RILEVATO
Che gli istanti hanno esposto che il paziente ivi ricoverato, trovasi in stato confusionale, disfagico, disorientato s/t, con rallentamento ideomotorio, non è in grado di assumere decisioni mediche corrette riguardo al linfoma cerebrale di cui è affetto, ed essendo necessario procedere ad intervento non rinviabile sine die;
rilevato che consta preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto, all’evidenza, non rivestono la qualità di responsabile dei servizi sanitari impegnato nella cura del paziente (art. 406, 3° comma, c.c.);
che, in ogni caso, dispone l’art. 1, comma 7, della l. 22 dicembre 2017, n. 219: nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico ed i componenti dell’equipe sanitaria assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla, a prescindere dall’espressione del consenso informato espresso da parte del paziente (art. 1, commi 4 e 5, l. cit.), ovvero, da parte del suo rappresentante legale, laddove nominato (art. 3 l. cit.);
che, pertanto, compete al medico provvedere, prescindendo dal consenso informato, in situazioni di emergenza o urgenza (in precedenza, Trib. Modena 24 maggio 2017, in Dir. Fam. Pers., 2017, 868; Trib. Modena 18 gennaio 2018, in personaedanno);
che il ricorso va pertanto reietto,
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Modena, 12 aprile 2018
Depositata in cancelleria il 12/04/2018.
