codicistico in quanto ictu oculi svantaggiose per il consumatore” e alla circostanza che la sottoscrizione ex art. 1341 c.c. indiscriminata di clausole non garantisce l’attenzione del contraente debole, si premette che è principio pacifico in giurisprudenza anche di legittimità quello secondo il quale “Nel caso di condizioni generali di contratto, l’obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell’art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest’ultimo non sia accompagnato da un’indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (Così Cass. 2015 n. 22984; idem Cass., 2018 n. 17939).
Nel caso di specie, questa indicazione sommaria è però sussistente perché in entrambe le lettere fideiussorie – accanto al richiamo numerico – viene dato atto del contenuto della clausola. Questo il tenore della dicitura specificamente sottoscritta: “Approvo/approviamo specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 cod. civ. e delle disposizioni emanate dalle Autorità creditizie, le seguenti clausole: Sezione I art. 2 comma 2 (invalidità dell’obbligazione garantita); art. 2, comma 3 (reviviscenza della garanzia), art. 3 (Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni); art. 5 (Recesso del fideiussore della garanzia); art. 7 (Pagamento del fideiussore); art. 8, comma 2 (inopponibilità della estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori); art. 12 (Compensazione); art. 13 (Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale della controversia), art. 14 (Legge applicabile, foro competente e autorizzazione alla spedizione del modulo)”. Seguono le sottoscrizioni.
Anche questa doglianza deve pertanto essere respinta.
Resta solo da aggiungere che anche la doglianza riassunta sub (d) non è fondata e ciò in quanto non vi è prova che parte opposta dovesse escutere o abbia preventivamente escusso la garanzia del Consorzio Confidare scpa.
6. Atteso quanto sopra esposto, le domande formulate da parte attrice devono essere respinte, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese del giudizio, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, (DM. 2014 n. 55, scaglione fino ad euro 260.000, valori minimi atteso il valore della controversia e con riduzione della fase istruttoria e di trattazione in mancanza di prove costituende e della fase decisionale). Nulla in punto applicazione dell’art. 96 cpc non sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
Rigetta le domande formulate da parte attrice e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna Andrea O.A. a rimborsare a Banca Cassa di Risparmio di Savigliano spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte attrice le spese del presente giudizio a che liquida in euro 5.000,00 oltre iva e cpa come per legge.
Torino, 20.10.21
Il Giudice
