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Tribunale Roma sez. XIII, 08/07/2024, n.11703

Massima

Sotto il disposto dell’art. 292 C.d.A. (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), l’impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro (conducente e proprietario) per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.

Supporto alla lettura

RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE

Per “risarcimento” si intende la somma pagata da una compagnia di assicurazioni in seguito ad un sinistro, e quindi alla denuncia dello stesso e solo dopo una completa procedura di richiesta.

Il sinistro stradale è un evento che va a provocare un danno, dando così diritto all’assicurato di richiedere all’assicurazione una prestazione monetaria. L’assicurazione però non è tenuta a risarcire i sinistri caratterizzati da colpe o comportamenti dolosi dell’assicurato: non c’è quindi un obbligo di risarcimento da parte della compagnia assicurativa

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato la società (omissis), già (omissis), nella qualità di Impresa Designata per la gestione dei sinistri del (omissis)., conveniva in giudizio (omissis), per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Roma contrariis reiectis omnibus, in accoglimento delle domande attoree, condannare (omissis), nato a (…) (…) residente in Via (…) scala B interno 4, 00179 ROMA al pagamento, per i titoli e le causali di cui in narrativa, in favore di (omissis), quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la somma di Euro 5.900,00 ovvero quella, maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia dopo Istruttoria, oltre interessi decorrenti dalla messa in mora. Con vittoria di spese e competenze professionali”.(1)

A sostegno della propria domanda parte attrice esponeva che, nella sua qualità di impresa designata quale (omissis), assumeva la gestione del sinistro avvenuto in data 28 aprile 2003 in Roma, Via (…) con le seguenti modalità: il veicolo (omissis) (…) (sprovvisto di copertura assicurativa) di proprietà della signora (omissis)e condotto dal signor (omissis), tamponava il veicolo Peugeot 306 tg. (…) di proprietà e condotto dalla signora (omissis). – il tutto come risulta dalla dichiarazione testimoniale rilasciata dalla signora (omissis), che si produce”. Che, vista la richiesta di risarcimento danni pervenuta al Fondo dalla danneggiata (omissis), la parte attrice, istruita la pratica, provvedeva a liquidare in data 9/3/2006 la somma complessiva di Euro 5.900,00, comprensiva di spese legali, alla signora (omissis) per le lesioni (doc. 5) e i danni materiali subiti (doc. 6) – il tutto come risulta dalla copia dell’atto di quietanza sottoscritta e dell’assegno che si producono (doc. 7); che in data 19/3/2009 la esponente raggiungeva un accordo transattivo con il signor (omissis) per il rimborso rateale del dovuto (doc. 8), – tale accordo non veniva onorato dal signor (omissis) che non provvedeva al pagamento di alcuna rata; che la (omissis) in veste di mandataria della (omissis) S.p.A. per il recupero del credito, con racc.ta a.r. del 12/10/2011 intimava al signor (omissis) il rimborso dell’importo liquidato in occasione del sinistro de quo (doc 9); Nonostante i solleciti, non è stato effettuato alcun pagamento”.

Allegava quietanze di pagamento e copia assegno ed altra documentazione a supporto.

In diritto sosteneva di aver liquidato il sinistro in qualità di impresa territorialmente competente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in ottemperanza dell’art. 283 comma 1, lett. b, D. L.vo 209/2005, e di avere azione di regresso nei confronti del responsabile non assicurato: “In forza dell’art. 283, comma 1 lett. b) d.lgs. 209/05 (detto “Codice delle Assicurazioni Private) il Fondo di Garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione. In particolare lo stesso articolo, al comma 4, prevede che, in tali casi, il danno è liquidato nei limiti di massimale stabiliti nel regolamento di cui all’art. 128 del medesimo d.lgs. 209/05. (omissis) Spa (già In. S.p.a.), in forza dell’art. 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, dell’art. 286, comma 1, Decr. Legisl. 7 settembre 2005 n. 209 e del provvedimento ISVAP n.2496 del 28/12/2006, è impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lazio. Ai sensi dell’art. 292, comma 1, del d.lgs. 209/05, l’impresa designata ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo corrisposto, anche in via di transazione, nonché degli interessi e delle spese.” Sosteneva altresì che “l’azione di rivalsa del Fondo nasce ex lege, automaticamente, a tutela di un pubblico interesse (si tratta di un fondo di solidarietà) dopo che questo ha pagato l’intero debito, operando quindi all’interno del rapporto che lega i due condebitori, senza riflessi verso l’esterno, come dispone l’art. 1299 c.c.. In altri termini, il (omissis) chiede al responsabile del sinistro di restituire (e non risarcire), quella somma pagata dallo Stato in conseguenza del mancato pagamento del premio della copertura assicurativa obbligatoria. Alla luce di ciò, non si potrà certo sostenere che la scrivente subentri nella stessa posizione sostanziale del danneggiato, vertendo la tutela su interessi diversi. L’azione del Fondo è rivolta ad un soggetto nei confronti del quale non esiste uno specifico rapporto obbligatorio antecedente alla commissione del fatto illecito, ma origina da una solidarietà atipica che trova il suo fondamento nella legge”.

Si costituiva in giudizio (omissis), il quale chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare l’improcedibilità della domanda proposta stante la avvenuta prescrizione decennale riferita al titolo per cui si è agito. La lamentata prescrizione ha quale fondamento, della contestazione proposta, la mancata notifica di un qualsiasi atto interruttivo della prescrizione, all’odierno convenuto, nel termine decennale previsto dall’Art. 2946 C.C., così come meglio specificato in atti. Stante l’evidente carenza nella comunicazione -visto il mancato espletamento degli adempimenti formalmente previsti dalle norme nei confronti di tutti gli aventi diritto – si insiste nella richiesta di dichiarare, per le motivazioni addotte in premessa e supportate dalle norme di riferimento nonché dalla radicata giurisprudenza, la inammissibilità della domanda proposta; IN VIA ISTRUTTORIA: ritenendo la causa che si basa su fonti di prova esclusivamente documentale, ci si riserva per la richiesta dei mezzi istruttori con riserva di richiedere i termini di legge ex Art. 183 VI co C.p.C. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di liquidarsi a favore del procuratore antistatario”.

L’istruttoria si è svolta sulla base delle produzioni documentali, in specie la quietanza di pagamento ed il relativo assegno, la dichiarazione scritta del teste(omissis) e l’accordo di rateizzazione, la (omissis) e (omissis) le prove orali ammesse (prova per testi ed interrogatorio del convenuto). All’esito dell’istruttoria la causa è stata rinviata per discussione orale e viene oggi decisa nelle forme previste dall’art. 281 sexies c.p.c.

Diritto
Motivi della decisione

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di prescrizione avanzata dalla parte convenuta, in quanto del tutto tardiva. L’eccezione è stata formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.4.23, quando la prima udienza era fissata per il 17.4.23, quindi oltre i termini previsti dall’art. 167 c.c.p. (20 giorni prima dell’udienza di comparizione parti) per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d’Ufficio.

Nel merito si premette il quadro normativo di riferimento. Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all’art. 292 C.d.A., a norma del quale l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro (conducente e proprietario) per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.

Trattasi di norma omologa al diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, ovvero del conducente se l’assicurato è il proprietario non responsabile del sinistro stradale a norma del terzo comma art. 2054 c.c. L’azione di regresso dell’assicuratore e quella di rivalsa dell’impresa designata sono correlate all’astratta configurabilità e al concreto accertamento della responsabilità per il sinistro stradale che il convenuto in regresso o rivalsa può contestare formulando le medesime eccezioni opponibili al danneggiato. Nel caso de quo, appare provato che la Compagnia, nella sua qualità, ha liquidato il danno in via stragiudiziale una volta accertata la responsabilità del mezzo non assicurato.

Il convenuto (omissis), costituito, non ha contestato il fatto, anzi, sentito in interrogatorio formale, ha confermato di aver tamponato l’auto della (omissis), nelle circostanze dedotte da parte attrice.

La parte danneggiata (omissis) non ricorda il fatto ma ha riconosciuto come sua la firma sulla quietanza di pagamento allegata agli atti e che gli è stata mostrata. Il teste avv. (omissis), che ha gestito la pratica di risarcimento danni per conto della (omissis), non ricorda neppure lui il fatto specifico, essendo peraltro passati vent’anni, ma ha riconosciuto sia la firma sulla quietanza che vicino quella vicino alla fotocopia dell’assegno ed il suo tesserino: “non ricordo il fatto nello specifico essendo trascorsi molti anni, ma riconosco sia la mia firma apposta per autentica sull’atto di quietanza che mi viene mostrato (doc. 7 atto di citazione) e di aver ricevuto l’onorario ivi citato e la firma nonché la copia del tesserino sulla quietanza per ricevuta dell’assegno.” (cfr verbale del 5.10.2023). La teste (omissis) non ricorda il fatto, “essendo passati vent’anni”, ma riconosce anch’essa come sua la firma apposta sulla dichiarazione testimoniale scritta allegata al fascicolo di parte attrice (cfr. doc 3 attoreo e verbale ibidem). La scopertura assicurativa è provata, oltre dalla non contestazione sul punto del convenuto, dalla visura ANIA SIC e PRA prodotta dalla parte attrice (cfr. docc. 1 e 2, attore).

Che dunque il sinistro sia avvenuto, la responsabilità fosse da attribuire al (omissis), lo stesso fosse privo di copertura assicurativa e le (omissis) e (omissis) correttamente lo abbiano gestito nella qualità di Fondo Vittime della Strada non vi sono dubbi.

Che la Compagnia abbia emesso l’assegno e lo abbia consegnato alla parte ed al suo avvocato neppure. La parte stessa, riconoscendo la propria firma afferma che sia possibile che lo abbia poi firmato per girata ed il marito lo abbia versato sul conto (cfr. verbale del 25.01.2024).

Si può in conclusione ritenere che (omissis), ora (omissis), abbia, all’epoca, in data 9.03.2006, liquidato e risarcito il danno alla Me. emettendo e consegnando un assegno di Euro 5.900,00 alla stessa ed al suo avvocato. La parte attrice ha inoltre allegato la relazione medico legale per la valutazione delle lesioni fisiche riportate dalla parte coinvolta nel sinistro, e la perizia del mezzo danneggiato, la quietanza firmata e l’assegno, oltre alla pattuizione avvenuta tra il convenuto e le (omissis), relativa al pagamento rateale al quale si era impegnato il 19.03.2009, impegno non onorato.

Conclusioni

Ne consegue che, in accoglimento della domanda di regresso, il convenuto, responsabile del sinistro de quo, (omissis), conducente dell’auto non assicurata, responsabile di sinistro stradale per cui il Fondo ha risarcito il danneggiato, va condannato applicando l’art. 292 D.Lgs. 209/2005, al pagamento in favore della (omissis) S.p.A. nella qualità di impresa designata per il (omissis), di quanto da questa pagato, ovvero della somma di Euro 5.900,00 oltre interessi da lucro cessante da calcolarsi secondo i parametri che si indicano di seguito, ed agli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.

Interessi

Sono dovuti altresì gli interessi per ritardato pagamento, calcolandoli dalla data della data della notifica della lettera di messa in mora (10.12.2011), consegnata a persona convivente con la parte convenuta come da certificato di stato di famiglia prodotto dall’attore. Tali interessi che vanno liquidati in conformità al consolidato orientamento assunto sul punto sulla scorta della nota pronuncia della Corte di Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/95. Tale sentenza da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l’attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, ad un tasso non necessariamente coincidente con quello legale; dall’altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. In applicazione di tali criteri, ed in via necessariamente equitativa ex art. 2056, co. 2 c.c., si indicano i parametri per il calcolo della somma dovuta a titolo di lucro cessante. Si deve far riferimento – in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo della somma – al tasso medio di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un ulteriore 1,49% annuo, calcolato dalla data della messa in mora (ottobre 2011) sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19499). Tale tasso ricavato dalla tabella dei Tassi di Rendimento dei Titoli di Stato deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento al valore medio – semisomma – tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data della messa in mora (ottobre 2011) – adeguata – devalutata utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo (mese-anno) in questione (ottobre 2011), che corrisponde a 1,233. L’importo, semisomma, così ottenuta, va diviso per 365 giorni e moltiplicato per i giorni intercorsi tra la data presa in considerazione (ottobre 2011) e la data della sentenza. Su tale importo va applicato il Tasso d’interesse indicato dalla tabella dei Tassi di Rendimento dei Titoli di Stato, 1,49.

Sono dovuti altresì, calcolandoli dalla sentenza al saldo, gli interessi al tasso legale, sulla somma dovuta, comprensiva di interessi da lucro cessante.

Spese processuali.

Le spese di lite (che vengono regolate secondo le previsioni, orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto, della L.24.3.2012 n.27 ed in conformità ai criteri di cui al DM 13 agosto 2022 n. 147) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della semplicità dell’istruttoria e della serialità del tipo di cause.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, sulla domanda proposta da (omissis) SPA nella qualità di IMPRESA DESIGNATA DAL FONDO VITTIME DELLA STRADA, nei confronti di (omissis) così decide:- accoglie la domanda di rivalsa di (omissis) SpA nella qualità di Impresa Designata per il (omissis), e per l’effetto condanna (omissis) al pagamento in favore della società attrice dell’importo di Euro 5.900,00 oltre agli da lucro cessante calcolati come indicato in motivazione da ottobre 2011 alla data sentenza ed oltre agli interessi al tasso legale calcolati sulla somma complessiva (5.900,00 + interessi da lucro cessante) dalla data della sentenza alla data di effettivo soddisfo;

– condanna il convenuto alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in Euro 250,00 per le spese e Euro 3.200,00 oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Roma l’8 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria l’8 luglio 2024.

(1) Si premette che la motivazione che segue è redatta ai sensi dell’art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati ”con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.

Allegati

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