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Tribunale di Verona sez. persone, minori e fam., 05/05/2023

Massima

Nelle controversie tra genitori sull’esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare per decisioni mediche sui figli minori, il giudice decide sulla base della valutazione delle prove allegate circa l’urgenza e la fondatezza dell’istanza, privilegiando le evidenze specialistiche aggiornate e la non emergenzialità dell’intervento. Le domande di natura patrimoniale o contrattuale, non inerenti alla soluzione del conflitto genitoriale o coniugale, restano escluse dal rito speciale, necessitando di un autonomo giudizio ordinario.

Supporto alla lettura

Responsabilità genitori

Ai sensi dell’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. La responsabilità dei genitori e dei precettori affonda le sue radici nel più lontano terreno della visione patriarcale elaborata originariamente dai codici del 1865 e del 1942: prima dell’entrata in vigore della Costituzione e della riforma del diritto di famiglia i figli erano assoggettati ad un forte vincolo di sudditanza nei confronti del pater, il quale, disponendo di forte autorità e di una quasi totale libertà di scelta in nome e per conto del figlio minore, rispondeva, parimenti, in maniera più incisiva dell’illecito dello stesso. La figura del precettore, egualmente, rivestiva un ruolo molto più pregnante: considerato quasi una longa manus del genitore a questo erano demandate pienamente talune funzioni genitoriali. Nella mutata moderna visione, il figlio gode di una soggettività piena. Secondo la giurisprudenza più recente, l’età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l’art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l’educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che

Con ricorso ai sensi dell’art. 473 bis. 39 c.p.c., depositato il 29 marzo 2023, la ricorrente ha chiesto, anche a modifica dei provvedimenti adottati all’udienza presidenziale:

1. di essere autorizzata a far effettuare un intervento di tonsillotomia bilaterale ed adenoidectomia sulla figlia minore (omissis) presso l’Ospedale di (omissis) o altra struttura Ospedaliera che assicurti l’esecuzione dell’intervento in tempi brevi, stante il mancato consenso del resistente sul punto;

2. che venga ordinato al resistente di restituire gli oggetti e arredi meglio individuati a pag. 3 del ricorso, entro quindici giorni o altro diverso termine stabilito dal giudice, dalla comunicazione della decisione giudiziale, e che sia prevista una penale/sanzione per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di tale ordine;

3. che venga ordinato al resistente di provvedere alla chiusura dei conti correnti cointestati meglio individuati a pag. 4 del ricorso entro quindici giorni, o altro diverso termine stabilito dal giudice, e che sia prevista una penale/sanzione per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di tale ordine;

Il resistente si è opposto all’accoglimento di tutte le predette istanze.

In via preliminare di rito

La ricorrente ha menzionato espressamente a sostegno del ricorso il disposto dell’art. 473 bis. 39 c.p.c. ma tale richiamo è improprio.

La norma suddetta infatti è contenuta nel D.Lgs. n. 149 del 2022 che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 35, primo comma, come modificata, dall’art. 1, comma 380, della legge di bilancio, si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 e pertanto non al presente che è stato introdotto ancora il 24 maggio 2022.

La norma cui occorre far riferimento per valutare la prima delle domande della ricorentte è pertanto l’art. 709 ter c.p.c., come modificato dall’art. 1, commi 33 e 37, della L. 26 novembre 2021, n. 206, entrato in vigore il 30 giugno 2022, che, secondo il suo primo comma, si applica ai casi di soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Del resto non va sottaciuto, per completezza che, a seguito della riforma, non è agevole stabilire quale sia l’istituto utilizzabile a tal fine atteso che l’ipotesi, prima disciplinata dagli artt. 337 ter, terzo comma, terzo periodo c.c. e, per l’appunto art. 709 ter, primo comma, c.p.c. non è espressamente contemplata dalle nuove norme.

Infatti se può ritenersi che, prima dell’udienza di prima comparizione, per risolvere il contrasto tra i genitori su tali questioni si possa avanzare richiesta di provvedimento indifferibile, se l’esigenza sorge dopo la prima udienza le alternative sono almeno tre ovvero:

– Ritenere che si debba ancora ricorrere ad una richiesta di provvedimenti indifferibili;

– Applicare l’art. 473 bis. 38, che si riferisce anche alle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale;

– Applicare l’art. 473 bis. 39, norma che ricalca il 709 ter c.p.c. senza però più far riferimento alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Nel merito

Quanto all’istanza della (omissis) di autorizzazione a far effettuare un intervento di tonsillotomia bilaterale ed adenoidectomia sulla figlia minore (omissis) deve innanzitutto evidenziarsi che la circostanza sopravvenuta, sulla quale essa si fonda, ovvero l’aver avuto la minore un nuovo episodio di sanguinamento, è stata solo allegata ma non dimostrata, mediante la necessaria produzione della relativa certificazione medica, come è stato invece per il primo episodio, risalente a fine marzo del 2022, refertato dall’ospedale di (omissis).

Nemmeno è stato allegato e documentato che la minore da marzo 2022 ad oggi abbia avuto degli accessi o altri fenomeni (es. faringiti) sintomatici di un peggioramento della tonsillite da cui è affetta.

Per contro nella relazione del primo marzo 2023, che è stata prodotta sub (…) dalla stessa ricorrente, lo specialista che ha in cura da tempo la minore ha che confermato la non urgenza dell’intervento.

A prescindere da tali considerazioni deve poi evidenziarsi la diversa valutazione sul tipo di intervento da eseguire espressa dai sanitari dell’ospedale di (omissis) e dal predetto specialista atteso che i primi eseguirebbero, insieme alla adenoidectomia, una tonsillotomia mentre il secondo procederebbe, oltre che alla adenoidectomia, ad una riduzione tonsillare e valuterebbe in fase preoperatoria una eventuale tonsillotomia.

Quest’ultima valutazione, sia perchè alquanto recente sia perché proveniente da um medico che conosce meglio la complessiva situazione della minore, e in difetto di emergenze che la smentiscano, induce a ritenere infondata l’istanza.

Ancora, non va trascurato che il prossimo mese di settembre-ottobre quale periodo, indicato dalle parti, della presumibile esecuzione dell’intervento presso il nosocomio ove opera il suddetto specialista, non pare eccessivamente distante tenuto conto che appare anche improbabile una recrudescenza della tonsillite nella stagione estiva.

E’ evidente poi che l’istanza non può trovare accoglimento nemmeno considerandola come diretta a modificare i provvedimenti presidenziali poichè non si fonda, per le ragioni sopra dette, su circostanze sopravvenute rispetto al momento dell’adozione di quelli.

Quanto alle ulteriori istanze della ricorrente (ordine di consegna di beni e arredi, ordine di chiusura di conti correnti e domanda risarcitoria) merita di essere condiviso il rilievo di loro inammissibilità, sollevato dalla difesa del resistente.

Tali domande infatti involgono questioni, di natura petitoria e contrattuale, che non sono attinenti alla soluzione del conflitto coniugale e vanno pertanto spiegate in un giudizio ordinario, non potendo operare la connessione di esse con quelle proprie del procedimento di separazione ai sensi dell’art. 40 c.p.c. poiché tale norma consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31323435 e 36 c.p.c.).

Né può giungersi ad una diversa conclusione sulla base del significativo cambiamento introdotto sul punto dalla riforma che, avendo previsto un rito unico per le controversie relative alla famiglia, consentirà il cumulo di tali domande con quelle proprie dei procedimenti di separazione e divorzio ma, che come si è detto, è applicabile solo ai procedimenti introdotti dal 1 marzo 2023.

P.Q.M.

Rigetta la prima delle istanze di cui in epigrafe e dichiara inammissibli le restanti istanze.

Così deciso in Verona, il 5 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2023.

Allegati

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