FATTO
Con atto di citazione per querela di falso, lo Studio Legale (omissis), premesso di aver impugnato il sollecito di pagamento del 30/03/12, ricevuto per posta semplice in data 16/04/12, portante il numero (omissis), a mezzo del quale l’Equitalia Sud Spa richiedeva il pagamento della somma di € 8.743,64 in relazione agli atti n. (omissis), notificato il 11/12/2001 per la somma di € 3.446,82, quale imposta comunale esercizio imprese arti professionali (ICIAP), relativa all’anno 1993, Ente Creditore Comune di Barletta, n. (omissis), notificato il 15/03/2002 per la somma di € 3.390,28, quale imposta comunale esercizio imprese arti professionali (ICIAP), relativa all’anno 1992, Ente Creditore: Comune di Barletta. n. (omissis) notificato il 09/07/2002 per la somma di € 293,20, quale tassa smaltimento rifiuti e tributo prov.le studi professionali, relativa all’anno 2000, Ente Creditore: Comune di Barletta. n. (omissis) notificato il 22/10/2002 per la somma di € 1.020,10, quale imposta comunale esercizio imprese arti professionali (ICIAP), relativa all’anno 1997, Ente Creditore: Comune di Barletta, n. (omissis) notificato il 11/11/2002, per la somma di € 198,21, quale tassa smaltimento rifiuti e tributo prov.le studi professionali, relativa all’anno 2001, Ente Creditore: Comune di Barletta, n. (omissis), notificato il 20/10/2003, per la somma di € 227,30, quale Rit. Fo. interessi omesso ritardato pagamento, relativo all’anno 1998, Ente Creditore: Agenzia delle Entrate – Uff. di Barletta, n. (omissis), notificato il 13/12/2003, per la somma di € 207,73, quale tassa smaltimento rifiuti e tributo prov.le studi professionale, relativa all’anno 2002, Ente Creditore: Comune di Barletta, eccependo, fra le altre, che alcune delle cartelle esattoriali richiamate nel sollecito di pagamento impugnato non erano mai state notificate e che a seguito della costituzione in giudizio dell’Equitalia Sud Spa, che depositava gli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate concernenti la notifica delle cartelle esattoriali contestate, emergeva effettivamente che la raccomandata n. (omissis) ricevuta in data 11/12/2001, relativa alla cartella di pagamento n. (omissis), era stata consegnata all’indirizzo del destinatario a persona che sottoscriveva l’avviso di ricevimento, con firma illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona autorizzata” e che la medesima situazione si verificava quanto alla raccomandata n. (omissis) ricevuta in data 15/03/2002, relativa alla cartella di pagamento n. (omissis), ed alla raccomandata n. (omissis), relativa alla cartella di pagamento n. (omissis), ricevuta in data 09/07/2002, proponeva querela di falso avverso i predetti avvisi di ricevimento con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio Equitalia SUD Spa la quale chiedeva il rigetto della domanda vuoi perché inammissibile vuoi perché infondata nel merito; nessuno si costituiva in giudizio per il Comune di Barletta.
All’esito dell’istruttoria, la causa veniva riservata in decisione previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini disposti dall’articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere affermata la competenza del Collegio a decidere il presente giudizio, in quanto trattasi di giudizio di querela di falso che rientra tra le controversie riservate alla decisione collegiale a mente del combinato disposto degli artt. 221 ultimo comma e 50 bis n. 1 c.p.c. Acclarata la competenza collegiale va, sempre in via preliminare, dichiarata la contumacia del Comune di Barletta, non costituitosi in giudizio benchè ritualmente e tempestivamente citata.
La domanda è fondata per i motivi di seguito esposti e, per l’effetto, va accolta.
Come è noto il fatto che l’avviso risulti sottoscritto illeggibilmente o da persona diversa dai domiciliatari è irrilevante alla luce della giurisprudenza secondo cui nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ. (Cass., sez. U, 22044/2004; Sez. U 9962/2010).
Orbene la querela di falso proposta dagli attori secondo cui dagli avvisi di ricevimento depositati da Equitalia si evidenziava che gli avvisi di accertamento erano stati notificati non nelle mani dei destinatari o di altra persona addetta allo studio legale, nella specie la dott.ssa (omissis), praticante di studio, ma nelle mani di altra persona, (omissis), è risultata fondata posto che effettivamente le firme apposte sugli avvisi di ricevimento contestati sono illeggibili ed all’esito dell’istruttoria svolta la teste (omissis) ha confermato che a parte lei, in qualità di praticante di studio, e gli avv.ti (omissis), non vi erano altre persone autorizzate a ricevere la corrispondenza e che il padre, (omissis), era stato da lei delegato al ritiro degli atti di studio solo in tre circostanze e non in altre.
Nel delineato contesto fattuale, dunque, la notifica va ritenuta invalidamente eseguita, siccome da reputarsi essere stata ricevuta da soggetto sconosciuto e non riferibile allo studio (omissis), come contestato dagli attori con querela di falso nei termini sopra esposti.
In ordine alla regolamentazione delle spese, considerato che la falsità delle diciture presenti sugli avvisi di ricevimento non possono essere attribuite al Comune di Barletta né ad Equitalia Sud S.p.A., che non si sono materialmente occupate di consegnare i menzionati documenti, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per procedere alla compensazione integrale, anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, su ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la falsità degli avvisi di ricevimento della notificazione della raccomandata n. (omissis), relativa alla cartella di pagamento n. (omissis), della raccomandata n. (omissis), relativa alla cartella di pagamento n. (omissis), e della raccomandata n. (omissis), relativa alla cartella di pagamento n. (omissis);
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Dispone la menzione della presente sentenza sui documenti dichiarati falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 226 c.p.c.
Così deciso in Trani il 25 ottobre 2022
