All’udienza pre-dibattimentale del 15.04.2024, previa verifica circa la regolare costituzione delle parti, le parti discutevano chiedendo: il P.M. la prosecuzione del giudizio; la difesa instava per la definizione del processo con emissione di sentenza di non luogo a procedere, ritenendo che alla luce degli atti contenuti nel fascicolo di indagine – facente parte del fascicolo d’ufficio alla luce della formulazione dell’art. 552 c.p.p. – non potesse formularsi una ragionevole prognosi di condanna.
Ciò posto, il Giudice – vagliato il fascicolo di indagine – ha emesso, alla stessa udienza del 15.04.2024, sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 554 ter co. 1, c.p.p.
L’esame degli atti di indagine a disposizione del giudice designato per la trattazione dell’udienza pre-dibattimentale, consente di ricostruire in punto di fatto la fattispecie concreta nei termini che seguono.
Il giorno 28 aprile 2021, a seguito di segnalazione, gli Agenti del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera, intorno alle ore 17.00 si portavano presso l’Area di Riequilibrio Ecologico denominata (…), sita via (…), allocata – come emerge da documentazione prodotta dalla difesa all’udienza sopra indicata – all’interno del (…).
Sul posto trovavano ad attenderli il segnalante l’intervento, sig. (omissis) il quale riferiva che poco prima, intorno alle ore 15.00, durante un servizio di vigilanza ambientale presso la detta area, avvicinatosi ad alcuni veicoli in sosta nel parcheggio afferente al parco, notava che due persone erano intente all’interno di un veicolo a praticare un rapporto orale.
Invero, al momento dell’arrivo degli agenti tale azione non era più in corso e questi si limitavano ad identificare i soggetti che erano in loco, tra cui l’odierno imputato, riconosciuto dal Villani come uno dei due soggetti poco prima intenti a praticare il rapporto orale; di talché ne seguiva il suo deferimento in stato di libertà per il reato di cui all’art. 527 co. 2 c.p.
Tanto premesso dal punto di vista fattuale, si ritiene ora di dover procedere ad un seppur breve inquadramento giuridico della fattispecie delittuosa di cui all’art. 527 comma II c.p., nella formulazione risultante dalla novella di cui al D.lgs. 15 gennaio 2016 n.8.
Ebbene, tale disposizione è volta a punire, con la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni, la condotta di chi compia atti osceni all’interno o comunque nelle vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, laddove da ciò derivi pericolo che essi vi assistano.
La giurisprudenza, peraltro, consente in via ermeneutica di definire i contorni della condotta degli atti osceni” (distinguendola dagli “atti contrari alla pubblica (…) di cui all’art. 726 c.p.) evidenziando che, ai fini della loro ricorrenza e rilevanza in sede penale, deve trattarsi di condotte – attive od omissive, verbali o gestuali – tali da offendere “in modo intenso e grave, il pudore sessuale”, comportando nell’osservatore inconsapevole indistinto ed indeterminato “sensazioni di disgusto” oppure “rappresentazioni o desideri erotici” (tratto da Cass. sez. 7, Sentenza n. 16477 del 27/10/2017; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5478 del 05/12/2013 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26388 del 13/05/2004).
E’ stato inoltre chiarito che, ai fini della configurabilità del reato cui all’art. 527, comma secondo, cod. pen., è necessario che l’azione sia commessa in – o nelle immediate vicinanze – di luoghi abitualmente frequentati da minori, quali sono per vocazione strutturale (ad es. le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all’interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche et similia), o che siano tali per “elezione specifica”, in quanto di volta in volta scelti dai minori come luogo di socializzazione o comunque incontro abituale ove si intrattengano per un termine non breve (ad esempio: un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29239 del 17/02/2017).
In altri termini, affinché possa ritenersi integrata la fattispecie in trattazione, posta la sua natura di reato di pericolo concreto (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 26080 del 22/07/2020), non è sufficiente un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico ove possa trovarsi occasionalmente un minore, ma è necessario che la condotta si concretizzi in un luogo – o nelle vicinanze – di un luogo in cui, secondo una attendibile valutazione prognostica ex ante sia concretizzabile, in termini di probabilità statistica e di non mera possibilità, la presenza di più soggetti minori (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 56075 del 21/09/2017; cfr. da ultimo Cass. sez. 3, sentenza n. 2903 del giorno 11/11/2020).
Ora, chiarite le coordinate ermeneutiche della fattispecie di riferimento, si osserva come nel caso di specie non sia controverso che il fatto osceno oggetto di imputazione – integrato dalla pratica di sesso orale – sia stato praticato in luogo pubblico, quale il parcheggio dell’Area di Riequilibrio Ecologico denominata (…), sita in via (…): ebbene, altrettanta certezza non si rinviene con riguardo all’indefettibile presupposto che si tratti di area abitualmente frequentata da minori.
Invero, sul punto, si ritiene – in primo luogo – come le connotazioni geomorfologiche dell’area – in quanto allocata (cfr. documentazione prodotta dalla difesa all’udienza sopra indicata) all’interno del (…), comprendente un ampio tratto del fiume Reno e un lembo di foresta con caratteristiche di bosco fluviale – portino ad escludere che possa ritenersi frequentabile concretamente da minori per “vocazione strutturale”.
In secondo luogo, si ritiene che gli elementi a disposizione del giudice come evincibili dal compendio costituito dal fascicolo di indagine non consentano di formulare una prognosi positiva ex ante di probabile presenza di minori nell’area in questione nei termini giuridici sopra precisati, dovendosi ricordare che la mera possibilità che l’area sia frequentata da minori non è elemento fattuale sufficiente per poter integrare la fattispecie di cui all’art. 527 co. 2 c.p.
Ebbene, tirando le fila di quanto esposto, alla luce degli atti disponibili da parte di questo Giudice, si ritiene di dover accogliere la richiesta difensiva di emissione di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere a favore dell’odierno imputato come disciplinata dal disposto di cui all’art. 554 ter, co. 1 c.p.p., dovendosi ritenere del tutto superfluo l’accertamento dibattimentale, in ossequio alla regola di giudizio che deve connotare (anche) l’esito dell’udienza predibattimentale disciplinata dalla norma richiamata, come introdotta dal D.Lvo 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della ed. “Riforma Cartabia”, secondo cui doverosa è l’adozione di sentenza di proscioglimento laddove gli atti contenuti nel fascicolo di indagine non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna.
DICHIARA
Non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per il reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ferrara il 15 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2024.
