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Tribunale Napoli Nord, sez. III civile, 16/01/2024, n. 4

Massima

Nel concordato minore, la suddivisione in classi permette di trattare equamente i creditori, assicurando il pagamento integrale delle classi privilegiate e una gestione proporzionale delle classi chirografarie, favorendo un equilibrio tra le esigenze del debitore e i diritti dei creditori.

Supporto alla lettura

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento, tema introdotto con la L. 3/2012, è definito come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Possono presentare istanza per la gestione delle crisi da sovraindebitamento:

  • il consumatore;
  • il professionistaartista, altri lavoratori autonomi;
  • l’imprenditore minore;
  • l’imprenditore agricolo;
  • le start-up innovative.

Le procedure attivabili sono:

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore
  • concordato minore
  • liquidazione controllata dei beni
  • esdebitazione del debitore incapiente
  • procedure familiari

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.

Ambito oggettivo di applicazione

S E N T E N Z A

nel procedimento di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII iscritto al n. 263/2023 del
ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

(omissis);

E

(omissis);

premesso che con domanda depositata il 5.10.2023 (omissis) e (omissis) hanno
formulato una proposta di concordato minore ai sensi dell’art. 74 e ss. CCII al fine di superare la
crisi da sovraindebitamento in cui si trovano;
premesso altresì che con decreto del 5.10.2023 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di
concordato minore, assegnando ai creditori il termine per esprimere il voto sulla proposta, e che in
data 14.12.2023 l’OCC ha relazionato sull’esito del voto;
rilevato che la domanda deve ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 77 co.1 CCII, avendo i
ricorrenti prodotto i documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII, da cui emerge il mancato superamento
delle soglie dimensionali di cui all’art. 2 co.1 lett. d), e non versando i debitori nelle ulteriori ipotesi
di inammissibilità previste dall’art. 77 CCII;

rilevato altresì che alla domanda risulta allegata la relazione dell’OCC, in persona del dott. (omissis), che comprende le indicazioni previste dall’art. 76 co.2 e 3 CCII;
considerato che la situazione di sovraindebitamento dei proponenti risulta determinata dalla perdita
del lavoro di (omissis) e dalla contrazione di quello di (omissis), e che la debitoria
complessiva risulta pari ad € 209.618,20;
considerato che il piano prevede la suddivisione nelle seguenti classi: CLASSE A: crediti
prededucibili e spese di giustizia; CLASSE B: crediti assistiti dal privilegio ex art. 2772 c.c.;
CLASSE C: il creditore ipotecario Crio SPV s.r.l.; CLASSE D: gli altri crediti privilegiati generali;
CLASSE E: crediti chirografari;
rilevato che il piano proposto prevede l’integrale pagamento dei crediti di cui alle classi A, B e C, il
pagamento al 33,27 % della classe D e il pagamento al 10% della classe E, in cui confluiscono
anche le quote degradate al chirografo relative ai crediti della classe D;
rilevato inoltre che il piano prevede il pagamento delle somme da corrispondere alle classi A, B, C,
e D mediante il versamento di n.162 rate mensili di € 572,92 (quali somme residui dai redditi da
lavoro dei proponenti al netto delle spese familiari) decorrenti dalla data di omologazione del piano
e che le somme da corrispondere alla classe E saranno pagate con il versamento di n.162 rate
mensili di euro 76,91 mediante finanza esterna offerta da Domenico Menna, che ha sottoscritto la
proposta concordataria quale terzo finanziatore;
considerato che l’OCC ha attestato sia la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria,
sia che le maggioranze di cui all’79 CCII risultano raggiunte (sia quanto ai crediti ammessi sia
quanto alle classi, essendo ammessa al voto la sola classe E);
rilevato infine che non risultano proposte contestazioni da parte dei creditori e che il piano proposto
appare fattibile;
letto l’art. 80 CCII;

P.Q.M.

omologa il piano di concordato minore presentato da (omissis) e (omissis);
dispone la trascrizione della presente sentenza a cura dell’OCC;
dichiara chiusa la procedura di concordato minore.

Allegati

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