Fatto
Con atto di appello ritualmente notificato, (omissis) impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Nola nr. 1078/2020, con la quale veniva rigettata la domanda, proposta dallo stesso (omissis), di rimborso delle spese connesse all’estinzione anticipata del finanziamento concluso con l’appellata. Nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti, la (…) S.p.a. restava contumace nel presente grado di giudizio. Successivamente, la causa veniva rinviata per acquisizione del fascicolo di primo grado e, in un secondo momento, riservata in decisone con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, va innanzitutto premesso che, alla luce dell’art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione e, in particolare, all’esistenza del contratto ed alla modulazione dello stesso secondo quanto prospettato dalle parti negli scritti difensivi.
Venendo dunque al merito dell’appello, ritiene il Tribunale che lo stesso sia fondato e vada accolto per le ragioni che seguono.
In relazione alla disciplina applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori, va innanzitutto rammentato che l’art. 125 sexies del d.lgs. del 385/1993 (c.d. T.U.B.), introdotto dal d.lgs. 141/2010 e rubricato “Rimborso anticipato”, nella sua originaria formulazione, al comma 1, stabiliva che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Tale disposizione aveva recepito l’art. 16, paragrafo 1 della Direttiva (…), secondo cui “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Secondo la giurisprudenza di merito, tuttavia, andava fatta una distinzione tra due tipologie di costi: quelli c.d. “up front”, aventi ad oggetto le spese relative ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, che pertanto prescindono dalla durata del rapporto, e quelli c.d. “recurring”, inerenti alla fase esecutiva del contratto. Secondo l’impostazione maggioritaria, solo i secondi rientravano nei costi rimborsabili ai sensi dell’art. 125 sexies T.U.B.
Nella materia oggetto d’esame è di recente intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, con sentenza del 11/09/2019 (n. C-383/19) enunciava il seguente principio di diritto: “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva (…) del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore’. A fronte di ciò, il legislatore italiano, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l’art. 11-octies, modificando l’art. 125 sexies T.U.B. e riformulando la seconda parte del comma 1 con la previsione che il consumatore, in caso di rimborso anticipato, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte; sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di riduzione degli interessi e dei costi, e un nuovo comma 3, che disciplina il diritto di regresso, derogabile in via convenzionale, del finanziatore nei confronti dell’intermediario del credito. E’ rimasta, invece, immutata la disciplina relativa al diritto all’equo indennizzo a favore del finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, che è stata semplicemente traslata nei nuovi commi 4 e 5 dell’art. 125 sexies T.U.B. Inoltre, secondo il comma 2 dell’art. 11-octies, l’articolo 125-sexies, come da esso sostituito, deve applicarsi ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ebbene, a fronte di tale quadro normativo la Corte Costituzionale, con sentenza 263/2022, ha ritenuto parzialmente illegittimo il predetto art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia in quanto “la disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza (…), modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front). Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della (…), le quali avallano l’interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.” Difatti, la norma in esame limitava l’applicazione della nuova disposizione di cui al comma 1 dell’art. 125 sexies T.U.B. ai soli contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente stabiliva che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della (…) vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, la Consulta nella sentenza de qua evidenziava che “attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della (…), rinvio che si specifica in relazione a un duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l’intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza (…) e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia”, (cfr. C. Cost. n. 263/2022). Tornando al caso in esame, considerato il carattere retroattivo dell’interpretazione fornita dalla C.G.U.E. sul punto, ed anche alla luce della corretta interpretazione dell’art. 125 sexies T.U.B. così come emendato dalla pronuncia della Corte Costituzionale innanzi richiamata, al momento dell’estinzione del contratto di finanziamento la Banca appellata avrebbe dovuto corrispondere all’appellante, in proporzione alla residua durata del contratto, tutti i costi sostenuti, senza rilievo della distinzione tra quelli “up front” e quelli “recurring”. Inoltre, alla luce dei principi espressi nella predetta sentenza (…), il costo totale del credito che dovrà essere rimborsato al consumatore deve includere anche le eventuali remunerazioni chieste da terzi soggetti e poste in capo al cliente, come nel caso di commissioni dovute a fronte di un’attività di intermediazione o, anche, di stipula di un’assicurazione.
D’altronde, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di merito l’esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti di finanziamento, con l’affidamento ad agenti, mediatori creditizi o altre consimili figure, è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può precludere né limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di estinzione anticipata” (Tribunale Torino, 20/03/2023).
In relazione, infine, alla questione concernente le modalità di calcolo dei costi da restituire, se “pro rata temporis” o mediante “curva degli interessi”, è il primo dei predetti criteri a doversi reputare corretto. Difatti il calcolo in questione, in ossequio ai principi espressi dalla CGE, deve essere intuitivo e semplice da effettuare per il consumatore e tali requisiti possono dirsi rispettati solo utilizzando il criterio di calcolo del “pro rata temporis”. D’altronde, come ben evidenziato dalla più recente giurisprudenza di merito, “in tema di contratti bancari il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia, in forza della direttiva generale della trasparenza contrattuale e dei costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis” (Tribunale Napoli sez. II, 26/05/2023, n. 5470).
In conclusione, l’appello deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata e condanna della banca appellata alla corresponsione all’appellante della somma indicata in citazione (non specificamente contestata in primo grado) e degli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo.
In merito alle spese di lite, l’evoluzione della materia in esame a seguito delle pronunce giurisprudenziali indicate in motivazione e dei conseguenti interventi normativi giustificano, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’appello in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– Accoglie l’appello proposto da (omissis) avverso la sentenza nr. 1078/2020 del Giudice di Pace di Nola e, per l’effetto, condanna la parte appellata a corrispondere all’appellante l’importo complessivo di euro 2.698,80, oltre ad interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo;
– Compensa interamente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Nola il 16 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2024.