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Tribunale Roma sez. V, 31/05/2023, n. 8590

Massima

E’ nulla la clausola inserita nei rogiti di compravendita con la quale il costruttore–venditore si sia riservato il diritto di nominare il primo amministratore di condominio.

Supporto alla lettura

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L’amministratore di condominio, viene nominato dai condomini, e si occupa della gestione dello stabile e dell’esecuzione delle delibere assembleari. Le sue competenze spaziano dalla manutenzione ordinaria alle funzioni di gestione dello stabile, passando per la conservazione dei beni comuni.

Le attribuzioni dell’amministratore sono sia di carattere esecutivo che amministrativo, soggiace alle regole generali dettate in materia di contratto di mandato e le sue principali attribuzioni sono contenute nell’art. 1130 c.c., anche se il regolamento condominiale può contenere ulteriori previsioni al riguardo.

Ambito oggettivo di applicazione

Il condominio (omissis) ha proposto opposizione avverso il decreto n. 15018/2020 del 23.9.2020 con cui il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto di pagare al ricorrente (omissis) l’importo di Euro 12.960,44 – oltre interessi e spese – a titolo di compensi per l’attività d’amministrazione prestata nel periodo dal 30.1.2015 al 5.7.2017.

Ha in sintesi dedotto – a sostegno – i seguenti motivi:

1) non risulta il verbale assembleare di nomina del (omissis) quale amministratore del condominio (tale non potendosi ritenere quello del 30.1.2015 prodotto dal ricorrente in sede monitoria);

2) la clausola che riservava alla società costruttrice dell’edificio la scelta dell’amministratore – inserita nei singoli atti di vendita – deve ritenersi affetta da nullità in quanto la relativa nomina è un diritto inderogabilmente riservato all’organo assembleare;

3) il credito non è comunque provato in quanto si basa esclusivamente sulle fatture – di formazione unilaterale – prodotte da controparte;

4) il (omissis) non ha effettuato una puntuale e completa restituzione dei documenti condominiale alla nuova amministratrice – in occasione del passaggio di consegne del 5.7.2017 – e nemmeno ha presentato i rendiconti 2015 e 2016 afferenti alla sua gestione (mancandone dunque la relativa approvazione);

5) il (omissis) è comunque incorso in molteplici inadempienze – nel corso della sua gestione – tali da comportare una sua responsabilità risarcitoria nei confronti del condominio per danni patrimoniali quantificabili in euro 150.000,00 e non patrimoniali quantificabili in euro 50.000,00.

Ha pertanto concluso per il rigetto dell’avversa domanda di pagamento – previa revoca del decreto – chiedendo in via riconvenzionale la condanna del (omissis) al risarcimento dei danni – nel complessivo importo di Euro 200.0000,00 o in quello diverso ritenuto congruo – oltre accessori di legge.

Il (omissis) – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza dell’opposizione e della domanda riconvenzionale, chiedendone l’uguale rigetto.

E’ stata esperita da entrambe le parti la procedura di mediazione – con esito negativo – e sono stati quindi concessi i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c..

All’esito – senza l’espletamento di attività istruttorie – la causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza del 7.3.2023.

Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.

L’opposizione appare fondata e comporta – previa la revoca del decreto ingiuntivo

il rigetto della domanda di pagamento azionata dal ricorrente.

Il (omissis) ha agito – in sede monitoria – per il compenso che assume dovuto dal condominio con riguardo all’attività d’amministrazione prestata nel periodo dal 30.1.2015 al 5.7.2017.

Egli produce – a sostegno della sua nomina – un verbale “assembleare ” del 30.1.2015 che non può essere così qualificato: risulta, infatti, che la scelta fu unilateralmente effettuata dalla sola società costruttrice – all’epoca ancora unica proprietaria dell’edificio (titolare di tutti i “millesimi”) – prima della costituzione ex lege del condominio (dovendosi comunque ritenere – sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso anche da questo Tribunale – la nullità di un’eventuale clausola inserita nei singoli atti di vendita che le riservasse effettivamente tale scelta).

Appare del resto evidente che tale nomina sarebbe da ritenere in ogni caso nulla in conseguenza della mancata specificazione da parte dell’amministratore – all’atto dell’accettazione – dell’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta (ex art. 1129, terzultimo comma, cod. civ.).

Ne consegue che – a fronte di tale nullità – l’ex amministratore non potrebbe comunque pretendere il pagamento del proprio emolumento (e, nel caso in cui avesse già provveduto a incassarlo, sarebbe stato piuttosto tenuto a restituirlo, venendo a mancare il titolo contrattuale giustificativo dell’obbligo a carico dei condomini.) Nella fattispecie – d’altra parte – non è successivamente intervenuta alcuna delibera assembleare del neocostituito condominio che abbia mai approvato il consuntivo dell’amministratore comprendente anche il suo preteso compenso (essendo del tutto irrilevante – ai fini di un’eventuale “ratifica” del relativo importo – la mera consegna della documentazione effettuata dal (omissis) al nuovo amministratore in data 5.7.2017).

Né può valutarsi in questa sede – mancando una diversa domanda in tal senso da parte dell’interessato – la spettanza di un’eventuale “indennità” commisurata al lavoro svolto (in ipotesi, dovuta dai condomini a titolo di ingiustificato arricchimento).

La domanda risarcitoria del condominio – proposta in via riconvenzionale – deve essere ugualmente rigettata non ravvisandosi un adeguato rapporto di causalità fra le inadempienze imputate al (omissis) e i danni – non compiutamente provati e comunque oggetto di una generica e poco comprensibile quantificazione – che ne sarebbero conseguiti per il condominio (il cui nuovo amministratore – dopo il
passaggio di consegne realizzato il 5.7.2017 – non risulta aver sollevato alcuna tempestiva contestazione al (omissis) prima del presente giudizio).

La reciproca soccombenza giustifica una compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.

P.Q.M.

in accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda di pagamento del (omissis); rigetta la domandariconvenzionale del condominio; compensa le spese del presente giudizio.

Roma 30 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2023.

Allegati

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