Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I signori (omissis) e (omissis) hanno contratto matrimonio con rito civile in (omissis) in data (omissis)2013. Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 5.6.2017 (omissis) ha chiesto all’adito Tribunale di pronunciare la separazione coniugale dal marito (omissis).
Costituendosi in giudizio, il sig. (omissis) ha proposto analoga domanda, peraltro chiedendo che la separazione fosse addebitata alla moglie.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 2.3.2018, ha assunto i provvedimenti provvisori. In particolare, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo un assegno di mantenimento a favore della sig.ra (omissis) di Euro 400,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e rimettendo, infine, la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio, avanti al Giudice Istruttore con udienza al 30.05.2018.
Il Presidente ha assegnato, altresì, alla parte ricorrente (omissis) termine fino a 45 giorni liberi prima della predetta udienza per il deposito di memoria integrativa ed alla parte resistente M. termine per memoria ai sensi degli articoli 166 e 167, 1 e 2 comma, c.p.c. fino a dieci giorni prima dell’udienza medesima.
In data 11.6.2018 controparte ha depositato memoria integrativa con la quale ha chiesto la modifica delle condizioni di cui all’ordinanza presidenziale in data 2.3.2018. All’esito del contraddittorio delle parti sul punto il Giudice Istruttore ha rigettato l’istanza perché inammissibile (cfr. ordinanza del 4.8.2018, del Giudice istruttore) e ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Esperita l’istruttoria mediante l’acquisizione di documenti, all’udienza del 29.05.2019, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, il Tribunale rigetta la domanda di parte ricorrente di ammissione delle prove per interrogatorio e testi dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2) c.p.c. poiché irrilevanti e superflue alla luce della documentazione in atti. Passando alle domande di merito, si osserva quanto segue.
La domanda di separazione
La domanda di separazione azione appare appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all’art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
La domanda di addebito.
Parte convenuta domanda che la separazione venga addebitata alla ricorrente.
Tale domanda è infondata e merita di essere rigettata in quanto parte convenuta non ha in alcun modo argomentato la propria richiesta né ha fornito alcuna prova, non avendo depositato le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
11 contributo al mantenimento della moglie
La parte ricorrente chiede che il sig. (omissis) sia tenuto a versarle a titolo di assegno di mantenimento la somma di Euro. 700,00 al mese.
Si oppone parte convenuta la quale chiede la revoca dell’assegno di mantenimento stabilito dall’ordinanza presidenziale del 2.3.2018, disponendo che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficiente.
Dall’ esame della documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti emerge che la situazione economica del convenuto è complessivamente più favorevole rispetto a quella della sig.ra D.
Infatti, il sig. (omissis) sebbene sia disoccupato e riporti una riduzione permanente della capacità lavorativa a causa della patologia di cui soffre (riferendo di essere soggetto invalido con percentuale del 60% e con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% in quanto diagnosticati sulla sua persona: “…un disturbo dell’adattamento cronico con ansia ed umore depresso, misti in terapia, disturbo dell’adattamento, mielopatia spondiloartrosica cervicale c5-c6, emicrania e cefalee quotidiane… ” (cfr. doc. 1, prodotto), era proprietario di diversi immobili, di cui due sono stati recentemente venduti, beneficiando dei relativi corrispettivi in denaro.
In corso di causa è emerso che il signor (omissis) aveva ceduto a terzi i beni immobili di sua proprietà, ovvero il fabbricato ad uso officina e l’immobile ad uso civile abitazione, entrambi siti in (omissis) (atto rep. N. (omissis) racc. n. (omissis), inerente l’immobile sito in (omissis) ((omissis)) Via (omissis) n. 172/C, per il corrispettivo dichiarato pari ad Euro 110.000,00 e un atto di compravendita in data del 10 settembre 2018 – rep. n. (omissis) racc. n. (omissis), inerente l’immobile sito in (omissis) ((omissis)), Via (omissis), per il corrispettivo dichiarato pari ad Euro 120.000,00. (cfr. atti sub doc.16).
Il fatto che il ricavato delle suddette vendite sia stato impiegato per ripianare debiti pregressi (come sostenuto dalla parte convenuta), invece, non è in alcun modo provato. Parte convenuta non ha prodotto alcuna prova né in ordine all’esistenza dei debiti né in ordine al pagamento degli stessi attraverso le somme percepite dalla vendita degli immobili.
L’allegato peggioramento da parte del convenuto delle sue condizioni di salute, già conosciute in sede presidenziale, non risulta rilevante in quanto egli, per sua stessa ammissione, è disoccupato dal 2005 e non ha dimostrato che la sua invalidità al lavoro sia aumentata rispetto alla fase presidenziale. Come dallo stesso convenuto ammesso, inoltre, egli continua a vivere grazie al reddito che percepisce dalla locazione di beni immobili ereditati dai suoi genitori (cfr. dichiarazione dei redditi del 2014, 2015 e 2016).
Di contro, la sig.ra (omissis) anch’ella disoccupata, risulta priva di qualsiasi fonte di reddito, in quanto anche l’attività, in precedenza svolta, di vendita presso i mercatini di borse artigianali da lei realizzate è venuta meno a causa della grave situazione socio-economica in cui si trova anche il nostro paese a causa della grave emergenza sanitaria Covid -19 in corso nel momento in cui viene redatto questo provvedimento.
A ciò si aggiunga che con l’adozione dell’ordinanza presidenziale adottata in data 2 marzo 2018, l’ammontare del contributo al mantenimento in favore della ricorrente è stato quantificalo in Euro 400,00 in considerazione del fatto che la signora (omissis) poteva in allora “beneficiare (attualmente) dell’abitazione in proprietà esclusiva del coniuge, che conseguentemente subisce per tale ragione un pregiudizio economico”.
Tuttavia, la ricorrente non è più nelle condizioni di poter usufruire dell’abitazione sita in (omissis) ((omissis)), ora, appunto, intestata ad un terzo acquirente che ha attivato nei confronti della ricorrente procedura di sfratto da parte del terzo acquirente. Ragion per cui la ricorrente ha riferito di essersi vista costretta a promuovere ulteriore azione volta ad accertare l’intervenuta simulazione assoluta delle menzionate compravendita ovvero, in subordine, a sentir dichiarare l’inefficacia degli stessi ex art. 2901 c.c.; procedimento attualmente pendente dinnanzi a questo Tribunale R.G. 13318/2019.
Inoltre, la dichiarazione resa all’udienza di precisazione delle conclusioni in data 18 dicembre 2019 del convenuto di essere privo di reddito e di non aver presentato, pertanto, dichiarazioni successivamente al 2016, è una circostanza palesemente in contrasto con quella, da lui stesso sostenuta, di aver venduto, appunto i due immobili di cui si è detto prima.
Per tali ragioni il Collegio ritiene di confermare l’obbligo del convenuto di contribuire al mantenimento della signora già stabilito con ordinanza presidenziale in Euro 400.00, aumentandone l’importo a Euro 500,00 al mese, tenuto conto che dovrà sostenere anche il costo dell’abitazione, non potendo più usufruire dell’abitazione sita in (omissis).
E ciò alla luce della natura c.d. assistenziale dell’assegno di mantenimento, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e da ultimo confermato dalla sentenza n. 12196 del 16.05.2017 con la quale ha chiarito che alla luce dei vincoli che permangono a seguito della prima e che si sciolgono solo in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè “i redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalia quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio”. Si provvede, quindi, come in dispositivo.
L’assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente deve essere rigettata, non solo perché – nelle more del processo – è stata alienata a terzi, ma anche alla luce della pacifica giurisprudenza che si è formata in materia.
Al riguardo, il Collegio osserva che tale domanda può essere avanzata unicamente in caso in cui vi siano figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare.
Nel caso di specie, dall’unione coniugale non sono nati figli e, pertanto, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda.
Le spese processuali sono compensate in forza della reciproca soccombenza (la parte ricorrente in punto assegnazione della casa coniugale e la parte convenuta in punto addebito della separazione alla signora (omissis); entrambe la parti, invece, soccombono circa il quantum dell’assegno a favore della ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pronuncia la separazione personale dei coniugi (omissis) e (omissis) ai sensi dell’art. 151 co. 1 c.c.
Rigetta la domanda di addebito della separazione alla signora (omissis) formulata dalla parte convenuta.
Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte ricorrente.
Dispone che il signor (omissis) contribuisca al mantenimento della signora (omissis) versandole entro il 5 di ogni mese l’assegno mensile di Euro 500,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat.
Dichiara compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 4 maggio 2020.
Depositata in Cancelleria il 1 giugno 2020.
