Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo
F.I. è stato tratto al giudizio di questo Tribunale, per rispondere dei reati di cui in intestazione, con decreto che dispone il giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare del 04.12.2014.
Nel corso del dibattimento, si è provveduto sulle richieste di prova con ordinanza emessa all’udienza del 18.01.2016.
L’istruttoria si è svolta alle udienze del 12.12.2016 e 26.06.2017, anche con acquisizione di documenti. All’odierna udienza, è stata escussa la teste F.F.; all’esito, pubblico ministero e difesa, stante il verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione tra le parti, prodotto all’udienza del 12.12.2016, hanno rinunciato ad ogni ulteriore teste indicato nelle rispettive liste.
Dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale ed indicati gli atti utilizzabili per la decisione, le parti hanno concluso come in epigrafe. Esaurita la discussione, il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della sentenza, riservando in giorni quarantacinque il deposito della motivazione.
2. Ricostruzione fattuale della vicenda processuale
Il procedimento è stato istruito sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa e con la produzione di un certificato di dimissioni dal pronto soccorso della stessa F.F. presso il Nuovo Ospedale S. Giovanni di Dio del 05.04.2013 (prodotto all’udienza del 26.06.2017).
La persona offesa ha dichiarato di essersi sposata con l’imputato in data 11.09.2001 e che dalla loro unione sono nati tre bambini. A causa di incomprensioni coniugali, nel gennaio 2012, la persona offesa comunicò al marito la propria intenzione di separarsi.
A partire da questo momento, il marito iniziò a comportarsi aggressivamente nei suoi confronti; nel fine settimana, quando l’imputato tornava da lavoro (nello specifico quello di camionista), i due litigavano continuamente.
La teste ha fatto riferimento a due episodi in particolare, entrambi svoltosi a cavallo tra il gennaio ed il febbraio 2012. Nel primo (carte 24 trascrizione udienza del 26.06.2017), il marito le rivolse delle frasi ingiuriose dal contenuto offensivo così come indicato nel capo di imputazione (c. 8 trascrizione udienza del 26.06.2017). Nel secondo, la teste ha riferito del fatto di essere rimasta senza riscaldamento per una settimana/dieci giorni in quanto il marito non le aveva lasciato il denaro necessario per acquistare del liquido infiammabile per la stufa a gasolio. Chiamò quindi l’imputato al cellulare informandolo della situazione, ma questi le rispose che, trovandosi fuori per lavoro, non avrebbe potuto provvedere. La moglie utilizzò la borsa dell’acqua calda per scaldare il letto, ma, a causa di ciò, il figlio si scottò.
La persona offesa, ritenuta intollerabile tale condizione, in data 12 febbraio 2013, decise di andare via da casa con i figli. Fu ospitata per un anno da una sua amica, tale V.I. (c. 18 trascrizione udienza del 26.06.2017).
Quando già avevano cessato di coabitare essendo in procinto di separarsi, le parti si scontrarono più volte sino, un giorno, ad arrivare alle mani (c. 9 trascrizione udienza del 26.06.2017) perché la persona offesa aveva sorpreso il marito a rovistare nella sua borsa.
I continui litigi riguardavano la gestione dei figli minori (orari da rispettare per il ritiro e consegna degli stessi, impiego di vestiti puliti che l’imputato ometteva di utilizzare nei periodi in cui i figli gli venivano consegnati dalla persona offesa, c. 20 trascrizione udienza del 26.06.2017).
Questi reciproci dissapori culminarono la sera del 5 aprile 2013, allorquando la persona offesa consegnò all’imputato i figli (trattandosi di un fine settimana di sua spettanza), ma il F., per un ennesimo, futile diverbio intercorso, le tirò un pugno in faccia provocandole un “trauma contusivo della regione zigomatica di destra”, richiedente gg. 4 di prognosi (c. 10 – relazione di dimissione dal Pronto Soccorso dell’Azienda Sanitaria 10 di Firenze – Nuovo Ospedale S. Giovanni di Dio; documento prodotto dal P.M. all’udienza del 26.06.2017).
Dal successivo 2 giugno al settembre 2013, l’imputato si assentò senza farsi neppure sentire, senza lasciare del denaro alla persona offesa per provvedere ai figli ed omettendo di occuparsi di loro nel fine settimana in cui erano a lui assegnati (c. 12 trascrizione udienza del 26.06.2017).
3. Valutazione giuridica delle risultanze istruttorie
Dall’istruttoria è emerso che l’atteggiamento aggressivo dell’imputato ebbe inizio a partire da quando la persona offesa lo portò a conoscenza della propria intenzione di separarsi (c. 8 trascrizione udienza del 26.06.2017). Il motivo della separazione era peraltro pregresso ai fatti di cui all’imputazione e fondato esclusivamente su di una reciproca incompatibilità caratteriale.
Per la stessa ragione, a partire dalla data in cui la persona offesa lasciò l’abitazione coniugale sino ai fatti del 05.04.2017, i litigi intercorsi tra i coniugi in costanza di separazione riguardarono esclusivamente aspetti di natura familiare, nello specifico questioni afferenti la gestione dei figli (c. 22 trascrizione udienza del 26.06.2017).
È noto, sulla scorta dei principi costantemente affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, che la condotta penalmente rilevante richiesta ai fini dell’integrazione dell’art. 572 c.p. si fonda in comportamenti ripetuti nel tempo di vessazione fisica o morale non necessariamente qualificabili, se singolarmente considerati, come reato ed espressi mediante azioni od omissioni (Cass., Sez. VI, 23.09.2011, n. 36503). Ad esempio, si è ritenuto in giurisprudenza che i comportamenti volgari o irriguardosi, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose nei confronti del coniuge, possono configurare il reato di maltrattamenti solo quando realizzino un regime di vita avvilente e mortificante cosa che non si verifica qualora si basino in semplici manchevolezze o sgarbi, privi di capacità offensiva per il bene tutelato (Cass., Sez. VI, 11.7.2014, n. 34197).
Inoltre, sotto il profilo del contenuto d’offesa, questa deve rapportarsi in termini di continuità d’aggressione al bene tutelato. A tal proposito, la giurisprudenza ritiene che il delitto di maltrattamenti richieda il carattere abituale della condotta che lo caratterizza; abitualità che non risulterà esclusa da eventuali momenti di pausa tra i vari episodi lesivi, purché questi ultimi non siano di durata tale da interrompere la stessa progressione criminosa (Cass., Sez. VI, 6.4.2016, n. 24375; Cass., Sez. VI, 2.12.2010; Cass., Sez. VI, 18.2.2010; Cass., Sez. VI, 9.7.1996; Cass., Sez. VI, 28.2.1995; Cass., Sez. VI, 22.12.1992).
Alla luce di quanto sopra e dagli elementi raccolti all’esito dell’istruttoria, difetta del tutto l’integrazione di una condotta penalmente rilevante sotto il profilo dell’abitualità di comportamenti maltrattanti richiesta per integrare il reato di cui all’art. 572 c.p.
Di fatti, la condotta contestata al F. I. si colloca temporalmente a seguito della rivelazione da parte della moglie della propria volontà di separarsi. A partire da tale momento, sono intercorsi tra i due soltanto dei comuni litigi per incomprensioni e tensioni legate esclusivamente a vicende di carattere organizzativo-familiare generate dalla crisi coniugale in atto. Ben altro è l’abitualità dei comportamenti maltrattanti che devono essere tali da cagionare sofferenza, prevaricazione e umiliazioni e da creare fonti di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza (Sez. 6, n. 55 del 08/11/2002 – dep. 08/01/2003, Khouider, Rv. 223192). Per converso, le consuete scelte economiche ed organizzative in seno alla famiglia, in costanza di separazione, pur non pienamente condivise dai coniugi F. e causa di litigi tra loro anche accesi e dai contenuti e modi sgradevoli, non possono di per sé integrare gli estremi dei maltrattamenti.
A ciò occorre aggiungere che la condotta dell’imputato si è inserita all’interno di una conflittualità coniugale in cui, alla veemenza verbale ed alla collera del marito, la moglie ha costantemente risposto con capacità reattiva, non già con un supino atteggiamento; profilo, questo, valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità nel ritenere che nella specifica fattispecie oggetto di quel processo non potesse configurarsi il delitto di maltrattamenti in famiglia (Cass., Sez. VI, 13.11.2015-9.2.2016, n. 5258). È la stessa persona offesa, infatti, a riferire che spesso entrambi arrivavano alle mani, come ad esempio nell’episodio in cui sorprese il marito a rovistare all’interno della sua borsa (c. 10 trascrizione udienza del 26.06.2017) e come nell’episodio avvenuto il (omissis…). Proprio in riferimento a questi ultimi fatti, quelli del 5/4/2013, è stato aperto un procedimento penale anche carico dell’odierna persona offesa sulla base della querela sporta dal F. I. il 14.04.2013, nonostante la successiva remissione e contestualmente accettazione (c. 10 – verbale di remissione di querela e contestuale accettazione del 02.12.2014 redatto dinnanzi la G.d.F. presso la Procura della Repubblica di Firenze).
Infine, per quanto riguarda la riferita condotta di allontanamento da parte del F. I. dall’abitazione familiare durante la settimana, omettendo di lasciare quanto necessario per le esigenze dei tre figli minori, la stessa persona offesa ha riferito che all’epoca aveva (così come oggi) un impiego stabile (presta servizio presso l’Ospedale di Careggi) che le consentiva di percepire una paga mensile pari ad € 900/1000. Si tratta di una somma sicuramente sufficiente per fronteggiare le basilari esigenze temporaneamente insorgenti prima del rientro del marito nel fine settimana (come appunto quelle per l’acquisto del liquido infiammabile per la stufa a gasolio). Tra l’altro, dalle stesse dichiarazioni testimoniali della persona offesa risulta che il marito, contattato telefonicamente, non utilizzò toni incontinenti o aggressivi, limitandosi semplicemente ad osservare che non avrebbe potuto provvedere personalmente, essendo fuori per lavoro.
Alla luce di queste considerazioni, l’unica condotta penalmente rilevante risulta esclusivamente essere quella di lesioni personali cagionate dal F. I. nei confronti della persona offesa, così come emerso dalla testimonianza di questa e dal certificato di dimissioni del 05.04.2013 prodotte all’udienza del 26.06.2017. Si tratta però di un fatto che, da solo considerato, non rappresenta certo una condotta ripetuta nel tempo tale da integrare il reato contestato nel capo a) dell’imputazione.
Per tali motivi il F.I. deve essere assolto in riferimento al capo a), perché il fatto non sussiste.
Per quanto riguarda il capo b) dell’imputazione, all’udienza del 12.12.2016, il P.M. ha prodotto il verbale del 02.12.2014 di remissione di querela e contestuale accettazione effettuata dinnanzi alla Sezione di P.G. presso il Tribunale di Firenze. Si tratta, a ben vedere, del verbale riguardante altro procedimento penale ma sempre avente ad oggetto i fatti del 05.04.2013, che vede come querelante l’odierno imputato e come querelata l’odierna persona offesa. Dal tenore delle trascrizioni delle interlocuzioni dibattimentali tra le parti processuali all’udienza del 26.06.2017, pagg. 32 e ss., si ha conferma del fatto che per i medesimi fatti del 05.04.2013 furono aperti due distinti procedimenti penali, uno a carico del F. I. e uno a carico della F. F., e che per entrambi i procedimenti sono state concordate dalle parti reciproche remissioni di querela con contestuale accettazione (c. 30 e 32 trascrizione udienza del 26.06.2017). Tale elemento emerge anche dalla stessa procura speciale rilasciata dal F. I. all’Avv. Pinucci Scatigna, allegata al verbale di remissione e contestuale accettazione, avente ad oggetto sia la remissione di querela sporta dallo stesso in data 14.04.2013, che l’accettazione della querela sporta dalla F. F. dalla quale ha avuto origine il presente procedimento penale. Il numero di R.G.N.R. di questo procedimento (8319/13 R.G.N.R.) compare altresì nell’oggetto della comunicazione di trasmissione del verbale di remissione da parte della Polizia Municipale del Comune di Lastra a Signa alla Procura della Repubblica – che lo ha poi prodotto al fascicolo del presente procedimento -, con ciò dimostrando, quanto alla produzione nel procedimento de quo del verbale di remissione di querela e contestuale accettazione riferito all’altro procedimento, che si sia trattato di un mero errore materiale generato dalla confusione dei due distinti verbali, uno relativo all’odierno procedimento che vede il F. I. imputato e la F. F. persona offesa/querelante e l’altro, per i medesimi fatti, avente posizioni processuali invertite.
Alla luce di queste considerazioni, deve pertanto ritenersi obiettivamente esistente la remissione di querela da parte della F. F. con contestuale accettazione da parte del F. I., sebbene il relativo verbale non sia stato inserito a fascicolo per mero errore materiale. Deve pertanto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per il capo b), per difetto della condizione di procedibilità. Il reato deve ritenersi procedibile a querela, pur contestato con l’aggravante di cui all’art. 577, ultimo comma, c.p., relativa alla qualità di coniuge della persona offesa, in quanto, come si è visto, l’episodio si è verificato nell’ambito di una dinamica di contrapposizione coniugale dovuta alla separazione in atto tra le parti e proprio il contesto nel quale la condotta illecita si è inserita porta ad escludere in concreto che la condizione personale della parte lesa ne abbia accentuato il disvalore penale, al punto da far scattare la perseguibilità d’ufficio del reato che, è noto, ha l’effetto di sottrarre la remissione di querela alla libera disponibilità della querelante.
P.Q.M.
Visto l’art. 531 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti di F.I. in ordine al reato non aggravato sub b) dell’imputazione, perché estinto per intervenuta remissione di querela.
Visto l’art. 530 c.p.,
assolve l’imputato dal reato ascrittogli sub a), perché il fatto non sussiste.
Visto l’art. 544 c.p.p.,
riserva in giorni 45 il maggior termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Firenze, il 26 giugno 2017.
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2017.
