(omissis)
Vista l’istanza depositata in data 09/03/2021, con cui la ricorrente in epigrafe ha chiesto di adottare (omissis), nato a BISCEGLIE (BT) il (omissis);
esaminata la documentazione allegata ed in particolare quella anagrafica e di stato civile;
considerata l’assenza di discendenti legittimi e legittimati dell’adottante e rilevato che l’età di questa, ultratrentacinquenne, supera di almeno 18 anni l’età dell’adottando;
acquisite le manifestazioni di consenso dell’adottante e dell’adottando, comparsi personalmente all’udienza;
rilevato che i genitori dell’adottando sono deceduti e che questi è di stato libero;
richiamato il tenore delle dichiarazioni rese dall’adottando dinanzi al Giudice istruttore;
ritenuto che l’adozione conviene all’adottando in quanto consente a quest’ultimo di conseguire uno status giuridico conforme al rapporto familiare e affettivo instauratosi nel corso del tempo con parte adottante;
vista la comunicazione del ricorso al p.m. in sede;
rilevato che la natura del procedimento esclude la pronuncia sulle spese;
P.Q.M.
letti gli articoli 311 e ss. cod. civ. e 737 c.p.c., dispone farsi luogo alla adozione di (omissis), nato a BISCEGLIE (BT) il (omissis) da parte di (omissis), nata a Bisceglie il (omissis) ed ivi residente alla Via (omissis). Di (omissis), c.f. (omissis);
dispone che l’adottando assuma il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio.
Nulla per le spese.
Visto l’art. 314 comma 1° cod. civ. manda alla Cancelleria per l’adempimento delle formalità pubblicitarie ivi previste.
Trani, 2 settembre 2021
