(omissis)
CONCLUSIONI
per parte attrice:
In via principale nel merito
Accertare la violazione di (omissis) agli obblighi informativi secondo il sistema integrato costituito dall’art. 21 del TUF e degli artt. 27 e ss. del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, applicabile rationae temporis alla fattispecie, e, per l’effetto condannare (omissis), in persona dela legale rappresentante pro-tempore, a favore dell’attore al risarcimento del danno, quantificato in € 14.493,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 4° comma c.c.
In via subordinata nel merito
In denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di cui supra, accertare la violazione di (omissis) agli obblighi di buona fede nell’esecuzione del contratto finanziario ex art. 1375 c.c. e, per l’effetto, condannare (omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore, a favore dell’attore al risarcimento del danno, quantificato in € 14.493,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 4 ° comma c.c.
In via ulteriormente subordinata nel merito
In denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di cui supra, accertare ex artt. 1173 e 1218 c.c. la responsabilità di (omissis) per i fatti per cui vi è causa e di cui in narrativa, e, per l’effetto, condannare, anche ex art. 2055 c.c., (omissis) in persona del legale rappresentante pro-tempore, a favore dell’attore al risarcimento del danno, quantificato in € 14.493,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 4° comma c.c., ed oltre a tutte le spese ed onorari di causa.
In ogni caso e comunque
Condannare (omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di tutte le spese di giudizio, ivi comprese quelle dovute per il procedimento di mediazione.
In via istruttoria
Considerato il fatto nuovo della restituzione all’attore da parte della Banca convenuta del diamante oggetto di controversia, avvenuta il 16/7/2021 nelle more della presente udienza, disporsi, anche d’ufficio, prova per CTU tesa ad accertare l’esatto valore del diamante oggetto della controversia al momento della restituzione.
per parte convenuta:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. in preliminare:
– accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l’effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
2. in via principale:
– rigettare tutte le domande e le richieste formulare dall’attore in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
3. in subordine:
– accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al Sig. (omissis) ai sensi dell’art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l’entità del pagamento in favore del medesimo nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell’entità del concorso colposo di controparte;
– nella denegata ipotesi in cui ritenga la Banca tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore di parte attrice, ridurre l’importo da corrispondere allo stesso secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
4. in ogni caso: dichiarare tenuto e condannare l’attore al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. (omissis), premesso di avere acquistato da (omissis) in data 4/3/2014, presso i locali dell’allora (omissis) – ora (omissis), un diamante per il prezzo di euro 18.720; di avere poi avuto notizia da organi di stampa di una presunta truffa effettuata tramite banche attraverso vendite di diamanti ad un prezzo superiore al loro valore; di avere quindi chiesto invano la liquidazione dell’investimento; che era nel frattempo fallita; di avere verificato tramite un proprio consulente che il diamante da lui acquistato aveva in realtà un valore di euro 3.948, tanto premesso, conveniva in giudizio (omissis) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
La banca si costituiva in giudizio e chiedeva respingersi la domanda.
La causa veniva istruita documentalmente.
I procuratori precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Ciò premesso, dagli atti e documenti di causa risulta quanto segue.
Il sig. (omissis), cliente di (omissis) (all’epoca dei fatti (omissis)) filiale di (omissis) di (omissis), in data 4/3/2014 ha acquistato un diamante presso i locali della banca, al prezzo di euro 18.720; parte venditrice è (omissis).
Si tratta di circostanze documentate e non contestate.
Ora chiede la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti per il fatto che il valore del diamante, al momento dell’acquisto, era pari ad euro 3.948 e non ad euro 18.720 come prospettatogli.
Il minor valore del diamante risulta dalla relazione depositata dall’attore.
La responsabilità della banca discende, secondo l’attore, dalla violazione dei doveri di informazione gravanti sull’intermediatore in ipotesi di intermediazione finanziaria ai sensi dell’art. 21 TUF.; l’acquisto sarebbe stato fatto quale investimento, in esecuzione del contratto quadro stipulato il 26/7/2012 con la banca.
L’acquisto del diamante, però, non può essere valutato quale investimento in strumenti finanziari (con conseguente applicabilità del TUF), mancando, quale elemento essenziale all’operazione, la assunzione di un rischio direttamente correlato all’impiego di capitale.
Pertanto la domanda risarcitoria fondata su inadempimento agli obblighi posti dal TUF non può essere accolta.
Va invece accolta la domanda risarcitoria che fonda la responsabilità della banca sulla violazione degli obblighi di protezione e informativi e di tenere una condotta improntata a buona fede (art. 1173 c.c.).
La responsabilità delle banche che hanno svolto un ruolo nella vendita dei diamanti è stata in generale descritta dal Consiglio di Stato nella sentenza 28/1-11/3/2021: le banche (tra cui (omissis)) non si sono limitate a segnalare ai clienti la possibilità di acquistare da (omissis), ma hanno svolto un illecito ruolo attivo consistito nel consigliare l’acquisto ai clienti; nel mettere a disposizione dei clienti il materiale divulgativo e informativo; nell’inoltrare l’ordine di acquisto; nell’ospitare le parti presso i loro locali per la consegna del diamante. Così, data la qualifica professionale dell’interlocutore, ingeneravano nei clienti il legittimo affidamento circa la bontà dell’acquisto, circa la giustezza del prezzo, circa la successiva facile vendibilità dei diamanti acquistati.
Le banche, quali soggetti qualificati, hanno svolto un ruolo attivo nella commercializzazione dei diamanti.
La situazione qui descritta si è verificata anche nel caso dell’acquisto da parte del sig. (omissis), il quale ha acquistato il diamante – ad un prezzo notevolemente superiore al suo reale valore – in ciò consigliato dal dipendente di (omissis).
La teste (omissis), presente al momento dell’acquisto, ha riferito che fu la signora (omissis) a consigliare l’acquisto del diamante “in quanto investimento sicuro che comportava anche un certo beneficio fiscale“; la teste ha precisato:
“il prezzo, ci è stato detto, corrispondeva alla quotazione di mercato e dipendeva dalla purezza del diamante“.
La stessa teste (omissis) ha confermato di avere proposto l’investimento al sig. (omissis) “evidenziando come – sulla base delle informazioni che io avevo dalla società depositaria dei diamanti – si trattasse di un investimento sicuro“.
Il sig. (omissis) ha acquistato il diamante, quindi, ponendo legittimamente affidamento su quanto la banca riferiva in ordine alla bontà dell’acquisto.
La banca non è un soggetto qualsiasi, è un operatore qualificato; il cliente legittimamente fa affidamento su quanto la banca riferisce, descrive, consiglia. Se la banca propone l’acquisto del diamante valutandolo come sicuro e propone di acquistarlo al prezzo indicato dal venditore, allora il cliente legittimamente confida sul fatto che la banca abbia effettuato le opportune verifiche su quanto gli viene riferito.
Se poi risulta che ha fissato il prezzo in modo ingannevole, spacciandolo per quotazione di mercato, e in misura notevolemente superiore al reale valore del diamante, l’acquirente potrà chiedere i danni – oltre che alla venditrice – alla banca con la quale ha instaurato un rapporto di consulenza e che ha agevolato l’acquisto.
La partecipazione della banca all’acquisto del diamante – nel senso sopra descritto, non quale parte contrattuale – la rende responsabile ai sensi dell’art. 1173 c.c.
Il risarcimento dovuto è pari alla differenza tra il prezzo pagato ed il valore indicato nel listino Rapaport all’epoca dell’acqusito (euro 3.948; v. doc. 9 di parte attrice); parte attrice, facendo riferimento al valore al momento della restituzione, ha però chiesto la somma di euro 14.493.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi del DM 55/2014, seguono la soccombenza; la spesa sostenuta per la mediazione ante-causam viene liquidata in via equitativa in euro 400.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. (omissis)/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) condanna parte convenuta (omissis) al pagamento di euro 14.493 in favore dell’attore (omissis); oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla domanda al saldo;
2) condanna parte convenuta (omissis) alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice (omissis), spese che si liquidano in euro 4.835 complessivamente per compenso professionale, oltre ad euro 264 per spese; oltre agli accessori di legge; oltre ad euro 400 per rifusione costo della procedura di mediazione.
Treviso, 9/2/2022
