Massima

In un contesto di emergenza sanitaria, la responsabilità genitoriale si modella prioritariamente sulla tutela della salute e sicurezza del minore, ma mantiene intatto il fondamentale diritto-dovere di entrambi i genitori di coltivare e facilitare un rapporto significativo e costante con la prole. Ciò implica, specialmente in caso di impedimento fisico, l’obbligo di garantire e non ostacolare i contatti telematici frequenti e riservati, affinché il vincolo affettivo non si affievolisca e ogni difficoltà di comunicazione sia superata.

Supporto alla lettura

Responsabilità genitori

Ai sensi dell’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. La responsabilità dei genitori e dei precettori affonda le sue radici nel più lontano terreno della visione patriarcale elaborata originariamente dai codici del 1865 e del 1942: prima dell’entrata in vigore della Costituzione e della riforma del diritto di famiglia i figli erano assoggettati ad un forte vincolo di sudditanza nei confronti del pater, il quale, disponendo di forte autorità e di una quasi totale libertà di scelta in nome e per conto del figlio minore, rispondeva, parimenti, in maniera più incisiva dell’illecito dello stesso. La figura del precettore, egualmente, rivestiva un ruolo molto più pregnante: considerato quasi una longa manus del genitore a questo erano demandate pienamente talune funzioni genitoriali. Nella mutata moderna visione, il figlio gode di una soggettività piena. Secondo la giurisprudenza più recente, l’età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l’art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l’educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che il ricorrente – rappresentando di non aver potuto trascorrere con la figlia minore i periodi di tempo prestabiliti, a causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale – ha chiesto di poter tenere con sé la bambina dal 7 al 14 aprile (o, in alternativa, dal 13 al 26 aprile), presso la propria abitazione di (omissis), in modo da recuperare anche i fine settimana in cui si è trovato nell’impossibilità di rispettare la calendarizzazione stabilita, deducendo una perdurante difficoltà di instaurare conversazioni telefoniche con la figlia per le resistenze e l’ostruzionismo della resistente;

valutata, preliminarmente, l’ammissibilità dell’adozione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte nell’ambito del giudizio di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, ex art. 337 quinquies c.c., al fine di garantire la piena tutela del minore anche attraverso provvedimenti cautelari, tutte le volte in cui il diritto assistito dal fumus boni iuris sia minacciato dal pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, che non può essere tutelato nei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria;

rilevato che l’emissione di provvedimenti provvisori è espressione di una tutela immanente alla salvaguardia dell’interesse del minore, come si evince dall’art. 336 c.c., che legittima il tribunale all’adozione di provvedimenti nell’interesse del figlio anche in assenza di domanda, e dall’art. 337 ter c.c., che consente di adottare ogni provvedimento relativo alla prole, compreso l’affidamento a terzi, “anche d’ufficio”, e ciò in quanto l’instaurazione del contraddittorio differito assicura la necessaria tutela dei diritti di difesa delle parti;

considerato che, dalle allegazioni di parte ricorrente, si evince che il (omissis), proveniente da Milano (luogo in cui attualmente vive e lavora), il 23 marzo u.s. si è spostato ad Aversa, presso l’abitazione di famiglia, dove vorrebbe portare e tenere con sè la figlia per il periodo innanzi indicato;

ritenuto che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020 ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11 marzo 2020, come pure al D.P.C.M. 21 marzo 2020 e, da ultimo, al D.P.C.M. del 22 marzo 2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia è quello di attuare una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio (con il divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori;

ritenuto, quindi, che il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell’art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost. (cfr., in tal senso, Trib. Bari, ord. 26 marzo 2020);

ritenuto, peraltro, che – nel caso di specie – non è verificabile se la minore si esponga a rischio sanitario, tenuto conto: a) che il padre proviene da un luogo ad alto tasso di contagio virale; b) che non è dimostrato che lo stesso abbia rigorosamente rispettato le prescrizioni imposte dalla normativa vigente; c) che non è chiaro se nell’abitazione di destinazione siano presenti altre persone, oltre al ricorrente;

ritenuto, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, che l’istanza del ricorrente non possa essere accolta, fermo restando che il diritto del padre a mantenere rapporti significativi e costanti con la figlia può essere esercitato attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata, con cadenza anche quotidiana;

posto che, sotto tale ultimo profilo, le difficoltà dedotte e documentate dal resistente devono essere superate diffidando la resistente a consentire al (omissis) di avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia, senza la presenza o l’interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate, nella fascia oraria compresa tra le 14:30 e le 21:30;

P.Q.M.

a) rigetta l’istanza di cui in epigrafe;

b) dispone che (omissis) possa avere colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia minore (omissis), senza la presenza o l’interferenza della madre, tutti i pomeriggi e senza alcuna limitazione di durata delle singole chiamate, nella fascia oraria compresa tra le 14:30 e le 21:30;

c) diffida (omissis) a consentire a (omissis) l’esercizio del diritto di colloquio telefonico con la figlia, come innanzi descritto, astenendosi da condotte impeditive od ostative;

d) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Vasto, il 2 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2020.

Allegati

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