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Tribunale Milano sez. I, 10/07/2019, n. 49

Massima

L’adozione di maggiore di età richiede una verifica del requisito della convivenza al mero fine di apprezzare l’interesse dell’adottando che trova una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti. Tuttavia, la mancanza di effettiva comune residenza può essere bilanciata da un intenso e durevole rapporto tra adottante ed adottato connotato da una frequentazione quotidiana.

Supporto alla lettura

ADOZIONE DI MAGGIORENNE

L’adozione di persone maggiorenni (o c.d. adozione civile) è contemplata dall’art. 291 c.c., e originariamente rispondeva all’esigenza dell’adottante che, privo di figli, era intenzionato a trasmettere il nome della sua famiglia ed il suo patrimonio. Attualmente tale finalità non è venuta del tutto meno, ma nella pratica questo istituto costituisce più uno strumento di solidarietà umana.

Perchè si possa procedere con l’adozione, sia l’adottante che l’adottando, devono rispondere a dei requisiti legalmente previsti.

L’adottante deve:

  • aver compiuto i trentacinque anni di età;
  • avere capacità di agire;
  • superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottando.

In casi eccezionali, il tribunale, può autorizzare l’adozione qualora il genitore abbia compiuto trent’anni, fermo restando la differenza minima di diciotto anni. 

Il dettato originario dell’art. 291 cod. civ., prevedeva come condizione per la validità dell’adozione che l’adottante non avesse figli legittimi, tale previsione era volta a tutelare i membri della famiglia legittima ed a ribadire che lo scopo dell’adozione era quello di dare un figlio a colui che non aveva potuto/voluto averne.

In merito ai requisiti richiesti per l’adottando:

  • deve essere maggiorenne;
  • non deve essere interdetto;
  • non deve essere già figlio adottivo di altra persona o dell’adottante.

Per procedere all’adozione, sono richiesti il consenso dell’adottato e dell’adottante, e quindi occorre la capacità di agire dell’adottante e dell’adottato, requisito che deve permanere sino alla pronuncia di adozione; è necessario anche l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e di quello dell’adottando non separati legalmente; nonché dei figli maggiorenni dell’adottante, in quanto l’assenso costituisce una sorta di tutela della compagine familiare poichè l’adozione non deve essere motivo di turbamenti o deterioramento del nucleo familiare preesistente.

L’adozione attribuisce all’adottato uno status assimilabile a quello del figlio legittimo, perciò:

  • assumerà il cognome dell’adottante che viene anteposto al proprio;
  • avrà diritto alla successione nel patrimonio dell’adottante;
  • avrà diritto ad essere mantenuto fino a quando non abbia raggiunto l’autonomia economica.

L’adottante non eserciterà sull’adottato la responsabilità genitoriale, essendo quest’ultimo maggiorenne; grava però su di lui un obbligo alimentare nei confronti dell’adottato, preminente su quello dei genitori di lui.

L’adozione di maggiorenni non fa estinguere i rapporti fra l’adottato e la famiglia d’origine. Inoltre può essere revocata per fatti tassativi particolarmente gravi sopravvenuti dopo la pronuncia, che consistono nella indegnità dell’adottato e dell’adottante.

Ambito oggettivo di applicazione

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 31.1.2019 (omissis) ha domandato a questo Tribunale di poter adottare (omissis) nato a (omissis) ((omissis)) il (omissis)).

Ha allegato la sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla adozione del sig. (omissis), avendo compiuto i 35 anni di età e superando di più di 18 anni l’età dell’adottando; ha dichiarato di non avere figli e di essere coniugata con il sig. (omissis). Ha quindi allegato che l’adottando non è mai stato adottato da altri e che i suoi genitori, attualmente residenti in Gambia, hanno prestato consenso all’adozione.

All’udienza del 20.6.2019 l’adottante e l’adottando sono stati sentiti dal Giudice.

La sig.ra (omissis) ha dichiarato di avere conosciuto nel 2016 (omissis) mentre svolgeva attività lavorativa presso l’Associazione “Colore” ove era responsabile del progetto di inserimento lavorativo dei giovani richiedenti asilo e di insegnamento della lingua italiana. Ha dichiarato che l’occasione della conoscenza era stata la conoscenza da parte di (omissis) di molte lingue dialettali africane che lo rendevano collaboratore prezioso quando la persona da formare o da instradare verso l’attività lavorativa era di provenienza africana. (omissis) a mano che la collaborazione proseguiva l’adottante aveva cominciato a conoscere le esigenze di vita di base dell’adottando e se ne era presa cura (“per mero esempio ricordo che non aveva abbastanza sapone per lavarsi e così ho cominciato ad occuparmi dei suoi bisogni di primaria necessità, gli compravo dentifricio, sapone e farmaci da banco”).

L’attenzione era del resto vicendevole atteso che l’adottante ha ricordato che, quando ella terminava i turni lavorativi nella tarda serata, (omissis) si offriva di accompagnarla a casa dal luogo ove si trovava l’Associazione (quartiere (omissis)) e, quando ella si era ammalata, (omissis) si era offerto di portarle a casa le medicine.

L’adottante ha dichiarato di essersi affezionata a (omissis) e di avere cominciato a ragionare sulla possibilità di adozione; non avendo avuto figli le era sembrata una “buona occasione” di apertura.

Ha dichiarato di essere a conoscenza della circostanza che l’adottando aveva proposto al suo arrivo in Italia domanda di protezione internazionale, che tuttavia era stata respinta. Ha riferito però che si trattava di un fatto precedente alla sua decisione di adottare (omissis) che era maturata in un tempo successivo, una volta consolidato il rapporto. Ha precisato che al momento (omissis) non vive presso la abitazione della adottante ma “tiene tutte le sue cose da noi e ogni giorno viene a mangiare a casa nostra”; insieme stanno preparando l’esame che consentirà a (omissis) di conseguire la patente di guida.

Ha insistito perché la sua domanda di adozione venisse accolta.

(omissis) ha dichiarato di essere d’accordo con la domanda di adozione e di volere essere adottato da (omissis). Ha ricordato il momento in cui l’ha conosciuta presso l’Associazione Colore e ha affermato di considerare (omissis) già come una madre, essendole affezionato come un figlio.

Ha dichiarato di avere parlato con i propri genitori che vivono in Gambia della proposta di adozione e di avere ricevuto il loro consenso (“i miei genitori vivono in Gambia a (omissis) insieme ai miei fratelli; loro sono contenti di sapere che io sto bene e io sto bene con (omissis)”). Ha anche precisato di andare d’accordo con il marito della sig.ra (omissis).

Ha infine chiesto che il cognome (omissis) sia posto dopo il cognome (omissis).

Alla medesima udienza è stato sentito il coniuge dell’adottante, sig. (omissis), il quale ha prestato il proprio assenso all’adozione dichiarando di conoscere Sa. e di considerarlo una persona per bene; di sapere che la moglie gli è molto affezionata e di essere del tutto d’accordo con la adozione.

Sono stati infine acquisiti i consensi dei genitori dell’adottando sig.ri (omissis) e (omissis), rilasciati a mezzo dichiarazione scritta sottoscritta dagli stessi davanti all’ufficio di Polizia di Banjul, poi tradotta in lingua italiana ( doc. 9).

Tanto premesso, la domanda di adozione va senz’altro accolta.

L’istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, piena e consapevole sia dell’adottante sia dell’adottando, di procedere all’adozione; ha evidenziato altresì come la domanda di adozione corrisponda all’interesse dell’adottando e sia frutto di un comune intento di entrambi a far sì che vi sia definitiva ed effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività sociale.

Sussistono altrsì i presupposti di legge quanto all’età di adottante e adottando.

Va ricordato che l’adozione di maggiore di età richiede una verifica del requisito della convivenza al mero fine di apprezzare l’interesse dell’adottando che trova una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti. Nel caso di specie, la mancanza di effettiva comune residenza è bilanciata da un intenso e durevole rapporto tra i due connotato da una frequentazione quotidiana.

La relazione della Questura di Milano, Commissariato di PS Monforte non ha evidenziato situazioni ostative all’adozione.

Gli atti di nascita di adottante e adottando confermano la sussistenza dei presupposti di legge.

Gli assensi espressi dal coniuge dell’adottante e dai genitori dell’adottando sono privi di condizioni ed esprimono chiaramente una volontà concorde a quella manifestata da adottante e adottando.

Infine, non risulta sussistente una legislazione nazionale gambiana sull’adozione di persone maggiorenni che regoli in modo difforme la manifestazione del consenso dei genitori dell’adottando rispetto alla legislazione italiana, verifica richiesta dall’art. 38 comma 2 della L. n. 218/1995.

In conclusione, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, conformemente alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, può farsi luogo all’adozione.

Il Collegio dispone altresì, in conformità alle richieste dell’adottando, che (omissis) assuma anche il cognome (omissis), posponendolo al proprio.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da (omissis), nata a (omissis) in data (omissis)

DISPONE

farsi luogo all’adozione di (omissis) nato a (omissis) ((omissis)) il (omissis).

Dispone che l’adottando aggiunga al proprio cognome quello (omissis) posponendolo al proprio.

Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all’art. 314 c.c.

Così deciso nella Camera di Consiglio di questo Tribunale tenutasi il 4.7.2019

Allegati

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