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Tribunale Milano sez. V, 10/02/2022, n. 1127

Massima

Nel caso di compravendita, qualora la cosa venduta presenti dei vizi, il compratore che intende esercitare le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. deve provare l’esistenza dei vizi medesimi.

Supporto alla lettura

Compravendita

La compravendita è il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo  (artt. 1470 ss. c.c.). Si tratta di un contratto consensuale (per il suo perfezionamento è sufficiente il semplice consenso delle parti); traslativo (attua il passaggio della proprietà della cosa o della titolarità del diritto da un soggetto all’altro); a titolo oneroso (entrambe le parti ricevono un vantaggio economico in cambio della loro prestazione); sinallagmatico (a prestazioni corrispettive); commutativo (i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’atto sono valutabili fin dal momento della stipulazione). Pertanto, è imprescindibile, perché si versi nell’ipotesi del contratto tipico de quo che il compratore si impegni a pagare un prezzo espresso e corrisposto in quantità di moneta: nel caso in cui, infatti, la controprestazione avesse ad oggetto un bene di altro tipo, si tratterebbe di “permuta”, la quale consiste, appunto, nello scambio di cosa contro cosa (negozio meglio noto con il nome di “baratto”).La compravendita immobiliare si articola in più fasi: la proposta di acquisto, il preliminare di vendita e l’atto di acquisto vero e proprio. Nei casi in cui non sia possibile procedere con la vendita immediata, si ricorre al contratto preliminare di compravendita immobiliare, chiamato anche compromesso di compravendita.

Ambito oggettivo di applicazione

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Alurobia s.r.l. (di seguito “Alurobia”) ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17938/2019 emesso in data 9 agosto 2019 dal Tribunale di Milano su ricorso di Officine Meccaniche Emilio Perego s.r.l. (di seguito per brevità EP), notificato in data 9 agosto 2019, per la somma di € 47.466,42 quale prezzo della fornitura di serrature.

In fase monitoria EP ha allegato che: nel marzo del 2015 Profilati Alluminio Srl aveva conferito incarico a EP per la progettazione e produzione di accessori che Profilati Alluminio srl riferiva di sviluppare prevalentemente per conto del proprio cliente Muraflex, con sede in Canada; nell’ambito della collaborazione EP era stata incaricata della fornitura di serrature, per la quale si era rivolta alla società Baton Europe SL con sede in Spagna; la società Profilati Alluminio aveva fatto presente che l’acquisto dei prodotti realizzati per Muraflex sarebbe stato effettuato da Alurobia srl, società creato nel 2015 amministrata dal sig. R. D.L., legale rappresentante anche di Alurobia; con email del 30 giugno 2016 R. D.L. dava conferma al programma di fornitura di 250 serrature a partire dal mese di dicembre 2016, confermato con mail di EP in pari data; a tale email di conferma aveva fatto seguito il programma di fornitura dettagliato per i mesi di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017 e marzo 2017. Il sig. R. D.L., adducendo non meglio precisati problemi insorti con il proprio cliente Muraflex in ordine alle serrature, non provvedeva al ritiro di quanto ordinato e chiedeva alla ricorrente EP ed a Baton Europe d’intervenire direttamente con il cliente canadese per la fornitura diretta; EP si era resa disponibile al fine di trovare una soluzione transattiva che prevedesse la fornitura diretta di dette serrature a Muraflex, precisando tuttavia che in mancanza di soluzione positiva Alurobia sarebbe stata tenuta al rispetto degli accordi e al pagamento della merce. In data 2 agosto 2018 EP aveva inviato a Muraflex, alla propria fornitrice Baton Europe, Baton Taiwan e ad Alurobia una proposta transattiva che, tuttavia, non aveva alcun seguito e nel frattempo Alurobia non provvedeva nemmeno al saldo di altra merce ordinata con mail del 22 marzo 2018 oggetto delle conferme d’ordine controfirmate. La ricorrente ha allegato, infine, che neppure in seguito Alurobia aveva eccepito alcunché in ordine alla merce per cui è causa e al corrispettivo pattuito , limitandosi a richiamare pretesi e mai precisati difetti e, pertanto, la ricorrente intendeva procedere in via monitoria limitatamente alla merce giacente per complessivi € 47.466,42, oggetto delle fatture n. …/2018 e n. …/2018, riservandosi di agire anche per le ulteriori forniture di cui agli ordinativi prodotti.

Nella presente fase l’opponente Alurobia ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo in quanto il Giudice, concedendo la rivalutazione monetaria non richiesta dal ricorrente, si era pronunciato ultra petita. Nel merito l’opponente ha affermato di avere commissionato a EP un quantitativo di mascherine e serrature destinate a Muraflex; le serrature erano state consegnate ed inviate al destinatario finale verso la fine del 2016 e gli inizi del 2017; tutto il materiale ordinato e consegnato era stato pagato. Riguardo alle fatture azionate in via monitoria l’opponente ha dedotto che le stesse fanno riferimento a documenti di trasporto – n. 1058/2018 e 1059/2018 – in realtà inesistenti e mai sottoscritti da Alurobia, perché si tratta di materiale non consegnato; ha eccepito che la fattura n. … fa riferimento alla conferma d’ordine n. 412-2016, ordine che tuttavia riguarda consegne e fatture il cui corrispettivo è già stato corrisposto e la fattura n. … si riferisce all’ordine n. 151 del 14 marzo 2018, ma la consegna di una parte del materiale è stata bloccata da EP in attesa della risoluzione della controversia legata alla fornitura di serrature. Con riferimento al materiale ordinato, consegnato e già pagato l’opponente ha affermato che, dopo la consegna avvenuta verso la fine del 2016 e gli inizi del 2017, Muraflex aveva rilevato l’esistenza di vizi e di anomalie e Baton – produttrice della merce – aveva ammesso l’esistenza dei vizi; Baton ed EP si erano impegnate a sostituire la merce; con e-mail in data 20 marzo 2017, Officine Meccaniche Emilio Perego aveva confermato una prima parziale spedizione di serrature in sostituzione di quelle rivelatesi difettose ed Alurobia aveva provveduto al reso del materiale non conforme a Officine Meccaniche Perego; altre serrature erano state sostituite da Muraflex tramite l’approvvigionamento da altro fornitore. L’opponente ha allegato, infine, che in ragione dei danni comunque subiti, in data 17 giugno 2017 aveva “diffidato ad Alurobia di voler rendere – così come poi ha reso – le serrature giacenti nei propri magazzini e la conseguente restituzione del corrispettivo versato, avendo deciso di cessare comunque l’utilizzo delle stesse “. L’opponente ha formulato, quindi, al Tribunale le seguenti conclusioni:

“In via principale e nel merito 1. Non concedere, se richiesta, alla luce di quanto esposto in narrativa, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 2. Revocare e/o dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inammissibile e/o nullo e/o improcedibile e/o comunque inefficace e/o disporne l’annullamento anche in virtù della preliminare eccezione svolta, dichiarando, in ogni caso, che nulla è dovuto da Alurobia s.r.l., in persona del legale rappresentante, a Officine Meccaniche Emilio Perego s.r.l., in persona del legale rappresentante, anche e se del caso per effetto dell’accoglimento delle domande riconvenzionali di cui ai successivi punti. In via riconvenzionale 3. Per quanto in narrativa esposto, accertato e dichiarato il grave inadempimento agli obblighi che incombevano su Officine Meccaniche Emilio Perego s.r.l., 3.1. dichiarare in forza dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., che nulla è dovuto da Alurobia s.r.l., in persona del legale rappresentante, a Officine Meccaniche Emilio Perego s.r.l., in persona del legale rappresentante, nonché, se del caso, 3.2. dichiarare la risoluzione di un contratto che fosse mai ritenuto sussistente dall’ill.mo Giudice con riferimento alle fatture azionate in via monitoria per fatto e colpa della ricorrente e per quanto in narrativa dedotto, nonché, 3.3. con riferimento al materiale effettivamente consegnato ed il cui corrispettivo è stato pagato da Alurobia s.r.l. ad Officine Meccaniche Emilio Perego s.r.l., per quanto in narrativa dedotto, disporre la riduzione del corrispettivo condannando l’opposta a versare all’opponente un importo pari a € 53.206,00, ovvero la diversa somma che dovesse emergere all’esito della causa, anche in via se del caso equitativa. 4. Condannare in ogni caso Officine Meccaniche Emilio Perego s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di Alurobia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutti i danni subiti e subendi da quest’ultima a seguito e per causa degli inadempimenti posti in essere dalla ricorrente odierna opposta in un importo complessivamente pari a € 159.146,00.= o nella diversa maggiore o minore somma accertata, se del caso anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via subordinata 5. Compensare, se del caso, l’importo maturato a credito dalla esponente e/o alla stessa dovuto con quanto dovesse eventualmente risultare dovuto dall’opponente all’opposta in denegata ipotesi di soccombenza. In ogni caso 6. Condannare Officine Meccaniche Emilio Perego s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio, di sentenza e successive occorrende”.

Si è costituita EP, evidenziando come le allegazioni di Alurobia confermino il perfezionamento della fornitura della merce oggetto del giudizio; quanto agli eccepiti pagamenti, ha rilevato che nella scheda contabile prodotta sub 4 dall’opponente non sono state inserite le fatture emesse sulla base delle conferme d’ordine n. 412 e 413; il materiale oggetto delle fatture azionate in via monitoria è giacente presso il magazzino, essendo a disposizione di Alurobia, che non ha provveduto al ritiro né ha dato istruzioni per la consegna; quanto ai vizi della merce, EP ha ribadito di aver effettuato la sostituzione, come ammesso da controparte. L’opposta ha contestato, inoltre, la domanda risarcitoria, rilevando che secondo la prospettazione avversaria Alurobia aveva svolto la funzione di mero intermediario (con evidente mandato all’incasso) con il produttore di serrature Baton e, pertanto, ad EP non possono essere contestate pretese risarcitorie non riferibili ad Alurobia, ma semmai al proprio intermediato Baton; l’opposta ha eccepito, pertanto, la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande riconvenzionali svolte e, comunque, la mancanza di specificazione e prova degli asseriti danni. EP ha formulato al Tribunale le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale e preliminare 1. Concedere la provvisoria esecuzione ovvero la provvisoria esecuzione parziale con esclusione della condanna alla rivalutazione monetaria al decreto ingiuntivo emesso in data 26 aprile 2019 dal Tribunale di Milano n. 17938/2019 – RG 2974/19. 2. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’opposta in relazione alle domande spiegate in via riconvenzionale dall’opponente per le ragioni in atti. Nel merito e in via principale 3. Accertata e dichiarata la ragione di credito dedotta nella fase monitoria, respingere l’opposizione introdotta da Alurobia S.r.l. perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi di cui in premessa, conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo emesso in data 26 aprile 2019 dal Tribunale di Milano n. 17938/2019 – RG 2974/19 ad esclusione della parte in cui prevede la condanna per rivalutazione monetaria. 4. In ogni caso, per i motivi di cui in premessa, respingere l’opposizione avversaria e condannare Alurobia S.r.l. al pagamento del complessivo importo di € 47.466,42 o la maggiore o minore somma accertata in giudizio, oltre interessi ex D. Lgs 231/02 dal dovuto al saldo, per le causali di cui in premessa. 5. Accertato e dichiarato che nulla è dovuto da Officine Meccaniche Emilio Perego S.r.l. nei confronti di Alurobia S.r.l. respingere le domande di condanna e di compensazione dell’opponente perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento e della fase monitoria”.

Con ordinanza in data 17.12.2020 il Giudice ha respinto l’istanza ex art. 648 c.p.c.; dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma cpc la causa è stata assunta in decisione sulla base degli atti e documenti.

Le istanze di prova orale rispettivamente formulate dalle parti non sono accolte, in quanto i capitoli si riferiscono a documenti prodotti, la cui valutazione non può essere rimessa ai testimoni; si deve respingere l’istanza di CTU dell’opponente “mirante alla verifica della sussistenza dei vizi e delle anomalie per come in citazione in opposizione a decreto ingiuntivo indicate; a determinare il danno subito da Alurobia e la misura della riduzione del corrispettivo rispetto a quello pagato come in citazione in opposizione indicato”, trattandosi di una CTU esplorativa.

Ciò premesso, sull’opposizione al decreto ingiutivo e sulle domande riconvenzionali dell’opponente si rileva quanto segue.

Le due fatture oggetto del decreto ingiuntivo, del complessivo importo di € 47.466,42, n. …/2018 e n. …/2018, entrambe datate 21.12.2018, contengono il riferimento a due documenti di trasporto (rispettivamente n. 1058 e n. 1059, entrambi datati 21.12.2018); le fatture riguardano le conferme d’ordine in esse specificate: quanto alla fattura n. …/2018, la conferma d’ordine n. 412 del 05/07/2016 (riferimento a serrature febb.’17-2^rev del 30/06/2016) e la conferma d’ordine n. 413 del 05/07/2016 (riferimento a serrature marzo’17-2^rev del 30/06/2016); quanto alla fattura n. …/2018, la conferma d’ordine N. 151 del 14/03/2018 (Riferimento MAIL – 2^ rev. del 13/03/2018) e la conferma d’ordine N. 174 del 23/03/2018 (Riferimento MAIL – 1^ REV. del 22/03/2018).

Sin dal ricorso monitorio EP ha dedotto che la merce oggetto delle due fatture si trova in giacenza presso il suo magazzino in quanto Alurobia, dopo aver ordinato la merce, si è rifiutata di ritirarla o d’indicare le modalità di consegna, adducendo come pretesto asseriti e non specificati vizi e\o difetti di una precedente fornitura, neppure individuata nel presente giudizio.

1)- L’opponente Alurobia ha confermato di avere commissionato a EP un quantitativo di mascherine e serrature destinate a Muraflex; ha dedotto di avere stipulato con Muraflex, società canadese, un accordo commerciale avente ad oggetto la progettazione, ingegnerizzazione e vendita di arredamenti per interni destinati ad uffici; fra il materiale ordinato da Muraflex erano presenti delle mascherine, serrature e relativi accessori destinati ad essere montate sulle porte per uffici di pertinenza dei clienti finali; ha eccepito che le serrature in questione sono state consegnate ed inviate da EP al destinatario finale Muraflex verso la fine del 2016 e gli inizi del 2017 e ha eccepito che tutto il materiale ordinato e consegnato ad Alurobia era stato integralmente pagato dalla stessa, nonostante i vizi, anomalie e difetti emersi nel materiale in questione.

Riguardo alle conferme d’ordine prodotte dall’opposta, Alurobia ha eccepito che, dalla corrispondenza email prodotta dalla controparte sub 5, si evince il riferimento ad una “programmazione d’acquisto delle serrature per i mesi di dicembre 2016 – gennaio – febbraio e marzo 2017”, vale a dire n. 250 serrature che avrebbero dovuto essere consegnate a dicembre 2016, con possibile replica del medesimo quantitativo (n. 250 mensili) per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017; anche la conferma d’ordine la n. 412 del 5 luglio 2016, prodotta in allegato all’email sub 5, per importi pari a € 30.950,00, € 31.062,00 ed € 19.750,00 è inerente al materiale da consegnarsi nell’arco temporale sopra menzionato; tale conferma d’ordine n. 412 è relativa “alla formulazione di n. 1 ordine di n. 250 serrature con consegna dicembre 2016 (…) Il medesimo ordine verrà replicato per consegna a gennaio 2017 – febbraio 2017 e marzo 2017”.

L’opponente ha affermato che dal prospetto prodotto da Ep sub 1 risultano le consegne effettuate a dicembre 2016 per n. 250 serrature (fattura ..) e le consegne effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 (fatture nn. A1700046, A1700121 e A1700196) e che nella fattura A1700196 del 24/03/2017 (prodotta da controparte sub doc. 2-22) sono indicate la conferma d’ordine 412 e l’ e-mail del 30/6/2016. L’opponente ne ha dedotto che la fattura n. … del 21.12.2018, nella quale è indicato l’ordine n. 412 del 05/07/2016, in realtà non può essere relativa a quell’ordine in quanto il materiale che avrebbe dovuto essere consegnato nel suddetto periodo risulta essere stato pagato, come dalla scheda contabile prodotta sub 4; ha evidenziato che la fattura n. … non può riferirsi a materiali che EP avrebbe dovuto consegnare quasi due anni prima e che è stata emessa in data successiva allo scambio di corrispondenza intercorso tra i legali, fra cui la missiva dal legale di Alurobia prodotta sub doc. 24.

L’opponente ha eccepito, inoltre, che tutto il materiale oggetto dell’ordine n. 412, consegnato da EP a Muraflex, presentava vizi, anomalie e\o difetti di funzionamento tali da renderlo inutilizzabile e che il materiale difettoso non è stato sostituito da EP. L’opponente ha dedotto che in data 6 febbraio 2017 si era tenuto un incontro tra tutte la parti (Muraflex, Alurobia, Officine Meccaniche Perego e Baton), in occasione del quale Muraflex aveva evidenziato tutte le anomalie e vizi nelle serrature fornite da Officine Meccaniche Perego, i problemi ed i disagi causati ai clienti finali, come risultava dall’e-mail prodotte sub doc.ti nn. 7 e 8.

In merito alla fattura n. …, l’opponente ha eccepito che la consegna di parte del materiale indicato in fattura – regolarmente ordinata da Alurobia – era stata indebitamente bloccata da EP, come si evince dalla corrispondenza e-mail prodotta sub doc. n. 5, in particolare è stata bloccata la merce con il codice identificativo EPM358GR, EPM359GR, EPM362GR, EPC313NTL; la fornitura del materiale in questione era stata indebitamente sospesa da EP, per la controversia insorta con riferimento alla distinta problematica delle serrature; l’opponente ha dedotto che “l’opposta ha in mala fede inteso condizionare la fornitura del materiale in questione alla risoluzione della distinta questione insorta con riferimento alle serrature”.

Quanto all’ordine n. 151 del 2018, l’opponente ha affermato che l’opposta non ha consegnato parte del materiale (articoli con codice .., .., .., ..; cfr. doc. 5) e ha contestato di avere conferito l’ordine di altra parte del materiale (articoli con codice Z583, Z584, Z586, Z591, Z592).

In sintesi, l’opponente ha concluso di essere legittimata: (i) ad invocare l’eccezione di inadempimento ed il disposto di cui all’art. 1460 c.c.; (ii) ad instare per la declaratoria di risoluzione dell’eventuale contratto che fosse mai ritenuto sussistente con riferimento alle fatture azionate in via monitoria; (iii) ad instare per il resto e con riferimento al materiale effettivamente ordinato, consegnato e pagato da Officine Meccaniche Perego: (a) sia per la riduzione del prezzo in misura almeno pari € 53.206,00, ovvero la diversa somma emersa all’esito della causa, anche in via se del caso equitativa, che (b) per il risarcimento dei danni in misura almeno pari € 159.146,00, ovvero la diversa somma emersa all’esito della causa, anche in via se del caso equitativa – sia in via contrattuale che in via extracontrattuale – ex artt. 1494 c.c. e/o 1667 c.c. e/o 1669 c.c. e/o 2043 c.c., così come di ogni altra disposizione ritenuta dall’ill.mo Giudice applicabile per legge in virtù del noto principio iura novit curia.

2)- L’opposta ha replicato che Alurobia pretestuosamente cerca di giustificare il proprio inadempimento, allegando presunti difetti di un’altra fornitura, neppure specifica e comunque priva di attinenza con quella oggetto di causa. L’opposta ha premesso che le serrature ordinate da Alurobia\Profilati Alluminio dovevano essere fornite senza il c.d. “cilindro”, ovvero il meccanismo nel quale viene inserita la chiave per l’apertura; nel mese di gennaio 2017 Alurobia aveva comunicato di avere ricevuto lamentele dal proprio cliente Muraflex riguardo alla partita di circa 400 serrature (modello Baton A614) con codice identificativo EP EPC311, risalente al luglio del 2016. L’opposta ha contestato di avere riconosciuto vizi o difetti di fornitura, essendosi limitata ad attivarsi con il produttore Baton per metterlo al corrente delle lamentele ricevute, sollecitandolo a provvedere per la soluzione. In merito alla riunione in data 6 febbraio 2017, dedotta dall’opponente a dimostrazione dell’asserito riconoscimento dei vizi o difetti, l’opposta ha replicato che dal resoconto della riunione emerge che l’unica anomalia della fornitura attiene al c.d. “cilindro”, ovvero al sistema che aziona la serratura; Baton direttamente tramite il proprio rappresentante sig. A. D.P., onde evitare qualsivoglia pregiudizio e interruzione dei lavori di Muraflex (cliente di Alurobia/Profilati Alluminio), il seguente giorno 7 marzo 2017 si era offerto di fornire in sostituzione tutta la partita di serrature A614 codice EP C311 e di accedere direttamente al cantiere in Canada per eseguire lo smontaggio e riallestimento in proprio; ciononostante, né Baton né EP avevano ricevuto alcuna comunicazione, nonostante il sollecito di EP. L’opposta ha affermato che Muraflex aveva accettato espressamente la sostituzione della fornitura, indicando il numero delle serrature giacenti con successiva mail del 17 marzo 2017 prodotta dalla stessa parte opponente sub doc. 13: in tale email Muraflex precisava di avere prorogato la fornitura al proprio cliente e chiedeva l’invio delle serrature in sostituzione; in data 20 marzo 2017 Baton aveva inviato direttamente in Canada all’indirizzo di Muraflex le serrature, come risulta documenti di trasporto prodotti sub doc. 29 ed è confermato in giudizio dalla stessa opponente.

In sintesi, l’opposta ha concluso che la stessa opponente ha confermato gli ordini di fornitura n. 412 e 413 del 5 luglio 2016 (docc. 24-25), contenenti tra l’altro le serrature oggetto della presente vertenza, nonché la programmazione di acquisto di cui alla mail Alurobia/Profilati Alluminio del 30 giugno 2016 (doc. 23); ha eccepito la mancanza di prova dell’asserito pagamento delle forniture dell’ordine n. 412\2016; ha ribadito che il sig. N., preposto dell’opponente (doc. 2 fasc monitorio), con email 11 maggio 2018 (doc. 46) aveva evidenziato alla propria rappresentata Alurobia la giacenza della merce non ritirata e l’esposizione per oltre € 100.000,00 in danno dell’odierna opposta; ne ha dedotto l’illegittimità della pretesa dell’opponente di giustificare il proprio rifiuto al pagamento della merce oggetto del presente giudizio sul presupposto di asserite non conformità di altra fornitura, già risolte con la sostituzione delle serrature.

3)- Sui motivi di contestazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo, si premette che le fatture n. …/2018 e n. …/2018, entrambe datate 21.12.2018, del complessivo importo di € 47.466,42 azionate da Ep in via monitoria, si riferiscono alle serrature oggetto delle conferme d’ordine indicate nelle stesse fatture: quanto alla fattura n. …/2018, la conferma d’ordine n. 412 del 05/07/2016 (riferimento a serrature febb.’17-2^rev del 30/06/2016) e la conferma d’ordine n. 413 del 05/07/2016 (riferimento a serrature marzo’17-2^rev del 30/06/2016); quanto alla fattura n. …/2018, la conferma d’ordine N. 151 del 14/03/2018 (Riferimento MAIL – 2^ rev. del 13/03/2018) e la conferma d’ordine N. 174 del 23/03/2018 (Riferimento MAIL – 1^ REV. del 22/03/2018).

L’opposta ha precisato che nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2018 sono state ordinate n. 3.847 serrature, tutte del produttore Baton, oggetto delle fatture emesse da EP nei confronti di Alurobia (doc. 2-22) e che le serrature oggetto delle predette fatture n. …/2018 e n. …/2018 si trovano in giacenza presso i magazzini di EP, in quanto Alurobia non le ha ritirate, né ha dato istruzioni per la consegna, rifiutandosi di pagare le fornitura per problemi insorti con il proprio cliente Muraflex per asseriti vizi e\o difetti in una precedente fornitura.

3.1- L’opposta ha prodotto nel fascicolo monitorio le conferme d’ordine di Alurobia specificate nelle fatture n. …/2018 e n. …/2018: lo scambio di email 30 giugno- 5 luglio 2016 sub 5 relative alle conferme d’ordine n. 412 e n. 413 del 2016, sub 9 la conferma d’ordine n. 151\2018 sottoscritta da Alurobia e sub 10 la conferma d’ordine n. 174\2018 anch’essa sottoscritta da Alurobia.

Riguardo alla fattura …/2018, l’opponente ha eccepito che in essa sono indicati materiali (articoli con codice Z583, Z584, Z586, Z591, Z592) per i quali ha negato di avere conferito un ordine di fornitura. In effetti la fattura …/2018 si riferisce alle conferme d’ordine n. 151 e n. 174, nelle quali non sono indicati materiali con i codici Z583, Z584, Z586, Z591, Z592.

In mancanza di prova di un ordine riguardante tali materiali, si deve escludere il diritto di EP al pagamento del relativo prezzo di complessivi € 3.877,42, esposto nella fattura …/2018.

Ne consegue che per questo motivo il decreto ingiuntivo, emesso per il complessivo importo delle due fatture pari ad € 47.466,42, dev’essere revocato in quanto non è dovuto l’importo di € 3.877,42.

E’ infondata, invece, la contestazione della fattura n. … dedotta dall’opponente in relazione al fatto che la conferma d’ordine n. 412- richiamata nella fattura del 2018- è indicata anche nella fattura n. A1700196 del 24/03/2017 (prodotta da controparte sub doc. 2-22). Le due fatture non hanno oggetto coincidente, considerato che la fattura A1700196 del 24/03/2017 dell’importo di Euro 5.824,00 si riferisce alla conferma d’ordine n. 412 del 05/07/2016 limitatamente alle serrature in essa specificate e la fattura n. … ad altre forniture oggetto della conferma d’ordine n. 412, oltre che a forniture oggetto della conferma d’ordine N. 413 del 05/07/2016.

3.2- Gli ulteriori motivi di contestazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo, allegati dall’opponente a sostegno dell’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. e delle domande riconvenzionali, sono infondati.

Dagli atti di causa risulta che anche prima del giudizio Alurobia ha rifiutato di ritirare ovvero d’indicare le modalità di consegna del materiale per il quale EP ha emesso le fatture n. …/2018 e n. …/2018 e di pagarne il prezzo.

Al riguardo l’opposta ha prodotto l’intimazione di pagamento della somma di € 47.466,30 inviata dal suo difensore in data 7 novembre 2018 (doc. 11) e la risposta del legale di Alurobia in data 16 novembre 2018 (doc. 12), nella quale si afferma che parte delle serrature ordinate erano state consegnate nel 2017 ed inviate al destinatario finale Muraflex il quale, con lettera del 15 settembre 2017, ne aveva contestato difetti di funzionamento tali da renderle inutilizzabili e, di conseguenza, aveva annullato l’ordine delle rimanenti serrature, esponendo Alurobia a danni da risarcire. Nella risposta il legale di Alurobia afferma che, a seguito dell’incrinarsi dei rapporti tra la Perego e Alurobia, quest’ultima si vedeva costretta a rifiutare la consegna di altro materiale commissionato alla stessa Perego, trovandosi di fatto nella necessità urgente di rivolgersi ad altro fornitore.

Nel presente giudizio l’opponente ha ribadito l’allegazione di vizi e\o difetti del materiale consegnato da EP al cliente finale di Alurobia, Muraflex, formulando l’eccezione ex art. 1460 c.c. per giustificare il proprio rifiuto di ritirare e pagare la merce oggetto delle fatture azionate in via monitoria; per le medesime allegazioni ha proposto la domanda riconvenzionale di “risoluzione di un contratto che fosse mai ritenuto sussistente dall’ill.mo Giudice con riferimento alle fatture azionate in via monitoria per fatto e colpa della ricorrente”, la domanda di riduzione del corrispettivo “con riferimento al materiale effettivamente consegnato ed il cui corrispettivo è stato pagato da Alurobia s.r.l. ad Officine Meccaniche Emilio Perego s.r.l.” e di condanna di EP “a versare all’opponente un importo pari a € 53.206,00 ovvero la diversa somma che dovesse emergere all’esito della causa, anche in via se del caso equitativa”.

L’unico rapporto contrattuale che risulta intercorso fra EP ed Alurobia, documentato dalle conferme d’ordine e da fatture già pagate da Alurobia prodotte dall’opposta, si deve qualificare giuridicamente come una pluralità di vendite dirette da parte di EP ad Alurobia, di serrature prodotte da Baton Europe SL, con consegne ripartite nell’arco temporale programmato, destinate al cliente finale dell’acquirente Alurobia, Muraflex con sede in Canada. Come ha evidenziato l’opposta, non risultano invece documentati ordini ad Ep per la fornitura dei cilindri delle serrature.

L’eccezione d’inadempimento e le domande riconvenzionali dell’opponente devono essere valutate, sulla base delle risultanze probatorie acquisite in giudizio, alla stregua dei principi sull’onere della prova enunciati dalla Cassazione, secondo cui ” il debitore convenuto per l’adempimento, ove sollevi l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l’onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione” (Cass. Ord. Ord. n. 3587 del 11/02/2021; Cass. Ord. n. 25584\2018; Cass. Sez. Unite n. 13533/2001) e “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’articolo 1492 c.c. è gravato dell’ onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi” (Cass. Sez. Unite n. 11748/2019).

Nel caso in esame l’allegazione di Alurobia circa vizi e\o difetti delle serrature rilevati dal cliente Muraflex, non si riferiscono ai materiali oggetto delle fatture n. …/2018 e n. …/2018- ancora giacenti presso i magazzini di EP- ma ad una precedente fornitura, risalente a data antecedente le contestazioni del cliente documentate dall’opponente, in particolare, con e-mail del 11 febbraio 2017 (doc. 8), del 15 febbraio 2017 (doc. 9) e con successive email sub 10-15.

Dal resoconto della riunione del 6 febbraio 2017 riportato nell’email del 11 febbraio 2017, prodotta dall’opponente sub 8, come ha evidenziato l’opposta, si desume che le contestazioni del cliente riguardavano unicamente una partita di serrature modello Baton A614, con codice identificativo EP EPC311 e che l’anomalia risultava nella fase d’inserimento della serratura nel “cilindro”, accessorio quest’ultimo non compreso nella fornitura di EP.

Dalle allegazioni dell’opponente e dalla documentazione dalla stessa prodotta emerge che, per superare queste contestazioni, Baton e EP si sono impegnate a sostituire parte della merce (cfr. corrispondenza doc.ti nn. 10-13) e con e-mail in data 20 marzo 2017 EP ha confermato una prima parziale spedizione di serrature in sostituzione di quelle risultate difettose (doc.ti nn. 14 e 15). La stessa Alurobia ha poi riferito di avere provveduto “al reso del materiale non conforme a Officine Meccaniche Perego come da documento di trasporto che si offre in comunicazione sub doc. n. 16”, vale a dire il D.D.T. n. 11 del 20.10.2017 recante la causale “reso conto non conforme”.

Rispetto alle serrature restituite a EP con D.D.T. n. 11\2017, l’opponente non ha specificato nel corso del giudizio a quale fattura si riferiscano, né il loro prezzo e, quindi, non è possibile valutare la rilevanza degli asseriti vizi di questa fornitura rispetto alle domande riconvenzionali dell’opponente.

L’opponente ha prodotto, inoltre, sub 17 la lettera in data 17 giugno 2017 nella quale Muraflex manifestava l’intenzione di richiedere il rimborso totale di tutte le serrature a Mortasa giacenti presso il proprio magazzino, a causa dei numerosi difetti di qualità riscontrati in diversi progetti, deducendo gravi danni alla propria attività; nella comunicazione si ribadisce la scarsa funzionalità delle serrature, “i cui cilindri non sono perfettamente allineati”.

Anche da questa comunicazione si evince che il difetto di funzionamento lamentato da Muraflex non riguardava in sé le serrature vendute da EP, ma dipendeva dalla mancanza di allineamento delle serrature rispetto ai cilindri. Non risulta, tuttavia, che EP avesse assunto l’obbligo di fornire i cilindri, né di verificare la compatibilità delle serrature con i cilindri da altri forniti a Muraflex nell’ambito del più ampio accordo commerciale fra Alurobia e Muraflex, avente ad oggetto la progettazione, ingegnerizzazione e vendita di arredamenti per interni destinati ad uffici.

3.3- In definitiva, il rifiuto di Muraflex di ricevere ulteriori forniture e la sua richiesta di risarcimento dei danni, non si possono causalmente riferire ad un inadempimento di EP.

Di conseguenza, respinta l’eccezione d’inadempimento, si deve affermare il diritto di EP ad ottenere il pagamento del prezzo delle serrature oggetto delle fatture n. …/2018 e n. …/2018, detratta dal complessivo importo di € 47.466,42 la somma di € 3.877,42 esposta nella fattura …/2018 quale prezzo per i materiali con codice Z583, Z584, Z586, Z591, Z592 (cfr. sopra sub 3.1) e devono essere respinte tutte le domande riconvenzionali dell’opponente, in quanto l’opponente non ha assolto l’onere di provare i presupposti della risoluzione delle compravendite o della riduzione del prezzo ex art. 1490 c.c. ed art. 1492 c.c., né ha provato ex art. 1223 c.c. danni causalmente riferibili ad un inadempimento di EP.

4)- Per tutto quanto rilevato, respinte l’eccezione ex art. 1460 c.c. e le domande riconvenzionali dell’opponente, si deve revocare il decreto ingiuntivo n. 17938/2019 emesso in data 9 agosto 2019 dal Tribunale di Milano su ricorso di Officine Meccaniche Emilio Perego s.r.l. e, in parziale accoglimento della domanda monitoria, Alurobia srl dev’essere condannata a pagare ad Officine Meccaniche Emilio Perego s.r.l. la somma di € 44.598,00 (€ 47.466,42- € 3.877,42), oltre gli interessi moratori di cui al D. Legisl. N. 231/02 dalla data della notifica del ricorso monitorio (9 agosto 2019) al saldo.

Riguardo a tale credito l’opponente non ha documentato e neppure allegato eventuali pagamenti, essendosi limitato a produrre sub 4 un proprio prospetto contabile contestato dall’opposta.

5)- Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, le spese del decreto ingiuntivo revocato rimangono a carico della ricorrente per compensazione ex art. 92 cpc e le ulteriori spese processuali della presente fase si pongono a carico della parte opponente; tali spese si liquidano in confornità ai parametri medi del DM n. 55\20145 nella somma di € 13.430,00 per il compenso, in base al valore della causa riferito alla domanda riconvenzionale risarcitoria pari a € 159.146,00 (Cfr. Cass. N 6469/1982).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

I- In parziale accoglimento dell’opposizione proposta da Alurobia srl, revoca il decreto ingiuntivo n. 17938/2019 emesso in data 9 agosto 2019 dal Tribunale di Milano su ricorso di Officine Meccaniche Emilio Perego s.r.l. e condanna Alurobia srl a pagare la somma di € 44.598,00 oltre gli interessi moratori di cui al D. Legisl. N. 231/02 dal 9 agosto 2019 al saldo;

II- Respinge le domande riconvenzionali dell’opponente;

III- Condanna Alurobia srl a pagare ad Officine Meccaniche Emilio Perego s.r.l. le spese processuali dell’opposizione che liquida in € 13.430,00 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA, IVA e lascia a carico di Officine Meccaniche Emilio Perego s.r.l. le spese del decreto ingiuntivo per compensazione ex art. 92 cpc.

Milano, 9 febbraio 2022

Giudice

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