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Tribunale di Trani, 02/09/2021, n. 4

Massima

Legittima l’adozione del soggetto maggiorenne in assenza di discendenti legittimi o legittimati dell’adottante e sussistendo i requisiti di legge in merito all’età di entrambi i soggetti.

Supporto alla lettura

ADOZIONE DI MAGGIORENNE

L’adozione di persone maggiorenni (o c.d. adozione civile) è contemplata dall’art. 291 c.c., e originariamente rispondeva all’esigenza dell’adottante che, privo di figli, era intenzionato a trasmettere il nome della sua famiglia ed il suo patrimonio. Attualmente tale finalità non è venuta del tutto meno, ma nella pratica questo istituto costituisce più uno strumento di solidarietà umana.

Perchè si possa procedere con l’adozione, sia l’adottante che l’adottando, devono rispondere a dei requisiti legalmente previsti.

L’adottante deve:

  • aver compiuto i trentacinque anni di età;
  • avere capacità di agire;
  • superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottando.

In casi eccezionali, il tribunale, può autorizzare l’adozione qualora il genitore abbia compiuto trent’anni, fermo restando la differenza minima di diciotto anni. 

Il dettato originario dell’art. 291 cod. civ., prevedeva come condizione per la validità dell’adozione che l’adottante non avesse figli legittimi, tale previsione era volta a tutelare i membri della famiglia legittima ed a ribadire che lo scopo dell’adozione era quello di dare un figlio a colui che non aveva potuto/voluto averne.

In merito ai requisiti richiesti per l’adottando:

  • deve essere maggiorenne;
  • non deve essere interdetto;
  • non deve essere già figlio adottivo di altra persona o dell’adottante.

Per procedere all’adozione, sono richiesti il consenso dell’adottato e dell’adottante, e quindi occorre la capacità di agire dell’adottante e dell’adottato, requisito che deve permanere sino alla pronuncia di adozione; è necessario anche l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e di quello dell’adottando non separati legalmente; nonché dei figli maggiorenni dell’adottante, in quanto l’assenso costituisce una sorta di tutela della compagine familiare poichè l’adozione non deve essere motivo di turbamenti o deterioramento del nucleo familiare preesistente.

L’adozione attribuisce all’adottato uno status assimilabile a quello del figlio legittimo, perciò:

  • assumerà il cognome dell’adottante che viene anteposto al proprio;
  • avrà diritto alla successione nel patrimonio dell’adottante;
  • avrà diritto ad essere mantenuto fino a quando non abbia raggiunto l’autonomia economica.

L’adottante non eserciterà sull’adottato la responsabilità genitoriale, essendo quest’ultimo maggiorenne; grava però su di lui un obbligo alimentare nei confronti dell’adottato, preminente su quello dei genitori di lui.

L’adozione di maggiorenni non fa estinguere i rapporti fra l’adottato e la famiglia d’origine. Inoltre può essere revocata per fatti tassativi particolarmente gravi sopravvenuti dopo la pronuncia, che consistono nella indegnità dell’adottato e dell’adottante.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

Vista l’istanza depositata in data 09/03/2021, con cui la ricorrente in epigrafe ha chiesto di adottare (omissis), nato a BISCEGLIE (BT) il (omissis);

esaminata la documentazione allegata ed in particolare quella anagrafica e di stato civile;

considerata l’assenza di discendenti legittimi e legittimati dell’adottante e rilevato che l’età di questa, ultratrentacinquenne, supera di almeno 18 anni l’età dell’adottando;

acquisite le manifestazioni di consenso dell’adottante e dell’adottando, comparsi personalmente all’udienza;

rilevato che i genitori dell’adottando sono deceduti e che questi è di stato libero;

richiamato il tenore delle dichiarazioni rese dall’adottando dinanzi al Giudice istruttore;

ritenuto che l’adozione conviene all’adottando in quanto consente a quest’ultimo di conseguire uno status giuridico conforme al rapporto familiare e affettivo instauratosi nel corso del tempo con parte adottante;

vista la comunicazione del ricorso al p.m. in sede;

rilevato che la natura del procedimento esclude la pronuncia sulle spese;

P.Q.M.

letti gli articoli 311 e ss. cod. civ. e 737 c.p.c., dispone farsi luogo alla adozione di (omissis), nato a BISCEGLIE (BT) il (omissis) da parte di (omissis), nata a Bisceglie il (omissis) ed ivi residente alla Via (omissis). Di (omissis), c.f. (omissis);

dispone che l’adottando assuma il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio.

Nulla per le spese.

Visto l’art. 314 comma 1° cod. civ. manda alla Cancelleria per l’adempimento delle formalità pubblicitarie ivi previste.

Trani, 2 settembre 2021

Allegati

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