• Home
  • >
  • Tribunale di Vicenza, 18/06/2025, n.436

Tribunale di Vicenza, 18/06/2025, n.436

Massima

In tema di furto aggravato, l’assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” è dovuta quando l’istruttoria dibattimentale non raggiunge la prova del verificarsi del fatto storico e dell’individuazione dell’imputato quale autore della condotta contestata. Tale esito si impone in presenza di una ricostruzione dei fatti fornita dai testi della Procura ritenuta non sempre attendibile, credibile e coerente, caratterizzata da incongruenze (es. sul numero dei beni sottratti e sulle modalità di rinvenimento) e dalla mancata constatazione di elementi rilevanti (es. lesioni subite dall’imputato). Viceversa, l’attendibilità delle dichiarazioni dell’imputato e dei testi a discarico, che hanno fornito una versione genuina e coerente, corroborata da elementi oggettivi (come le lesioni fisiche subite), unita all’assenza di prova dell’elemento oggettivo del reato (l’impossessamento) e di quello soggettivo (il dolo), impedisce il raggiungimento dello standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Supporto alla lettura

FURTO

Il reato di furto (art. 624 c.p.) si colloca fra i reati contro il patrimonio, ai quali il codice penale dedica l’ultimo titolo del libro II. Il bene giuridico tutelato in questo caso è il patrimonio inteso come bene funzionale alla conservazione, sviluppo e autonomia della persona umana, la cui componenete più pregnante, il diritto di proprietà, è protetta anche dalla Costituzione (art. 42 Cost.).

Nella categoria del reato di furto rientrano il:

  • furto comune (artt. 624 e 625 c.p.)
  • furto in abitazione e con strappo (art. 624 bis c.p.)
  • furti punibili a querela dell’offeso (art. 626 c.p.)

Affinchè tale reato si configuri, sarà necessario che il soggetto agente compia una duplice azione:

  • la sottrazione del bene: cioè la materiale apprensione di un oggetto mobile appartenete ad altro soggetto;
  • l’impossessamento: ricorre quando una volta appreso il bene, il soggetto agente lo sottragga del tutto dalla sfera di controllo del legittimo proprietario con l’intenzione di approppriarsene definitivamente

Il furto si dice aggravato nel caso in cui ricorra una delle circostanze previste dall’art. 625 c.p. (per esempio se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici, o sottoposte a sequestro, pignoramento o esposte alla pubblica fede o destinate al pubblico servizio; se avviene con violenza sulle cose o con mediante l’utilizzo di mezzi fraudolenti; ecc…)

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 02.10.2018 il Procuratore della Repubblica citava al giudizio di questo Tribune (omissis)., in atti compiutamente generalizzato, al fine di sentirlo rispondere dell’imputazione di furto aggravato, dettagliatamente indicato in epigrafe.

All’udienza del 01.02.2019, nella dichiarata assenza dell’imputato, regolarmente citato ma non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva le istanze istruttorie e rinviava all’udienza del 22.11.2019 davanti al sottoscritto GOP per l’esame dei testi del Pubblico Ministero.

Alla predetta udienza la scrivente, dopo aver revocato l’assenza dell’imputato e dato atto del mutamento della persona fisica del giudice, fatti salvi i provvedimenti già resi dal precedente magistrato, dichiarava nuovamente aperto il dibattimento, confermava le istanze istruttorie chieste dalle parti e disponeva procedersi.

Venivano quindi escussi i testi del Pubblico Ministero (omissis), acquisiti i rilievi dattiloscopici, mentre l’imputato rilasciava dichiarazioni spontanee; il processo veniva rinviato per l’esame di altri due testi del Pubblico Ministero al 24.04.2020.

La predetta udienza non veniva celebrata per il rinvio disposto ex lege ai sensi degli artt. 83 D.L n. 18/2020 e 36 D.L. 23/2020 (con sospensione del termine di prescrizione).

All’udienza di rinvio del 18.12.2020, dopo aver espletato l’escussione del teste della Procura (omissis), il processo veniva rinviato al 09.07.2021 per l’esame del teste (omissis).

All’indicata udienza di rinvio, attesa l’assenza del teste del Pubblico Ministero, la Difesa acconsentiva all’inversione dell’ordine di esame e quindi l’imputato rendeva l’esame.

All’udienza di rinvio del 11.02.2022, veniva escusso l’ultimo teste della Procura(omissis), la Difesa rinunciava al teste(omissis)., e il processo veniva rinviato al 17.06.2022 per l’esame di tre testi a discarico.

La Difesa rinunciava a due testi e giustificava l’assenza dei rimanenti testi; depositava articolo di giornale, che veniva acquisito al fascicolo; il processo veniva rinviato al 28.10.2022 per l’esame dei testi non comparsi.

Conclusa l’istruttoria con l’esame dei testi (omissis) e (omissis). e con il rilascio di dichiarazioni spontanee dell’imputato, il processo veniva rinviato per la discussione al 14.03.2023.

A tale data il Giudice concedeva alla Difesa un rinvio, a prescrizione sospesa, per l’acquisizione dei verbali del procedimento penale n. 836/2020 davanti al Tribunale di Vicenza a parti invertite, nulla opponendo il Pubblico Ministero, al 01.12.2023.

Il Giudice concedeva alla Difesa altro rinvio, a prescrizione sospesa, in attesa della decisione del predetto procedimento n. 836/2020 al 27.09.2024.

Stante il provvedimento di rinvio per impegni istituzionali inderogabili del 18.09.2024 e l’autorizzazione del Presidente di Sezione del 19.09.2024, il processo veniva rinviato al 07.02.2025.

A tale data, atteso il deposito della sentenza n. 1181/2024 nel procedimento penale n. 836/2020 davanti al Tribunale di Vicenza e udite le dichiarazioni spontanee dell’imputato, il processo veniva rinviato per la discussione al 21.03.2025.

Alla predetta udienza, la parola veniva ceduta alle parti, le quali brevemente discutevano rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Il Pubblico Ministero concludeva per l’assoluzione dell’imputato con formula piena.

Il processo veniva deciso con lettura del dispositivo e termine per il deposito della motivazione.

Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze probatorie raccolte non risulta provata la condotta contestata all’imputato; pertanto, il predetto deve essere mandato assolto perché il fatto non sussiste.

In merito valgano le seguenti considerazioni.

All’udienza del 22.11.2019, veniva escusso(omissis)., Assistente Capo della Questura di Vicenza, il quale riferiva di essere intervenuto, insieme al collega (omissis)., in data 24.04.2017 presso la Villa (omissis) di Vicenza, su ordine della Centrale Operativa per la richiesta di intervento effettuata dal personale di sicurezza.

Precisava che anche un’altra volante, composta da (omissis). e(omissis), era stata ivi spedita per il presunto furto di cellulari eseguito da parte di tre persone sospette.

Aggiungeva che giunti sul luogo (nei pressi dell’uscita) il personale di sicurezza, società Pantere, aveva fermato tre persone; quindi identificavano i ragazzi con (omissis). il(omissis), con patente di guida gli altri due e, alla loro richiesta, “dalle tasche praticamente uscivano…venivano trovati questi cellulari” (cfr. fonoregistrazione del verbale d’udienza del 22.11.2019, pag. 7); precisava che  il (omissis). di tali cellulari che consegnava non sapeva dare delle spiegazioni.

Rammentava che mentre accompagnava con la collega (omissis). i ragazzi in auto, i capi macchine ((omissis). e (omissis)) escutevano a SIT il Perrone e delle ragazze lamentavano il furto dei cellulari.

Non riconosceva l’imputato; ricordava che poi tre cellulari venivano restituiti alle predette proprietarie la mattina seguente.

Negava che fosse stato redatto un verbale di perquisizione, in quanto il controllo era stato sommario.

Con contestazione della Difesa che rilevava la circostanza che i cellulari fossero stati ritrovati dalle Pantere e non dagli Agenti il teste riconfermava, a più riprese, che i cellulari fossero stati tirati fuori dalle tasche dei pantaloni dal (omissis) e che uno di essi fosse di proprietà del prevenuto.

Poi aggiungeva che altri due cellulari venivano rivenuti dal Collega (omissis) e riconsegnati subito brevi manu ai proprietari, mentre gli altri due cellulari venivano restituiti la mattina seguente alle proprietarie.

Negava con certezza che il (omissis) avesse segni di lesione (cfr. fonoregistrazione del verbale d’udienza del 22.11.2019, pag. 15).

Veniva escussa la teste (omissis)., la quale accortasi della mancanza del proprio cellulare, si rivolgeva al personale della Discoteca per informarsi se fosse stato ritrovato; veniva quindi inviata dai Bodyguard davanti agli Agenti, i quali le restituivano il cellulare, e poi sporgeva denuncia.

La Difesa depositava documentazione: il verbale di interrogatorio ed un articolo di giornale.

L’imputato rendeva dichiarazioni spontanee, dichiarava di frequentare la scuola serale (interrotta proprio a seguito dei fatti per cui è giudizio), di lavorare come un tecnico meccanico, di coabitare con altri studenti, di essere andato quella sera a Villa(omissis), inizialmente di essere stati messi da parte all’ingresso, poi di essere stati ammessi alla discoteca e di aver ballato, bevuto e di attendere un pò prima di uscire. Aggiungeva che veniva preso, insieme ai suoi amici, dai Bodyguard e, nel corridoio, in un posto un po’ nascosto di essere stato picchiato con pugni e con un calcio alla mandibola.

Negava di aver rubato i cellulari e che in tasca aveva solo il proprio di cellulare, il portafogli e le chiavi.

Veniva escusso il teste (omissis), addetto alla sorveglianza presso le Pantere, il quale riferiva di trovarsi quella sera in divisa e di controllare la pista da ballo, di aver notato tre ragazzi, di cui due facevano da palo ed uno palpeggiava chi gli passasse vicino, quindi che colpivano accerchiando la presunta vittima. Affermava di aver visto chiaramente tali palpeggiamenti ed in particolare che uno dei tre tirava fuori dalla tasca del soggetto palpeggiato un cellulare, quindi di aver avvisato un collega e di aver invitato i ragazzi a spostarsi.

Aggiungeva che il collega posto dietro ai tre ragazzi aveva visto che uno dei tre gettava a terra un cellulare e che quindi il predetto lo raccoglieva; dopo che, a loro richiesta, il palpeggiatore tirava fuori dalle tasche circa 4-5 telefoni, che la sera stessa venivano restituiti.

Non riconosceva l’imputato, in quanto ricordava che il palpeggiatore avesse delle treccine. Riconosceva invece la fotografia AFIS esibita dal Pubblico Ministero e la firma dallo stesso apposta sulla foto a suo tempo.

Riferiva che quella sera le Pantere richiedevano l’intervento del 113, quando vedevano che il ragazzo aveva tirato fuori tanti telefoni.

Affermava di aver visto con i propri occhi l’impossessamento del telefono, ma su contestazione della Difesa diceva che per una disattenzione tale particolare non era stato inserito nelle SIT del 25.04.2017.

Dichiarava che al (omissis) non accadeva nulla, che era in piedi ed attendeva la Polizia; che nessuno lo aveva colpito e nulla sapeva del processo penale per lesioni incardinato a carico dei due colleghi, (omissis). e (omissis)., per la rottura della mascella al (omissis).

La Difesa depositava verbale del Pronto Soccorso e lettera di dimissioni; atto di citazione del citato procedimento penale.

L’imputato rendeva l’esame, ribadiva quanto già detto in sede di dichiarazioni spontanee, aggiungeva che i “pestaggi” non avevano una giustificazione e, a causa di un calcio in faccia, subiva la rottura della mandibola, per la quale doveva subire un intervento.

Precisava che svuotava le tasche (con il proprio di cellulare, il portafogli e le chiavi) e che, all’arrivo della Polizia, era sanguinante, veniva ammanettato e portato in Questura, poi al termine delle formalità -in mattinata- veniva lasciato andare e, alla vista di un’ambulanza, chiedeva soccorso e veniva trasportato al nosocomio di Vicenza.

Rammentava che da tale Ospedale veniva invitato a recarsi al Pronto Soccorso di Padova, dove veniva operato.

Negava gli addebiti mossi dal Pubblico Ministero.

Veniva escusso il teste (omissis), Sovrintendente della Polizia di Stato, il quale riferiva di essere stato inviato, insieme ad una Collega, intorno alle ore 4 del 24.04.2027 dalla Centrale Operativa a Villa (omissis) di Vicenza per il presunto furto di telefoni cellulari da parte di tre ragazzi.

Aggiungeva che il Perrone gli indicava il giubbotto del (omissis), che era a terra, e quattro cellulari, di cui uno del (omissis), rinvenuti nel giubbotto; precisava che i telefoni venivano restituiti, mentre altri due cellulari li rinveniva all’interno della discoteca (uno nei pressi di una finestra e uno nei pressi del camminamento). Quindi che il (omissis). veniva portato in Questura e fotosegnalato con riscontro AFIS, mentre i cellulari trovati in possesso del provenuto venivano sequestrati.

A domanda della Difesa, rappresentava che il (omissis). era in stato di ebbrezza alcolica, alito vinoso, difficoltà a stare in piedi e particolarmente loquace nell’espressione. Aspetti però non riscontrati dai sanitari, né riportati nell’annotazione del 25.04.2017.

Asseriva che fosse stato redatto un verbale di perquisizione, non risultante dagli atti del Pubblico Ministero.

Veniva escusso il teste (omissis), compagno della scuola serale del prevenuto, il quale riferiva di essersi recato la sera in questione con l’imputato ed un altro amico a Villa (omissis), dove avevano bevuto e, all’uscita, di essere stati invitati dai Bodyguard a seguirli e, in un posto buio, di essere stati picchiati, lui di aver ricevuto degli schiaffi, mentre il prevenuto tutto il resto, perché erano stati accusati di aver rubato dei cellulari.

Precisava che il (omissis) aveva preso “Calci, pugni perché era là per terra che aveva perso tutto il sangue, svenuto e” (cfr. fonoregistrazione del verbale d’udienza del 28.10.2022, pag. 7), poi che la Polizia li aveva divisi e portati in Questura.

Negava i furti, poi chiedeva ai poliziotti di chiamare l’ambulanza per il(omissis). e, una volta rilasciati, lo accompagnava al Pronto Soccorso.

L’imputato rilasciava dichiarazioni spontanee negando ogni addebito.

Veniva escusso (omissis), un amico dell’imputato, laureato in Astronomia, che riferiva di aver svolto diverse attività con il (omissis) presso l’associazione Controtempi del Comune di Padova, che si occupava di corsi di italiano per stranieri, sportello sociale, varie attività anche culturali, ricreative, quindi presentazioni di libri, altre attività, in particolare di averlo ivi conosciuto in quanto membro della (omissis)

Rammentava che era stata organizzata per il 25.04.2017 una biciclettata in memoria della resistenza nel comune di Padova, ma che il prevenuto non si presentava; quindi, lo contattava al telefono e questi gli riferiva di essere ricoverato all’Ospedale di Padova, pertanto, con degli amici, lo raggiungevano e venivano messi al corrente di quanto successo durante la notte, confermando circostanze di tempo e di luogo nonché gli avvenimenti secondo quanto rilevato dall’imputato.

Confermava di averlo visto con il volto tumefatto, molto sofferente; di aver saputo dal (omissis) che la frattura gli era stata procurata dai Bodyguard, di averlo aiutato a redigere la denuncia e che, alle dimissioni dall’Ospedale, di averlo accompagnato al posto di Polizia dell’Ospedale per sporgere querela.

Precisava di conoscere il (omissis). e che non fosse possibile, per come lo conosceva, che avesse rubato dei cellulari, in quanto un bravo ragazzo, lavoratore.

Aggiungeva che le ricerche su internet su un Bodyguard, (omissis) ((omissis).), davano come esito l’addebito al predetto di diverse vicende di pestaggi a carico di un Agente della Squadra Mobile di Padova, ma anche di un Avvocato di Padova, (omissis), così come riprodotta nell’articolo di giornale prodotto in atti dalla Difesa, al quale aveva rotto il naso, solo perché si trovava in compagnia di un amico di nazionalità egiziana.

Concludeva dicendo che quanto riferito gli era stato detto dal (omissis)., ma anche dagli altri due amici e che ricordava bene le lesioni alla mandibola.

Orbene, la complessa compiuta istruttoria, consistita nell’esame dei testi sia della Procura che della Difesa, nell’esame dell’imputato e della documentazione offerta sia dal Pubblico Ministero che dalla Difesa, permettono di non ritenere raggiunta la prova del verificarsi del fatto storico, così come indicato nel capo d’imputazione nonché l’individuazione di (omissis) come autore della condotta contestata.

Anzi al contrario di quanto inizialmente addebitato dalla Procura i fatti sono risultati alquanto differenti, tant’è che lo stesso Pubblico Ministero ha chiesto l’assoluzione dell’imputato con formula piena.

A differenza dei testi del Pubblico Ministero, che hanno fornito una ricostruzione non sempre attendibile e credibile, con diverse mancanze, sia l’imputato che i testi a discarico sono apparsi credibili, genuini e coerenti.

Diverse incongruenze sono state rinvenute nella ricostruzione del fatto contestato dagli agenti della Procura, che, parlando dei cellulari, hanno dichiarato che i predetti telefoni erano stati estratti prima dalle tasche dei pantaloni del (omissis). poi dal suo giubbotto; non vi è stata precisione sul numero dei cellulari di cui si è discusso, tant’è inizialmente è stata addebitata al prevenuto il furto di tre cellulari, mentre il capo d’imputazione fa riferimento ad uno solo. Infine, sono stati introdotti altri cellulari, rinvenuti in varie parti della discoteca e non sugli indumenti o sul corpo del (omissis).

Il teste (omissis). ha fatto riferimento ad un verbale di perquisizione, non presente agli atti, quando poi inoltre i cellulari -secondo le dichiarazioni delle Pantere erano già stati consegnati dal (omissis). proprio ai Bodyguard.

Sorprende che tutti i testi del Pubblico Ministero non si siano accorti delle lesioni che il (omissis). aveva riportato in viso; in quanto come emerso anche nel processo inverso, a seguito di Perizia, le lesioni sono risultate perfettamente sovrapponibili sia a quanto dichiarato dal (omissis). sia a quanto riscontrato nella documentazione medica prodotta in atti (cfr. documentazione acquisita il 18.12.2020), dal cui attento esame emerge – in modo lapalissiano- una frattura su entrambi i lati della mandibola, così come rilevato dai sanitari alle 9,30 del mattino, orario che coincide con quello in cui il prevenuto è stato rilasciato dalla Questura.

Le lesioni sono state constatate dal teste a discarico, (omissis), nella medesima data del 25.04.2017.

Le testimonianze rese dai testi della Procura sono pertanto da ritenersi non del tutto rispondenti al vero ed ai limiti del reato di falsa testimonianza, così come già rilevato dal Tribunale nella sentenza depositata dalla Difesa, che tuttavia non è ancora divenuta irrevocabile, ma le cui statuizioni prevedono la trasmissione in Procura degli atti ai sensi dell’art. 207 c.p.p. per i testi di PG.

Diversamente deve dirsi per i testi a discarico: in particolare il teste (omissis)., presente ai fatti, ha corroborato la versione dell’imputato, rendendola ancora più credibile e non ha evidenziato incertezze o discrepanze. La testimonianza del (omissis). ha invece contribuito a far emergere che la personalità del (omissis). è ben lungi da quella di un ladro e ha constatato di persona le lesioni il mattino seguente all’aggressione.

Non sono emersi, pertanto, degli elementi che possano far attribuire il furto contestato, al (omissis).; mancando sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato in questione.

Ed infatti, sebbene il cellulare, di cui al capo d’imputazione, sia stato presumibilmente sottratto, non è stato possibile in alcun modo ricondurne il furto all’imputato; nessuno ha visto l’impossessamento e non può dirsi tale la dichiarazione del teste (omissis)., in quanto questi non aveva riportato tale circostanza – chiaramente fondamentale – nel verbale delle sue SIT.

Manca pertanto l’elemento oggettivo, del reato contestato.

Non è emersa neppure la prova del dolo, richiesto dalla legge per la qualificazione giuridica del fatto in questione.

La mancanza di elementi di riscontro che possano essere considerati precisi, gravi e concordanti, alla luce di quanto già detto, non consente di ritenere soddisfatto lo standard probatorio dell’oltre ragionevole dubbio richiesto dal codice di rito, con la conseguenza che si impone un giudizio di assoluzione con formula piena.

Il carico di lavoro di questo Ufficio giustifica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p.

assolve

(omissis).. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l’art. 544 c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Vicenza, il 21 marzo 2025.

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2025.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi