I motivi di appello sollevati da (omissis) s.p.a. sono i seguenti: carenza di legittimazione passiva della finanziaria convenuta in primo grado e violazione dell’art. 125 sexies TUB.
L’appellato (omissis) è rimasto contumace nel presente giudizio.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali di parte appellante e acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di primo grado.
Con il primo motivo di appello, (omissis) S.p.A. intende censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva; tale eccezione di parte appellante si fonda sul presupposto che il contratto n. (omissis) era stato sottoscritto in data 2.5.2017 tra il (omissis) e (omissis) S.p.A. e (omissis) S.p.A. aveva poi ceduto a (omissis) S.p.A. (ora fusa per incorporazione in (omissis) S.p.A.) soltanto il credito e non anche il rapporto sottostante.
Il motivo è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
In primo luogo il contratto di cessione del credito, più volte citato dall’appellante, non risulta depositato, essendo pertanto in radice preclusa la possibilità di ogni accertamento circa il relativo contenuto.
In ogni caso si osserva come nel caso di specie trovano piena applicazione i princìpi stabiliti dalla disciplina comunitaria del credito al consumo ed in particolare l’art. 125 septies TUB (ed in precedenza l’art. 125, 3° comma TUB), la quale norma prevede che in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore possa sempre eccepire al cessionario tutte le eccezioni che potevano essere sollevate al cedente, anche in deroga alla disciplina della cessione del credito di cui all’art. 1248 c.c. Si tratta a ben vedere di una norma che si aggiunge (e non si sostituisce) alla disciplina codicistica in una evidente ottica di maggiore salvaguardia e tutela degli interessi e della posizione del contraente consumatore in caso di trasferimenti delle posizioni giuridiche soggettive. La disposizione prevede, quindi, una facoltà e non l’obbligo per il debitore ceduto di rivolgersi al cessionario, facoltà della quale, nell’ipotesi in esame, l’odierna appellante ha ritenuto di avvalersi anche in considerazione del fatto che Compass Banca è il soggetto che ha redatto il conteggio estintivo e la liberatoria e ha incassato la somma richiesta per l’estinzione, così implicitamente dimostrando di essere legittimo contraddittore delle aspettative di credito dell’odierno appellato contumace (conforme Trib. Monza sent. n. 2051/2024).
Con il secondo motivo di appello, (omissis) ha rilevato la violazione e falsa applicazione dell’art. 125 sexies TUB, con riferimento al contratto di finanziamento dietro cessione del quinto sostenendo che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere rimborsabili i costi up front nonché nel calcolo degli stessi secondo il criterio pro-rata temporis.
L’appellante sostiene, infatti, che le spese di istruttoria e i costi per l’intermediario del credito nulla avrebbero a che vedere con lo svolgimento nel tempo dell’operazione. Trovando esclusiva causa nella stipulazione del contratto, detti costi esaurirebbero la loro funzione proprio in ragione della (e solo fino alla) formazione del vincolo. A comprova, parte appellante ha citato l’art. 4 delle condizioni generali di contratto, rubricato “Rimborso anticipato”, secondo cui “le commissioni di cui al punto 3.1 “Costi Connessi” del SECCI sono relative ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito e pertanto non ripetibili in caso di estinzione anticipata per qualsiasi causa”. Ha affermato la coerenza di tale previsione con il disposto dell’art. 125 sexies T.U.B. ratione temporis vigente.
L’appellante ha quindi sostenuto che il Giudice di Pace, non solo avrebbe errato nell’interpretare l’articolo in parola alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell’11.9.2019 (causa C 383-18 Lexitor), ma anche nel non considerare che le modifiche apportate al TUB dal D.L. 73/2021 si applicano, per espressa previsione legislativa, solo ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di Pace infatti ha correttamente identificato la disciplina applicabile al contratto di finanziamento in questione nell’art. 125 sexies TUB il quale, recependo la direttiva 2008/48/CE, stabilisce che “il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito” in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Infatti, se fino al 2019 si era riscontrato in giurisprudenza il contrasto tra un primo orientamento che riteneva rimborsabili solamente i costi recurring e un secondo che riconosceva tale possibilità anche con riferimento agli oneri up front, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 383 del 11.9.2019,- c.d. “ sentenza Lexitor” che ha interpretato l’art. 16 della direttiva in parola nel senso che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti gli esborsi sostenuti, senza distinzione tra recurring e up front -, la giurisprudenza di merito e l’ABF si sono uniformati alla pronuncia in parola: ciò in considerazione sia della natura dichiarativa delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, che hanno pertanto valore vincolante per i Giudici dei Paesi membri, sia del recepimento della direttiva comunitaria nell’ordinamento italiano.
Pur in assenza di un formale intervento del Legislatore, successivamente alla pronuncia Lexitor, parte della giurisprudenza aveva già superato la distinzione tra oneri recurring e up front, accogliendo le domande di restituzione di entrambe le tipologie di oneri.
Il Legislatore è poi intervenuto con il c.d. “Decreto Sostegni Bis” (D.L. 25.5.2021 n. 73, convertito in Legge 23.7.2021 n. 106) modificando l’art. 125 sexies TUB così da prevedere in modo esplicito la rimborsabilità di tutti i costi. Tuttavia, per espressa previsione dell’art. 11 octies del decreto, l’articolo 125 sexies TUB, così come modificato, “si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Nelle more del giudizio di primo grado sotteso al presente appello, il Tribunale di Torino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 octies D.L. 73/21 e la Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità della norma limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”.
Concretamente, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l’articolo in discorso nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, con riferimento ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE ma prima del 25.7.2021, data dell’entrata in vigore della Legge 106/2021.
La Corte ha infatti ritenuto che il comma 2 dell’art. 11 octies confligga con i vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea e specificamente con l’art. 16 della direttiva 2008/48/CE, così come interpretato dalla sentenza Lexitor.
Con tale declaratoria, la Corte Costituzionale ha, quindi, sciolto ogni dubbio circa il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche laddove tale contratto sia stato concluso prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del c.d. Decreto sostegni bis, posto che la pronuncia della Consulta ha di fatto eliminato il riferimento esplicito alle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia, le quali prevedevano la distinzione tra costi up front e recurring.
Conseguentemente, la portata della perifrasi “riduzione del costo totale del credito” contenuta nell’art. 125 sexies TUB deve ora essere interpretata conformemente alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea, sia per la portata pregiudiziale della citata decisione, sia per il concreto recepimento della direttiva 2008/48/CE nell’ordinamento italiano.
In conclusione, considerato che il contratto n. (omissis) tra l’appellato e il dante causa dell’appellante è stato stipulato in data 28.4.2017, deve ritenersi corretta la decisione del Giudice di Pace di ridurre proporzionalmente tutti i costi connessi al finanziamento, compresi quelli up front.
Parimenti deve ritenersi corretta, in quanto aderente alla cornice normativa di riferimento così come sopra illustrata, l’applicazione della riduzione proporzionale di detti costi secondo il criterio pro rata temporis, ossia dividendo l’importo complessivo dei costi connessi al finanziamento corrisposti, pari a € 2.502, per le rate complessive (120), moltiplicando il risultato ottenuto per le rate residue (72) al momento dell’estinzione anticipata (31.5.2021). L’importo risultante al netto delle somme già versate (€ 1.009,27), risulta pari ad € 491,93. Tale criterio appare del tutto conforme alla ratio sottesa al rimborso per l’estinzione anticipata del finanziamento in quanto garantisce una ripartizione equa dei costi in rapporto con le rate residue, a differenza del criterio del “costo ammortizzato” indicato da parte appellante in analogia al calcolo degli interessi, la cui applicazione al caso di specie tuttavia non trova fondamento negoziale né normativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite non sono ripetibili nei confronti dell’appellato contumace risultato vittorioso. Sussistono i presupposti per il pagamento del secondo contributo unificato ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
– rigetta l’appello proposto da (omissis) S.p.A. e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 318/2022 del 5.10.2022 Giudice di Pace di Lecco;
– spese irripetibili;
– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del secondo contributo unificato da parte del reclamante ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002.
Lecco, 19 settembre 2024
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 SET. 2024.
