Responsabilità genitori
Ai sensi dell’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. La responsabilità dei genitori e dei precettori affonda le sue radici nel più lontano terreno della visione patriarcale elaborata originariamente dai codici del 1865 e del 1942: prima dell’entrata in vigore della Costituzione e della riforma del diritto di famiglia i figli erano assoggettati ad un forte vincolo di sudditanza nei confronti del pater, il quale, disponendo di forte autorità e di una quasi totale libertà di scelta in nome e per conto del figlio minore, rispondeva, parimenti, in maniera più incisiva dell’illecito dello stesso. La figura del precettore, egualmente, rivestiva un ruolo molto più pregnante: considerato quasi una longa manus del genitore a questo erano demandate pienamente talune funzioni genitoriali. Nella mutata moderna visione, il figlio gode di una soggettività piena. Secondo la giurisprudenza più recente, l’età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l’art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l’educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile

DECRETO
Con ricorso depositato in data 19.01.2022, (omissis) ha domandato di essere autorizzata a prestare il consenso informato, anche in assenza del consenso paterno, per la somministrazione del vaccino anti covid al figlio minore (omissis), nato il 10.03.2013.
In fatto, ha allegato la ricorrente che con decreto in data 25.11.2021 questo Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori. Il sig. (omissis) nonostante le richieste della madre, avrebbe rifiutato il consenso a sottoporre il minore a vaccinazione anti covid. La ricorrente, invece, alla luce del peggioramento della pandemia e dell’aumentare di casi di positività nelle scuole, al fine di tutelare la salute del minore ed evitare anche la sua esclusione dalle attività con i coetanei, ritiene necessaria la somministrazione del vaccino.
La ricorrente ha depositato certificato medico a firma della pediatra dott. (omissis) che attesta l’assenza di controindicazioni alla somministrazione del vaccino anticovid a (omissis).
Si è costituito il sig. (omissis) opponendosi alla domanda sulla scorta delle seguenti considerazioni, così sintetizzate: bassissimo rischio per i bambini di sviluppare forme gravi di covid 19; la natura allo stato solo sperimentale del vaccino anti covid; rapporto rischio beneficio decisamente a sfavore delle vaccinazione in discorso in età pediatrica e soprattutto in periodo di calo di contagi; precedente diffidenza della madre nei confronti dei vaccini.
All’udienza del 3.3.2022 sono state sentite personalmente le parti e i difensori hanno concluso come da verbale di udienza.
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata e che, come tale, vada accolta.
Come noto, la somministrazione del vaccino anti-Covid 19 ai bambini nella fascia d’età 5-11 è stata approvata dalla Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, accogliendo il parere espresso dall’(omissis) ed è raccomandata – CDC recommends everyone ages 5 years and older get a COVID-19 vaccine to help protect against COVID-19 – (cfr. circolare del Ministero della Salute del 7.12.21).
Con il parere CTS – 1/12/2021 sono state espresse puntuali considerazioni sulla opportunità di vaccinare i bambini nella fascia d’età 5-11, evidenziandosi il rischio apprezzabile – da scongiurare – che, associata all’infezione da covid 19, la popolazione di quell’età sviluppi la cd. sindrome infiammatoria multisistemica, la quale rappresenta una condizione clinica grave che richiede il ricovero in terapia intensiva.
Nel caso di specie, non sussistano fondate ragioni per negare l’autorizzazione alla somministrazione del trattamento vaccinale anti-Covid 19 in favore del minore, pur in difetto del consenso paterno, atteso che, a fronte di una scelta – quella della somministrazione del vaccino anticovid – effettuata da organismi nazionali e sovranazionali deputati alla tutela della salute individuale e pubblica, è sufficiente, nel caso di specie, che i medici che hanno in cura (omissis) non rilevino la presenza di controindicazioni, non potendo essi esprimersi in termini “astratti” di opportunità di somministrare il vaccino al minore, essendo questa una valutazione già compiuta a monte da organismi sanitari a ciò deputati.
Venendo, da ultimo, alle spese di lite, considerata la novità e la delicatezza della questione, esse si pongono a carico del sig. (omissis) in misura della metà, secondo la liquidazione fatta in dispositivo – applicato il DM 55/2014 scaglione unico VG -.
La restante parte si compensa.
P.Q.M.
Visto l’art. 709 ter e 737 segg. c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
AUTORIZZA (omissis) a prestare il consenso informato alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 ed i relativi richiami per il figlio (omissis) anche in assenza del consenso dell’altro genitore;
PONE a carico del sig. (omissis) ed in favore della sig. (omissis) le spese di lite in misura di 1/2, quota che liquida in euro 1.500 oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge.
COMPENSA tra le parti le spese di giudizio per la restante parte.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.3.2022.