I.– Con procedimento sommario di cognizione Condominio Ponte V. ha convenuto in giudizio G.V. chiedendo di accertarne la qualità di erede e l’accettazione tacita dell’eredità del padre S.V. e della madre S. C. per procedere al recupero delle morosità maturate relativamente agli immobili siti agli interni n.5 e n.6.
G.V. ha resistito alle domande eccependo di aver provveduto alla trascrizione delle dichiarazioni di successione di entrambi i genitori, avendo quindi già formalizzato gli adempimenti richiesti in domanda.
Trattandosi di vertenza documentale, la causa è stata posta in decisione con termine per note.
II.- La convenuta è erede dei genitori per testamento olografo (doc.5 e 7 ricorrente), ha trascritto le denunce di successione di entrambi, ha provveduto ad effettuare la voltura catastale, abita in uno degli immobili di causa e nel corso degli anni ha pagato alcuni acconti delle spese condominiali.
Non ha, tuttavia, espressamente accettato l’ eredità r, con riferimento alle questioni oggetto di causa, la dichiarazione di successione, seppur trascritta, avendo natura prettamente fiscale non è atto idoneo a dimostrare l’accettazione espressa dell’ eredità (cfr. Cassazione Sez. 6 civile ordinanza n. 11478 del 30/04/2021, edita anche su Italgiure: “L’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”).
Nel caso, gli adempimenti compiuti dalla G.V. dimostrano in modo univoco che ha tacitamente accettato l’eredità e comportano quindi l’accoglimento della domanda.
Infondata è l’eccezione della resistente, che ha contestato il mancato inoltro da parte del condominio di una comunicazione prima dell’iscrizione del ricorso, essendo provato documentalmente che tutte le raccomandate inviatele sono state restituite per compiuta giacenza, nonostante fossero state spedite dall’amministratore non all’indirizzo di residenza della convenuta ma ove la G.V. effettivamente risiede e dove pure aveva ritirato a mani l’atto introduttivo del procedimento.
Ne consegue che, accertata la qualità di erede di G.V., deve essere dichiarato che la stessa ha accettato tacitamente l’eredità di S.C. e S.V., comprendente il compendio immobiliare meglio specificato nel ricorso introduttivo.
III.- La statuizione sulle spese processuali segue il criterio della soccombenza.
Il condominio ricorrente ha per anni ha sostenuto le spese insolute di competenza della convenuta che, nonostante i genitori siano deceduti da molti anni – il padre, addirittura, nel 1991 – non ha mai provveduto alla trascrizione dell’accettazione né a riscontrare le raccomandate inviate dal condominio (restituite al mittente per compiuta giacenza, seppure inviate all’ indirizzo ove vive la convenuta come risulta dalla documentazione agli atti).
L’instaurazione della vertenza è stata, quindi, necessaria per sopperire alla condotta tenuta dalla resistente poiché, in assenza di espressa accettazione, il ricorrente non era in condizione di agire in sede esecutiva per il recupero delle passività.
Pertanto, le spese vanno poste a carico di parte resistente e liquidate in conformità ai parametri di legge, ritendo indeterminato il valore della causa come indicato in ricorso ed in relazione ai limitati adempimenti processuali effettivamente compiuti nel corso del giudizio, risultato di natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
1.- accerta e dichiara che G.V., nata a Finale Ligure il .. C.F. .., residente in Finale Ligure via D. ha accettato puramente e semplicemente e tacitamente l’eredità ed è erede sia di S.V. nato a Final Pia (SV) il .., deceduto a Finale Ligure il .. sia di S. C., nata a Spigno Monferrato il .. C.F. .., deceduta a Pietra Ligure il .. ed è quindi titolare:
– di 5/8 del diritto di piena proprietaria di cui 1/2 gravata dal diritto di abitazione in favore di R.M., degli immobili così catastalmente censiti al NCEU di Finale Ligure:
– Foglio .. mapp .. sub 9, zona censuaria 1Cat A/3 via C. (oggi denominata via D. per cambiamento della toponomastica) piano terzo, corrispondente all’int 5;
– Foglio .. mapp .. sub 4, zona censuaria 1, Cat C/6 classe 2 via C. (oggi denominata via D. per cambiamento della toponomastica) piano T e di 5/8 del diritto di piena proprietà dell’immobile così catastalmente censito al NCEU del comune di Finale Ligure: Foglio .. mapp .. sub 10, zona censuaria 1 Cat A/3 via C. (oggi denominata via D. per cambiamento della toponomastica) piano terzo, corrispondente all’int 6.
2.- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente ordinanza;
3.- condanna la resistente G.V. al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente CONDOMINIO PONTE V., che liquida in €. 1301,30 per esborsi ed €. 5.810,00 per compensi al difensore oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge.
Con ordinanza provvisoriamente esecutiva.
10 settembre 2023
