Con ricorso depositato in data 15 novembre 2018, le Sig.re P.G., G.G., L.G. hanno chiesto pronunciarsi l’interdizione della zia, Sig.ra A.G., assumendone la totale incapacità di intendere e di volere e, conseguentemente, l’incapacità di provvedere alla gestione del proprio patrimonio.
Il ricorso, in uno al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, è stato notificato alla resistente ed ai parenti entro il quarto grado.
Si sono costituite le Sig.re D.G., L.G., le quali, quali nipoti dell’interdicenda e sorelle delle ricorrenti, non si sono opposte alla procedura di interdizioni ma hanno chiesto la nomina di un tutore esterno al nucleo familiare.
Istruita la causa mediante acquisizione documentale, audizione dei parenti nonché visita domiciliare presso l’abitazione della stessa interdicenda, all’udienza del 18 giugno 2019, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio senza termini per il deposito delle difese conclusive.
Il Collegio reputa sussistenti le condizioni richieste dall’art. 414 c.c., come modificato dalla legge n. 6 del 2004, per la dichiarazione d’interdizione.
Al fine della presente valutazione, il giudice deve avere riguardo non ai soli affari di indole economica e patrimoniale, ma a tutti gli atti della vita civile che attengono alla capacità di relazionarsi in genere con gli altri sia nei rapporti familiari che sociali.
Tanto premesso, la documentazione sanitaria versata in atti, il sopralluogo effettuato dal G.I. presso la abitazione dove vive la interdicenda, l’impossibilità di interloquire con la stessa, depongono inequivocabilmente per la configurabilità di condizioni tali da configurare lo stato di “abituale infermità di mente” che, rendendo lo stesso incapace di provvedere ai propri interessi, ne richiede, a norma dell’art. 414 c.c., la dichiarazione di interdizione.
In particolare, a causa delle condizioni di salute e di età, la Sig.ra A.G. soffre oggi di afasia e sindrome da immobilizzazione, senza poter svolgere autonomamente le attività quotidiane e prendere decisioni riguardo al proprio patrimonio.
D’altro canto, il P.M. nulla ha osservato in merito e tutte le parti, pur nella conflittualità esistente all’interno del nucleo familiare, hanno concluso in maniera convergente.
Alla luce delle valutazioni mediche compiute e della constatata impossibilità per il soggetto di relazionarsi con gli altri, deve dunque pronunciarsi l’interdizione della Sig.ra A.G., poiché sussistono le condizioni di cui all’art. 414 c.c. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6) e, in particolare, la necessità di assicurare al soggetto una adeguata protezione (cfr., Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 440).
Per converso, deve ritenersi che la misura dell’amministrazione di sostegno non sia adeguata alle necessità di cura e tutela del soggetto. Infatti, l’amministrazione di sostegno, introdotta nell’ordinamento dall’articolo 3 della citata legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del codice civile.
Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. La Suprema Corte ha, peraltro, avuto modo di precisare che la valutazione dei diversi istituti di tutela deve essere condotto “tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”.
Nel caso di specie, la natura della patologia diagnosticata, la lunga durata, la prevedibile irreversibilità della situazione medica e, di conseguenza, la constatata incapacità del soggetto, sia nell’intelligenza che nella volizione, sono tali da legittimare la conclusione che la Sig.ra A.G. è persona incapace di provvedere ai propri interessi concreti quali essi siano nella loro entità, complessità e natura. A ciò deve aggiungersi che le problematiche riscontrate, oltre a non prestarsi ad una prognosi di guarigione entro termini ragionevolmente certi non possono dirsi neppure caratterizzate da un andamento intermittente, il quale faccia sì che a brevi episodi di squilibrio si alternino durature fasi di lucidità.
Spese irripetibili in ragione della natura del giudizio.
La cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli art. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale così provvede:
I) dichiara l’interdizione della Sig.ra A.G., nata a Tizzana, ora Quarrata (PT) il .. e residente in Montale (PT), Via C.;
II) conferma il tutore provvisorio già nominato;
III) ordina alla cancelleria di dare comunicazione della pronuncia di interdizione all’Ufficiale dello Stato Civile competente per le prescritte annotazioni a margine dell’atto di nascita;
IV) dispone la trasmissione del provvedimento alla cancelleria della volontaria giurisdizione per gli adempimenti di competenza del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Pistoia;
V) nulla sulle spese.
Così deciso in Pistoia il 24 giugno 2019 dal Tribunale, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio, su relazione del dr. Giuseppe Ciccarelli.
