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Tribunale Modena sez. II, 12/04/2018

Massima

Deve essere rigettato il ricorso per nomina di amministratore di sostegno presentato dal medico ospedaliero a favore di soggetto che, dovendo essere sottoposto ad intervento non rinviabile, si trovi in stato confusionale e non sia in grado di assumere decisioni mediche corrette riguardo alla propria salute; in situazioni di emergenza ed urgenza come quella di specie, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 7, l. n. 219/2017, compete al medico provvedere ad assicurare le cure necessarie, prescindendo dal consenso informato.

Supporto alla lettura

Amministrazione di sostegno

Le ragioni sottese all’introduzione dell’amministrazione di sostegno (avvenuta, come è noto, ad opera dell’art. 3, legge 9 gennaio 2004, n. 6 , vanno rinvenute nelle avvertite esigenze di tutela dell’individuo e dei correlati interessi, patrimoniali e non. Oltre cioè alla gestione del patrimonio dell’incapace, l’istituto, disciplinato dagli artt. 404 ss. c.c., mira infatti a tutelare la sfera personale dell’incapace e a consentirne lo sviluppo. L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui il soggetto beneficiario ha la residenza o il domicilio, su ricorso proposto dallo stesso soggetto infermo o menomato, dal coniuge, dal tutore, dal P.M., dal curatore, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dalla persona stabilmente convivente. Nello scegliere la persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice deve preferire un soggetto familiare al beneficiario.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno.
Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario sono stabiliti dal giudice tutelare con il decreto di nomina.
E’ fondamentale l’ascolto dell’interessato prima dell’adozione di un provvedimento che lo concerne direttamente (e non potrebbe essere altrimenti).

Mentre nel processo di interdizione, l’esame dell’interdicendo serve a saggiarne la capacità di intendere e volere; maggiormente ampia e complessa risulta la funzione esplicata dall’audizione del beneficiario nella procedura di amministrazione di sostegno. Non si tratta tanto o solamente di saggiare il tasso di autonomia della persona in correlazione alla disabilità, ma piuttosto di “ascoltare” l’interessato per raccoglierne “i bisogni e le richieste”, individuandone le effettive, concrete esigenze esistenziali e personali.
Le indicazioni fornite dal beneficiario in sede di ascolto sono estremamente significative ed il giudice ne deve “tener conto” agli effetti, ad es., della designazione dell’amministratore di sostegno, per la determinazione degli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in sostituzione o in assistenza al disabile e che quest’ultimo non è in grado di effettuare in modo autonomo; come pure agli effetti dell’istituzione di un’amministrazione di natura prettamente patrimoniale, ovvero, anche (o esclusivamente) di tipo personale, volta alla protezione di esigenze esistenziali, ovvero, alla cura della salute personale.
Appare chiara la centralità e rilevanza dell’audizione del beneficiario della procedura, ben maggiore rispetto all’essenzialità dell’esame dell’interdicendo, nel processo di interdizione.
Può concludersi sul punto affermando che l’atto istruttorio più importante dell’intera procedura è appunto l’audizione del beneficiario.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO

Che gli istanti hanno esposto che il paziente ivi ricoverato, trovasi in stato confusionale, disfagico, disorientato s/t, con rallentamento ideomotorio, non è in grado di assumere decisioni mediche corrette riguardo al linfoma cerebrale di cui è affetto, ed essendo necessario procedere ad intervento non rinviabile sine die;

rilevato che consta preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto, all’evidenza, non rivestono la qualità di responsabile dei servizi sanitari impegnato nella cura del paziente (art. 406, 3° comma, c.c.);

che, in ogni caso, dispone l’art. 1, comma 7, della l. 22 dicembre 2017, n. 219: nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico ed i componenti dell’equipe sanitaria assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla, a prescindere dall’espressione del consenso informato espresso da parte del paziente (art. 1, commi 4 e 5, l. cit.), ovvero, da parte del suo rappresentante legale, laddove nominato (art. 3 l. cit.);

che, pertanto, compete al medico provvedere, prescindendo dal consenso informato, in situazioni di emergenza o urgenza (in precedenza, Trib. Modena 24 maggio 2017, in Dir. Fam. Pers., 2017, 868; Trib. Modena 18 gennaio 2018, in personaedanno);

che il ricorso va pertanto reietto,

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Modena, 12 aprile 2018

Depositata in cancelleria il 12/04/2018.

Allegati

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