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Tribunale Mantova sez. I, 06/12/2018

Massima

Qualora, con riferimento al trattamento sanitario da applicare, sussiste un conflitto fra l’amministratore di sostegno, che rifiuta di prestare il consenso circa il trattamento indicato, e la struttura sanitaria avente in cura l’amministrato, la decisione deve essere adottata, ai sensi dell’art. 3, comma 5, l. n. 219/2017, dal Giudice Tutelare.

Supporto alla lettura

Amministrazione di sostegno

Le ragioni sottese all’introduzione dell’amministrazione di sostegno (avvenuta, come è noto, ad opera dell’art. 3, legge 9 gennaio 2004, n. 6 , vanno rinvenute nelle avvertite esigenze di tutela dell’individuo e dei correlati interessi, patrimoniali e non. Oltre cioè alla gestione del patrimonio dell’incapace, l’istituto, disciplinato dagli artt. 404 ss. c.c., mira infatti a tutelare la sfera personale dell’incapace e a consentirne lo sviluppo. L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui il soggetto beneficiario ha la residenza o il domicilio, su ricorso proposto dallo stesso soggetto infermo o menomato, dal coniuge, dal tutore, dal P.M., dal curatore, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dalla persona stabilmente convivente. Nello scegliere la persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice deve preferire un soggetto familiare al beneficiario.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno.
Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario sono stabiliti dal giudice tutelare con il decreto di nomina.
E’ fondamentale l’ascolto dell’interessato prima dell’adozione di un provvedimento che lo concerne direttamente (e non potrebbe essere altrimenti).

Mentre nel processo di interdizione, l’esame dell’interdicendo serve a saggiarne la capacità di intendere e volere; maggiormente ampia e complessa risulta la funzione esplicata dall’audizione del beneficiario nella procedura di amministrazione di sostegno. Non si tratta tanto o solamente di saggiare il tasso di autonomia della persona in correlazione alla disabilità, ma piuttosto di “ascoltare” l’interessato per raccoglierne “i bisogni e le richieste”, individuandone le effettive, concrete esigenze esistenziali e personali.
Le indicazioni fornite dal beneficiario in sede di ascolto sono estremamente significative ed il giudice ne deve “tener conto” agli effetti, ad es., della designazione dell’amministratore di sostegno, per la determinazione degli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in sostituzione o in assistenza al disabile e che quest’ultimo non è in grado di effettuare in modo autonomo; come pure agli effetti dell’istituzione di un’amministrazione di natura prettamente patrimoniale, ovvero, anche (o esclusivamente) di tipo personale, volta alla protezione di esigenze esistenziali, ovvero, alla cura della salute personale.
Appare chiara la centralità e rilevanza dell’audizione del beneficiario della procedura, ben maggiore rispetto all’essenzialità dell’esame dell’interdicendo, nel processo di interdizione.
Può concludersi sul punto affermando che l’atto istruttorio più importante dell’intera procedura è appunto l’audizione del beneficiario.

Ambito oggettivo di applicazione

esaminati i verbali di udienza;

osservato che sussiste contrasto fra l’amministratore di sostegno di F. B. e la struttura sanitaria che lo ha attualmente in cura circa la necessità di immediato posizionamento della p.e.g. al paziente (operazione per la quale l’amministratore di sostegno ha motivatamente negato il consenso) e che tale conflitto deve essere risolto dal Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 3 co. 5 della legge n. 219/2917;

visti i chiarimenti rilasciati dal medico responsabile della ASST di Mantova dott. P. P. il quale ha ribadito, fra l’altro, l’opportunità di immediato posizionamento della p.e.g. al paziente e ciò onde evitare di dover effettuare tale operazione (rappresentata come inevitabile in futuro) in condizioni di urgenza e, quindi, di maggior pericolo per la persona;

letta la relazione redatta il 3-12-2018 dal dott. A. S. e la ulteriore documentazione sanitaria allegata dalla ricorrente;

rilevato che le condizioni del beneficiario F. B. sono attualmente stazionarie e che non ricorre una situazione di emergenza o di urgenza, nella quale eventualità la struttura sanitaria che ha in cura il B. dovrà comunque di iniziativa assicurare le cure necessarie (v. art. 1 co. 7 della legge n. 219/2017);

rilevato che lo specialista interpellato dal ricorrente, dott. A. S. (che risulta essere in contatto con la ASST di Mantova), alla stregua degli accertamenti compiuti, ha evidenziato che, al momento, non appare indispensabile la nutrizione tramite sonda e suggerito invece il monitoraggio semestrale del quadro polmonare e degli indici nutrizionali, attenta pulizia del cavo orale e riduzione della quantità di alimento per singolo bolo (cucchiaio di dimensioni minori) e che la decisione sull’eventuale posizionamento della p.e.g. può essere differita al peggioramento di uno degli indici oggetto di monitoraggio;

considerato che la decisione in ordine al conflitto esistente va risolta tenendo conto dei profili menzionati dall’art. 1 co. 3 della legge n. 219/2017 e, quanto alla fattispecie in esame, avendo particolare riguardo ai rischi e ai benefici (anche relativi alle più generali condizioni di vita del paziente) della terapia proposta dai medici curanti e di quella alternativa suggerita dal dott. S.;

ritenuto che, allo stato, pur non potendosi sottovalutare le ragioni poste a fondamento della terapia proposta dalla struttura sanitaria che ha in cura il paziente, deve ritenersi nondimeno fondato il rifiuto opposto da M. B. quale amministratore di sostegno di F. B. alla terapia proposta dalla ASST di Mantova e riguardante l’immediato posizionamento della p.e.g. al beneficiario, potendosi rinviare tale operazione a un momento successivo come appurato da medico specialista di struttura pubblica, ciò che garantisce al paziente (ospitato per diverse ore al giorno in una struttura assistenziale e, quindi, continuativamente assistito da personale specializzato) migliori condizioni di vita senza che sia messa in pericolo la sua salute e che scongiura il paventato pericolo di doverlo trasferire in altra e più lontana struttura, consentendosi così al B. di intrattenere più frequenti rapporti con i propri familiari, facilitati nelle visite e nella sua assistenza;

ritenuto che la natura del conflitto e la novità della questione prospettata giustificano la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

visto l’art. 3 co. 5 della legge n. 219/2917, autorizza M. B., quale amministratore di sostegno di F. B., a rifiutare il consenso alla terapia proposta dalla ASST di Mantova e concernente l’immediato posizionamento della p.e.g. al beneficiario e la invita a seguire le indicazioni suggerite dal dott. S.;

spese compensate.

Si comunichi.

Mantova, 6 dicembre 2018.

Allegati

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