Massima

In tema di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per il risarcimento dei danni derivanti da lesioni personali, l’accertamento del danno, dell’imputabilità del fatto al convenuto e del nesso di causalità tra la condotta illecita e le lesioni subite è fondato su prova documentale e testimoniale. La liquidazione del danno non patrimoniale deve seguire i criteri giuridici consolidati, considerando la gravità delle lesioni, la durata dell’invalidità temporanea e gli esiti permanenti, con l’eventuale applicazione delle tabelle per il danno non patrimoniale. In assenza di specifiche circostanze aggravanti, la liquidazione equitativa del danno può essere fatta sulla base di parametri generali, senza necessità di una “personalizzazione” del danno.

Supporto alla lettura

RESPONSABILITA’ CIVILE

La responsabilità civile si riferisce a comportamenti illeciti che violano le norme del codice civile. Può essere di due tipi: contrattuale o extracontrattuale. Come conseguenza il responsabile deve effettuare un risarcimento del danno causato.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato (omissis) ha adito l’intestato tribunale chiedendo la condanna di (omissis) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come meglio specificati in epigrafe. A sostegno della domanda, l’attore ha dedotto che in data 7-3-2015 all’uscita del locale (omissis) in Rieti, veniva aggredito da (omissis) che lo colpiva con un pugno sul volto che gli faceva perdere i sensi e che una volta a terra, lo stesso veniva ulteriormente picchiato dal (omissis) e che solo l’intervento di terze persone riusciva a frenare il comportamento violento del convenuto.

L’attore ha riferito di essere stato trasportato dall’ambulanza immediatamente al pronto soccorso dell’Ospedale di Rieti ove gli veniva diagnosticata una frattura orbitaria sinistra, una frattura del seno mascellare sinistro e una frattura dell’arcata zigomatica sinistra. Ha dedotto, altresì, di essere stato sottoposto ad intervenuto chirurgico con cui gli veniva applicata una miniplacca metallica sulla frattura del bordo arbitrario inferiore sinistro con ricovero di una settimana e successivo periodo di riposo per circa due settimana.

Ciò premesso, ha chiesto il risarcimento dei danni per le lesioni subite di cui in epigrafe.

Si è costituito (omissis) chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto deducendo di aver agito contro l’attore per mera difesa e che la propria condotta era priva delle connotazioni di violenza e reieterazione descritte in citazione.

E’ intervenuta volontariamente in giudizio l’INPS chiedendo il rimborso di quanto erogato a titolo di indennità di malattia, come quantificato nelle diffide di pagamento prodotte in atti, a soddisfazione del proprio diritto di surroga ex art. 1916 c.c. Il giudice, istruita la causa mediante escussione di due testi di parte attrice e l’espletamento di una consulenza tecnica medico legale, all’udienza del 27 maggio 2021 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

***

La domanda è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.

Oggetto del giudizio è l’accertamento della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito del convenuto con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a favore dell’attore.

Come noto, per poter ritenere esistente una obbligazione risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. deve essere accertato l’evento dannoso, l’imputabilità dello stesso alla condotta del soggetto ritenuto responsabile, il nesso di causalità tra la condotta e l’evento, nonché il nesso di causalità giuridica tra l’evento e il danno.

Nel caso di specie, l’evento dannoso, costituito dalle lesioni subite dal (omissis) nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione, risultano provate dalla documentazione medica depositata in atti.

In particolare, nel verbale di P.S. 118 Rieti del 7-3-2015 alle ore 3,30 si legge: “Rif. Aggressione.

Trauma facciale. Escoriazione mano sx”; nella copia della cartella clinica relativa al ricovero presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale S. (omissis) di Rieti dal 7.3.2015 al 13.3.2015 risulta diagnosticata: “Frattura chiusa delle ossa malare e mascellare superiore” Intervento: “Riduzione chiusa di frattura zigomatica e malare”, mentre nella Relazione di dimissione UO di Otorinolaringoiatria del 13.3.2015 risulta “…Diagnosi di ammissione:

Frattura orbitaria sinistra, seno mascellare, arcata zigomatica sinistra. In data 10.3.2015 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di: Riduzione e contenzione di frattura zigomatica e malare sinistra con osteosintesi con applicazione di miniplacca metallica con 4 viti sulla frattura del bordo orbitario inferiore sinistro”.

L’imputabilità delle lesioni al (omissis) trovano conferma anche da quanto dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio formale. Infatti, alla udienza del 30-10-2017 il convenuto ha confermato di avere dato un pugno all’attore rispondendo “è vero” sui capitoli di prova n. 1 (Vero che in data 07.03.2015 alle ore 3,00 presso il locale (omissis)il sig. (omissis) ha dato un pugno al sig. (omissis)cagionando fratture al viso) e n. 4 (Vero che il sig. (omissis), dopo il colpo, sveniva e cadeva a terra) della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. D’altronde il fatto dedotto risulta confermato anche dal teste escusso Le. (omissis), il quale ha dichiarato di avere assistito alla scena del pugno che veniva sferrato dal (omissis) all’attore (cfr dichiarazioni rese dal teste alla udienza del 30-10-2017).

Da. risultanze della prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) emerge pertanto anche il nesso di causalità tra le lesioni indicate nel verbale del PS del 7-3-2015 e l’aggressione perpetrate dal convenuto ai danni dell’attore, consequenzialità poi confermata dalla ctu.

Il ctu, mediante visita medica espletata sulla persona dell’attore e attraverso l’esame della documentazione depositata, ha altresì individuato il danno conseguenza subito dal Ru. a seguito delle suddette lesioni.

In particolare il Ctu dott.ssa (omissis) ha potuto accertare che, in conseguenza dei fatti per cui è causa l’attore ebbe a subire, il sig. (omissis)., a seguito della riferita aggressione del 7.3.2015 ha riportato “Esiti di frattura malare e zigomatica sinistra trattata con intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi. Esito cicatriziale chirurgico in regione sottorbitaria sinistra. Relativamente al nesso di causa, applicando la criteriologia medico-legale, il ctu ha rilevato che tra l’evento in questione, così come descritto dal periziato nel corso della visita e così come riportato nell’atto di citazione e gli esiti evidenziati nel corso delle operazioni peritali, vi è nesso di causalità.

Da.’evento lesivo, secondo il CTU, è scaturita un’invalidità temporanea permanente del 9

%, una inabilità temporanea totale di 20 giorni e una invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori 20 giorni.

Le conclusioni cui è pervenuto l’ausiliario, sulla scorta della documentazione medico sanitaria prodotta da parte attrice e rilasciata al momento del fatto e degli incontri svoltisi con il paziente, appaiono esenti da vizi, congruamente motivate e condivisibili e vengono, pertanto, fatte proprie da questo giudice.

Deve, in conclusione, dichiararsi la civile responsabilità del convenuto per i fatti posti a fondamento della domanda attorea.

Pertanto, il (omissis) deve essere condannato al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dall’evento lesivo occorsorgli.

Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale e tenuto presente l’indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile in sintesi mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (7513/2018), che ha riassunto con estrema chiarezza l’approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell’anno 2008 (Cass. SS.UU. 2008 nn. 26972-26973-26974-26975), questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico – fisica aggiornate al tempo della decisione (ed. 2021).

Le richiamate tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es.

Cass. 7/6/2011 n. 12408).

Per le considerazioni esposte e sulla scorta di tali criteri, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell’entità delle lesioni, della durata dell’invalidità temporanea, dell’età della persona al momento del sinistro (anni 25) e dell’entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale la somma di Euro € 2.970,00 per ciò che riguarda l’inabilità temporanea (di cui € 1.980,00 per 20 giorni di invalidità temporanea assoluta ed € 990,00 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%) (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di Euro 99,00, tenuto conto della mancata allegazione in ordine ad una particolare sofferenza del danneggiato nel corso degli scritti difensivi) e di € 20.769,00 quale risarcimento del danno derivante da invalidità permanente, in moneta attuale, per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti.

Il danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dell’integrità psico-fisica ammonta, pertanto, a complessivi € 23.739,00 all’attualità in tale importo dovendo ritenersi altresì ricompreso il danno cd. “morale” stante l’esigenza di una liquidazione onnicomprensiva del danno in questione, alla luce dell’impostazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità e fatta propria anche dal Tribunale di Milano in sede di redazione delle tabelle.

Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo ‘tenuto conto della gravità delle lesioni'” (Cass. 23778/2014).

Aderendo all’orientamento espresso dalla Suprema Corte appena richiamata, si reputa che la voce di danno non patrimoniale liquidato possa integralmente ristorare il pregiudizio patito non essendo state allegate dall’attore circostanze specifiche in merito ad ulteriori danni tali da far ritenere che il danno sia in concreto più grave rispetto a quello che ordinariamente deriva da pregiudizi dello stesso tipo né sussistono motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno relativo ai postumi permanenti per le stesse ragioni.

Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato all’attualità, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, nella misura di Euro 23.739,00.

Sull’importo, liquidato all’attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell’equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (7-3-2015), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell’indice Istat. Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell’effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell’importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).

Non possono essere liquidati ulteriori danni e spese in mancanza della prova dei relativi esborsi.

L’INPS è intervenuto volontariamente in causa ai sensi dell’art. 1916 c.c., realizzando, secondo la prevalente e condivisa giurisprudenza di legittimità, una forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito dell’assicurato (da ultimo, Cass. 9469/2004);

l’assicuratore che ha corrisposto l’indennizzo per un determinato danno subentra, pertanto – limitatamente all’ammontare di quest’ultimo – nei diritti dell’assicurato rispetto allo stesso responsabile del danno (ex plurimis, cfr. Cass. s.u. n. 5246/1994).

Ciò posto, è documentale che l’indennità di malattia corrisposta all’attore dall’Inps abbia interessato il periodo dal 13.03.2015 al 28.03.2015 (doc. n.3 e doc. n.4 indice INPS comparsa di intervento volontario) e che l”importo versato dall’Ente previdenziale ammonta a complessivi Euro € 528,98 per cui il convenuto va condannato a rifondere all’Inps il predetto importo da questa versato all’attore. Tale somma – che integra un debito di valore, avendo il credito di chi agisce in surrogazione le medesime caratteristiche del credito risarcitorio che ne costituisce il fondamento – va rivalutata all’attualità con applicazione degli interessi al tasso legale dalla data odierna al saldo e oltre interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo indici Istat a far data dal pagamento fino alla data della presente sentenza.

Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55 del 2014 e succ mod. sulla base del decisum e tenuto conto dell’attività

effettivamente svolta e della semplicità delle questioni trattate, procedendo alla riduzione del 30% della fase di studio e introduttiva del 50% per la fase istruttoria e decisionale.

Le spese di CTU, ritenendosi pienamente satisfattivo l’acconto a suo tempo liquidato vanno poste definitivamente a carico del convenuto (omissis) per le medesime ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:

-accoglie, nei limiti di cui in motivazione, le domande formulate dall’attore (omissis) e, per l’effetto, condanna Di (omissis) a risarcire all’attore i danni non patrimoniali, che si liquidano nella misura di Euro 23.739,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicati in parte motiva;

– condanna Di (omissis) a corrispondere in favore dell’INPS in persona del legale rappresentante pro tempore per i titoli di cui in motivazione la somma di Euro € 528,98 oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;

– condanna (omissis). al pagamento delle spese di lite a favore di (omissis). liquidate in Euro 2.740,50 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. – condanna (omissis) al pagamento delle spese di lite a favore dell’Inps intervenuta liquidate in Euro 2.740, 50 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. – pone le spese della ctu definitivamente a carico della parte convenuta (omissis).

Co.ì deciso in Rieti, il 26 dicembre 2021 Il giudice Dott.ssa (omissis).

Allegati

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