MOTIVI DELLA DECISIONE
La Regione Puglia ha proposto opposizione al DI del Tribunale di Firenze n. (omissis), con cui le è stato intimato, in solido con la Società Luigi Salvadori spa e la Gestione Liquidatoria della ex USL9 Bari, il pagamento a favore del Prof. Avv. An. An. della somma di € 29.918,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell’opposizione, ha eccepito:
– in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, essendo competente il Tribunale di Bari quale foro del domicilio del debitore ai sensi degli artt. 19 e 20 c.c., stante il fatto che il compenso richiesto in via monitoria non era stato oggetto di accordo tra le parti e integrava un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale;
– nel merito, la nullità del DI opposto:
per violazione dell’art. 11 della Legge Regionale n. 22 del 1997 e, in particolare, del divieto di azionare in via giudiziaria il credito prima di un anno dalla regolare richiesta di pagamento, quest’ultima formalizzata, nel caso di specie, dal professionista opposto in data 6 dicembre 2013 ed essendo stato depositato il ricorso per DI il 14 ottobre 2014;
per non avere l’opposto specificato nella parcella “le voci di tariffa professionale applicate con l’indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voce di cui alle tabelle professionali A e B”;
per errata determinazione del quantum della pretesa derivante dall’inosservanza delle tariffe relative ai compensi professionali, previste dalla normativa regionale e accettate dal professionista al momento dell’incarico;
per non essere stato decurtato dal compenso richiesto l’acconto pari a € 1.000,00 già corrisposto dalla Regione Puglia.
Tanto premesso, l’opponente ha formulato le conclusioni sopra testualmente riportate, non modificate in corso di causa.
L’Avv. An. An. si è regolarmente costituito in giudizio, contestando la fondatezza della pretesa avversaria e rilevando:
– di aver rappresentato e difeso la Regione Puglia innanzi al Tribunale di Firenze nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Centro Factoring SPA, quale cessionaria della Società Luigi Salvadori SPA, per un debito della Gestione Liquidatoria della USL 9 di Bari dell’importo complessivo di € 194.564,70, giudizio definito favorevolmente per l’Ente con la sentenza n. 2231/2006;
– di avere, altresì, rappresentato e difeso la Regione Puglia nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte d’Appello;
– che, nel corso del giudizio di secondo grado, l’Ente aveva raggiunto un accordo transattivo con le parti in causa che prevedeva la rinuncia al DI opposto nonché al giudizio pendente avanti la Corte d’Appello e la compensazione integrale delle spese di lite;
– di aver appreso della transazione tra le parti solo successivamente alla sua stipula, il 30/9/2013, non avendo partecipato alle trattative né alla conclusione dell’accordo, che pertanto non aveva sottoscritto ai fini della rinuncia al vincolo della solidarietà previsto dalla Legge Professionale;
– di aver ottenuto il DI opposto non solo nei confronti della Regione Puglia ma anche della Società Luigi Salvadori S.P.A., quale responsabile in solido ai sensi dell’art. 68 della L.P. e che, pertanto, l’eccezione di incompetenza territoriale era infondata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19,33 e 637 comma 1 c.p.c.;
– di non ver mai sottoscritto la “convenzione-tipo” invocata dalla controparte in occasione del conferimento dell’incarico e di non aver mai accettato le condizioni di cui alla legge della Regione Puglia n. 22/1997, imposte ai legali in occasione del conferimento dell’incarico;
– che nei contratti d’opera intellettuale conclusi dall’Avvocato il compenso è individuato a norma delle tariffe contenute dei Decreti Ministeriali applicabili ratione temporis, mentre ogni diversa condizione contrattuale – qual è quella prevista dall’art. 11 della legge regionale – necessita di essere pattuita espressamente e formalizzata in una convenzione scritta, nel caso di specie non stipulata;
– che la limitazione temporale a far valere il proprio credito nelle sedi giudiziarie prevista dalla legge regionale ha natura vessatoria e, non essendo stata espressamente accettata, deve ritenersi priva di effetti;
– che essendo l’onere di indicazione delle voci della tariffa professionale e relativi articoli e numeri di cui alla TAB A e B finalizzato al controllo della correttezza e congruità della determinazione del compenso operata dal professionista, la mancata indicazione delle stesse non incide sulla regolarità della quantificazione, già accertata dal Tribunale di Firenze che aveva liquidato i medesimi importi nel giudizio di primo grado mentre, con riferimento al procedimento di secondo grado, il calcolo dei corrispettivi era stato fatto ai fini del ricorso per DI a norma del DM 140/2012, stante l’abolizione del sistema delle tariffe professionali.
Tutto ciò esposto, parte opposta ha concluso per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, per il pagamento sensi dell’art. 2041 c.c. di un indennizzo in misura pari ai compensi professionali quantificati come da decreto ingiuntivo opposto.
All’udienza del 21 ottobre 2015 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (n. (omissis)), al netto dell’acconto di cui è apparso provato il versamento ad opera dell’opponente, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.
Con provvedimento del 21/10/2018 il GI subentrato al primo assegnatario del procedimento ha rimesso la causa avanti il Tribunale in composizione collegiale, ritenendo applicabile il rito speciale di cui all’art. 14 D. Lgs. 150/2011.
All’udienza del 9/04/2019 il Tribunale in composizione collegiale ha revocato l’ordinanza del 21/10/2018, disponendo la prosecuzione della causa nelle forme del rito ordinario di cognizione fino alla decisione da parte del Giudice in composizione monocratica con sentenza appellabile.
In data 11/3/2022, essendo deceduto nelle more del procedimento l’Avv. An. An., si è costituito in giudizio Et. An., in qualità di erede, con comparsa con la quale ha fatto proprie tutte le deduzioni e produzioni dell’originario convenuto opposto.
All’udienza del 16/11/2022 il Giudice ultimo assegnatario del procedimento ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. e, all’udienza del 15/2/2023, dato atto che la proposta era stata accettata da parte convenuta opposta ma non da parte attrice opponente, ha trattenuto la causa in decisione e, visto l’art. 190 cpc, ha assegnato i termini di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
1. L’eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Giudice adito con ricorso per DI, avanzata dall’opponente, è infondata e non può essere accolta.
Invero, premesso che l’art. 637 comma 1 c.p.c riconosce all’Avvocato la facoltà di ricorrere, per il recupero in via monitoria dei crediti maturati per prestazioni professionali, al giudice che sarebbe competente a conoscere della domanda in via ordinaria, e che nel caso di specie il ricorso per decreto ingiuntivo è stato presentato dal convenuto opposto anche nei confronti della Società Luigi Salvadori S.p.a., con sede in Scandicci, quale obbligata in solido, deve ritenersi correttamente individuata la competenza del Tribunale di Firenze in applicazione del combinato disposto degli art. 19 e 33 c.p.c., norme queste ultime che, in caso di connessione per oggetto o per titolo, consentono di proporre la domanda al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei più convenuti, con deroga dei fori generali delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
2.1 Nel merito, la causa verte sull’avvenuta conclusione in forma scritta del contratto d’opera professionale contenente l’accordo tra le parti in ordine alla determinazione del compenso a favore dell’avvocato opposto ed al divieto, a carico di questi, di azionare in giudizio il credito professionale nei confronti della Regione prima di un anno dalla richiesta stragiudiziale di pagamento, alla luce delle previsioni contenute nelle lettere di incarico predisposte dall’Ente odierno opponente (docc. 2 e 3 di parte opponente).
Invero, a fronte dell’eccezione sollevata dalla Regione secondo cui il compenso dovrebbe quantificarsi ed essere corrisposto in applicazione di dette condizioni, l’opposto non ha contestato l’esistenza di un accordo con la Regione Puglia, bensì ha eccepito l’inapplicabilità delle lettere di incarico, in quanto non espressamente accettate per iscritto, proponendo in subordine la domanda di condanna della controparte ai sensi dell’art. 2041 c.c., per il caso di accertamento della nullità del contratto di patrocinio.
Ricostruito il thema decidendum, si deve innanzitutto evidenziare che, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza, i contratti con la Pubblica Amministrazione esigono la forma scritta a pena di nullità, rilevabile anche d’ufficio ai sensi degli artt. 1350 n. 10 e 1418 c.c. (cfr ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25798 del 22/12/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 24/11/2000).
Tale regola di portata generale rinviene il proprio fondamento negli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed è giustificata dalla necessità di garantire il costante controllo sull’operato della Pubblica Amministrazione, in applicazione dei principi generali di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell’agire dell’amministrazione, sanciti dall’art. 97 Cost.
Il principio della necessaria conclusione in forma scritta è stato peraltro ribadito con specifico riferimento ai contratti d’opera intellettuale d’avvocato, rispetto ai quali si è affermato che “in tema di forma scritta “ad substantiam” dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., atteso che l’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfeziona, mediante l’incontro di volontà fra le parti, l’accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l’identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell’Autorità tutoria” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9488 del 28/04/2011; conformi ex multis Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3721 del 24/02/2015 e Sez. 6-3, Ordinanza n. 2266 del 16/02/2012).
Ciò detto, non osta alla valida conclusione di contratti con la PA il difetto della contestualità delle sottoscrizioni, essendo condivisibile il più recente e consolidato orientamento della SC, secondo cui “Il requisito della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell’atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l’accettazione, entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall’ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 17” (Cass. Sez. 1, n. 25631 del 27/10/2017, conformi: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13656 del 30/05/2013 e Cass. Sez. U – , Sentenza n. 9775 del 25/03/2022).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie si deve ritenere validamente stipulato in forma scritta il duplice contratto d’opera intellettuale tra le parti, comprensivo delle condizioni inerenti l’ammontare dei compensi e la procedibilità della domanda una volta decorso l’anno dalla richiesta stragiudiziale, posto che:
– sono agli atti le lettere di incarico del 20/6/2003 e dell’11/1/2007, inviate dalla Regione all’Avvocato opposto unitamente alla procura alle liti (docc. 2 e 3 di parte opposta);
– nelle lettere di incarico è precisamente determinato il contenuto della proposta contrattuale con l’espressa individuazione dei criteri di quantificazione del compenso professionale nonché degli ulteriori obblighi a carico dell’avvocato previsti dalla legge della Regione Puglia n. 22/97, riportati integralmente e non per mero richiamo, accompagnati dalla seguente precisazione: “Si evidenzia che l’incarico le è stato conferito alle condizioni retroriportate previste dall’art. 11 della l.r. del 22/12/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/07/98 che si intendono accettate in mancanza di rinuncia espressa al mandato entro il giorno successivo al ricevimento della presente”;
– sono altresì agli atti le procure alle liti conferite dal Presidente della Regione Puglia in data 18/6/2003, apposta a margine dell’atto di citazione in opposizione a DI predisposto e sottoscritto dall’Avv. An. in esecuzione del mandato, e in data 22/12/2006, a margine dell’atto di costituzione nel giudizio davanti alla Corte d’Appello di Firenze, anche in questo caso predisposto e sottoscritto dall’Avvocato opposto;
– le due procure alle liti recano indicazione del numero di ruolo della causa per la quale veniva conferito il mandato e, nel corpo dell’atto difensivo, si dà atto dell’incarico all’Avvocato opposto in forza di apposita delibera della Giunta della Regione Puglia (si vedano gli atti allegati al ricorso per la pronuncia del DI opposto).
In definitiva, i due contratti per cui è causa sono stati validamente conclusi in forma scritta alle condizioni previste dalla Legge della Regione Puglia del 22.12.1997, con perfezionamento che si è verificato non già per effetto della tacita accettazione, da parte del Legale, della proposta dell’Ente, bensì mediante successione di detta proposta – formulata alle condizioni di cui alla Legge Regionale – e della sottoscrizione della procura alle liti ad opera di entrambe le parti e del primo atto difensivo di ciascuno dei due procedimenti da parte del Procuratore odierno opposto (cfr Cass. 20705/2019, pronunciatasi in un caso analogo a quello di specie).
2.2 Accertata l’esistenza, tra le parti, di un contratto scritto valido ed efficace, occorre passare in rassegna l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Regione opponente, per avere l’opposto azionato la propria pretesa creditoria con ricorso per DI prima del decorso dell’anno dalla richiesta stragiudiziale di pagamento, in contrasto con la previsione di cui all’art. 11 comma 3 lett. a) della Legge n. 22/1997 della Regione Puglia (doc. 4 di parte opponente), rispetto alla quale il Professionista opposto ha eccepito l’inefficacia per difetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 cc.
Sul punto, premesso che l’elencazione contenuta nell’art. 1341 comma 2 c.c. ha carattere tassativo (cfr ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 1846 del 11/03/1983), si osserva che la previsione di cui l’opponente ha invocato l’applicazione in via di eccezione non è riconducibile ad alcuna delle condizioni per le quali la norma in questione esige la specifica sottoscrizione, in quanto si limita a prevedere un differimento dei tempi del pagamento.
Ciò detto, l’eccezione fatta valere dalla Regione è fondata con riferimento al DI opposto, che deve essere pertanto revocato rispetto all’odierna opponente, atteso che il ricorso monitorio è stato depositato il 14 ottobre 2014, allorquando non era trascorso l’anno dalla richiesta stragiudiziale di pagamento, inviata alla Regione in data 6 dicembre 2013, mentre non comporta l’improcedibilità con riferimento alla domanda fatta valere dal Legale nel presente giudizio di opposizione, integrante un ordinario procedimento di cognizione, in cui il creditore ha reiterato la propria richiesta di pagamento con la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.9.2015.
2.3 Del pari fondato è il motivo di opposizione incentrato sulla determinazione dei compensi, con ricorso per DI, in base a tariffe e parametri vigenti ratione temporis, invece che alle condizioni di cui all’art. 11 della Legge Regionale applicabile ai due contratti d’opera intellettuale tra le parti (doc. 4 di parte opponente), posto che “il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest’ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice” (Cass. 1900/2017).
Revocato il Decreto Ingiuntivo rispetto alla Regione, assorbita la questione relativa alla mancata indicazione, nelle note del Legale opposto, delle voci descrittive delle prestazioni eseguite, occorre pertanto procedere alla rideterminazione dei compensi, dovendosi la domanda di rigetto dell’opposizione e conferma del provvedimento monitorio, avanzata dal creditore opposto con comparsa di costituzione e risposta, interpretarsi quale esercizio di un’azione di condanna tesa al pagamento dell’importo, maggiore o minore, accertato come dovuto dal debitore all’esito del presente procedimento (cfr.: Cass. civ., sent. 17 febbraio 1998, n. 1656; sent. 9 maggio 2002, n. 6663; sent. 22 marzo 2001, n. 4121; sent. 11 febbraio 2000, n. 15339; Sent. 27/12/2004 n. 24021; Sent. 27/01/2009 n. 1954).
Venendo quindi alla quantificazione in forza degli accordi, l’art. 11 comma 2 della Legge della Regione Puglia 22/12/1997 n. 22 (doc. 4 di parte opponente), richiamato dalle delibere con cui è stato disposto l’affidamento in via d’urgenza dell’incarico al Difensore odierno opposto (docc. 2 e 3 di parte opponente), stabilisce la spettanza al professionista esterno di compensi calcolati: “a) nella misura tariffaria minima nei casi di soccombenza, estinzione, transazione o abbandono del giudizio; b) nella misura minima maggiorata del 15% nell’ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite o di giudizio concluso con compensazione di spese; c) nella misura minima maggiorata del 30% in caso di esito pienamente favorevole con vittoria di spese”.
Ne consegue che:
– le spese legali del procedimento avanti il Tribunale di Firenze n. 10231/2003, di opposizione al DI provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti della Regione Puglia per il pagamento dell’importo di € 194.564,70, definito con Sentenza del 15.6.2006, di accoglimento dell’opposizione e revoca del DI, devono essere liquidate in base al D.M. 8 aprile 2004, N. 127 (vigente all’epoca in cui si è esaurita l’attività difensiva) in € 11.183,50, somma calcolata come segue: € 5020,00 a titolo di onorari, in applicazione dei valori minimi di cui alla Tabella A, € 3100,00 a titolo di diritti, in applicazione dei valori di cui alla Tabella B, oltre spese generali nella misura del 12,5 % degli onorari e pertanto pari a € 627,50, in applicazione dell’art. 8 DM cit, con maggiorazione del 30% di diritti e onorari, come da previsione dell’art. 11 della Legge Regionale sopra richiamata, IVA e CPA come per Legge;
– le spese del procedimento di secondo grado avanti la Corte d’Appello di Firenze (n. RG 2215/2006), definito con abbandono della lite per transazione stragiudiziale prima della precisazione delle conclusioni, devono essere liquidate secondo i parametri ministeriali stabiliti nel DM n. 140/2012, nella cui vigenza si è conclusa l’attività difensiva, in € 2940,00 a titolo di compensi, calcolati avuto riguardo al valore minimo per lo scaglione di riferimento, oltre IVA e CPA come per Legge.
Rideterminati i compensi al Difensore per l’attività svolta nei due procedimenti per cui è causa in € 14.123,50, deve inoltre essere sottratto da detto importo quello di € 1000,00, con riferimento al quale, alla prima udienza in data 21.10.2015, il Legale della Regione ha dichiarato l’avvenuto versamento producendo il mandato di pagamento depositato sub doc. 6 di parte opponente, senza che l’opposto abbia sollevato specifiche contestazioni, con le conseguenze di cui all’art. 115 cpc.
In conclusione, il credito complessivo del Legale opposto ammonta a € 13.123,50, oltre IVA e CPA come per Legge e interessi legali dalla data della prima comunicazione contenente costituzione in mora (6.12.2013).
3. Con riferimento alle spese processuali inerenti il procedimento di opposizione a DI, occorre premettere che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all’esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17854 del 27/08/2020).
Ciò detto, revocato il DI opposto rispetto alla Regione Puglia, le spese di lite del presente giudizio vengono poste a carico dell’opponente in applicazione del principio generale della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo in forza del D.M. n. 147/2022, sotto la vigenza del quale si è esaurita l’attività difensiva (art. 6 DM cit.), avuto riguardo allo scaglione determinato dall’ammontare del credito accertato a favore della parte vittoriosa, ai valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria e medi per le rimanenti, in considerazione dell’attività difensiva in concreto svolta e, segnatamente, della natura solo documentale dell’istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione respinte così provvede:
A) REVOCA, nei confronti della REGIONE PUGLIA, il DI opposto, n. (omissis) del Tribunale di Firenze;
B) CONDANNA la REGIONE PUGLIA al pagamento, a favore di An. Et., quale erede universale del Prof. Avv. An. An., dell’importo di € € 13.123,50 a titolo di compensi professionali, oltre IVA e CPA come per Legge e interessi legali dalla data della prima comunicazione contenente costituzione in mora (6.12.2013);
C) CONDANNA la REGIONE PUGLIA alla rifusione, a favore di An. Et., quale erede universale del Prof. Avv. An. An., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 2.4.2023.
