• Home
  • >
  • Tribunale di Vicenza sez. I, 16/04/2024, n. 195

Tribunale di Vicenza sez. I, 16/04/2024, n. 195

Massima

In tema di pensione “quota 100” e divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, l’incompatibilità prevista dall’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 non opera automaticamente sulla base della sola qualificazione formale del rapporto.

Supporto alla lettura

PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata è il trattamento pensionistico che il lavoratore può conseguire anche prima del compimento dell’età anagrafica prevista dalla legge per il pensionamento, purché egli sia in possesso di specifici requisiti contributivi.

La pensione anticipata, dal 01.01.2012, sostituisce la cd. pensione di anzianità, che era stata introdotta, per la prima volta, con la L. 153/1969 ed è stata oggetto di numerosi interventi normativi volti a perfezionarne i requisiti e ad eliminare le frequenti distorsioni che il primo sistema aveva creato.

Con il D.L. 201/2011 conv. in L. 22.12.2011 n. 214 (cd. Decreto Salva Italia), la prestazione pensionistica in esame è stata del tutto riformata.

Ambito oggettivo di applicazione

Premesso che:

– con ricorso depositato il 27/07/2023, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento (omissis) datato 7/10/2021 di recupero di somme indebitamente percepite su pensione cat. VOCOM n. 36053694 per il periodo 1/01/2021 – 31/03/2021, con cui è stata disposta la restituzione all’Istituto dell’importo di € 23.989,13.

– Rappresenta il ricorrente di essere andato in pensione con la cd. “quota cento”, in applicazione dell’art. 14 D.L. 4/2019, il quale, al comma 3, introduce il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente, e di non avere mai instaurato alcun reale rapporto di lavoro in epoca successiva, salvo prestarsi a fare la comparsa, per un solo giorno, in data 11/11/2020, per le riprese di una serie televisiva, percependo un compenso di 78,00 euro. Secondo il ricorrente, la fattispecie non può integrare, per ragioni oggettive (durata e importo della retribuzione) e soggettive (non essendo stata sua intenzione svolgere la suddetta attività per conseguire una retribuzione, né avendo avuto consapevolezza della formalizzazione di un rapporto di lavoro subordinato) l’ipotesi di incompatibilità prevista dalla citata norma.

– L’(omissis) tempestivamente costituitosi, chiede il rigetto del ricorso, e rappresenta:

1 – che il ricorrente è titolare di pensione VOCOM quota 100 dal maggio 2019, liquidata il 6.5.19 in via provvisoria (doc. 1);

2 – che dalle verifiche effettuate da è emerso che il ricorrente ha lavorato l’11.11.2020 come comparsa per (omissis) che ha rilasciato la Certificazione Unica dimessa dal ricorrente;

3 – che (omissis) attesa l’incumulabilità dei redditi predetti ex art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019 con la pensione quota 100, come da comunicazione di riliquidazione del 15.2.2021 (doc. 2), ha variato i dati della pensione e dal ricalcolo è derivato il debito di € 49.352,64 per il periodo da gennaio 2020 a marzo 2021, di cui € 40.099,02 per l’anno 2020 ed € 9.253,62 per il periodo gennaio/marzo 2021 (la pensione è poi stata sospesa da aprile 2021 a giugno 2021);

3 – che il debito era ed è pari alla somma nettizzata di € 37.499,37;

4 – che, come da comunicazione di riliquidazione della pensione da provvisoria a definitiva del 19.5.2021 (doc. 3), (omissis) ha ricalcolato la pensione per l’anno 2021, e il ricalcolo ha determinato un credito in favore del ricorrente di € 18.507,24 per il periodo da gennaio a giugno 2021;

5 – che con lettera del 7.10.2021 (doc. 4) (omissis) ha chiesto al ricorrente la restituzione di € 23.989,13 per quote di pensione 100 incumulabili coi redditi prodotti e percepiti (al netto della somma di € 13.510,24 trattenuta sul suddetto credito del 2021 – cfr. punto 7), con recupero sulla pensione mediante trattenuta del 20% a partire dalla prima rata utile o anche mediante compensazione con eventuali ulteriori crediti;

6 – che la somma a credito del ricorrente pari a € 18.507,24 è stata pagata con la rata di pensione di novembre 2021 (doc. 5) con contestuale trattenuta della somma di € 13.510,24 a recupero in compensazione sull’indebito;

7 – che (omissis) ha operato la trattenuta del 20% sulla pensione del ricorrente da dicembre 2021 (doc. 6);

8 – che ha presentato le comunicazioni obbligatorie di assunzione a tempo determinato del ricorrente come attore (docc. 7), ha denunciato a il ricorrente come assunto e cessato l’11.11.2020 (doc. 8) ed ha versato per il ricorrente i contributi dovuti a , accreditati sulla posizione del ricorrente come da estratto conto previdenziale (doc. 9)”

– Sostiene l’(omissis) che la pretesa di annullamento dell’indebito è infondata, essendosi esso formato per l’incumulabilità della pensione “quota 100” erogata nel 2020 coi redditi dichiarati dal ricorrente per il 2020, in quanto la documentazione in atti comprova che egli sul piano fiscale ha percepito un reddito da lavoro dipendente, e, sul piano assicurativo-previdenziale, è stato formalmente assunto come attore, alla stregua della comunicazione obbligatoria presentata al Ministero del Lavoro, denunciato a (omissis) come da denuncia (omissis) di novembre 2020, con versamento in favore dello stesso dei contributi dovuti a (omissis) il (omissis), poi accreditati sulla posizione assicurativo-previdenziale del ricorrente.

– Da ciò deriva, secondo l’(omissis) la perdita del diritto alla pensione “Quota 100” ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019.

Ritenuto che:

– Le domande del ricorrente devono essere accolte, non potendosi ricondurre all’ipotesi contemplata dalla norma da ultimo citata la fattispecie oggetto di causa.

– L’assoluta occasionalità della prestazione resa dal ricorrente, della durata di un giorno, retribuita con 78,00 euro, non può infatti costituire reddito da lavoro dipendente incompatibile con la pensione “quota 100”, nonostante la formale qualificazione del contratto sottoscritto. La specialità della disciplina applicabile ai lavoratori dello spettacolo, riconosciuta anche dall’(omissis) resistente nella memoria difensiva, rende infatti del tutto peculiari fattispecie come quella in esame, che nonostante l’eccezionalità della prestazione assumono la veste del rapporto di lavoro subordinato, senza tuttavia averne le caratteristiche proprie.

– Un’interpretazione conforme alla ratio della norma impone dunque di considerare compatibili con l’erogazione della pensione “quota 100” redditi di irrisorio importo derivanti da prestazioni del tutto isolate, aventi caratteri di specialità tali da differenziarle sostanzialmente dal tipico rapporto di lavoro subordinato.

– Il ricorso deve pertanto essere accolto.

– Le spese di lite, in considerazione della novità della questione e della peculiarità della fattispecie, possono essere compensate integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:

– Accerta il diritto del ricorrente al pagamento della pensione cat. VOCOM n. 36053694 nel periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2021, e l’illegittimità del provvedimento di recupero somme indebitamente percepite datato 7/10/2021;

– Condanna l’(omissis) al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme trattenute, in esecuzione del provvedimento di cui al punto precedente, sui ratei di pensione spettanti al ricorrente, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

– Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Vicenza, 16/04/2024

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi