Massima

La revoca del RDC disposta dall’INPS e la conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite per carenza del requisito di residenza decennale è illegittima in quanto l’Istituto aveva disposto le verifiche solo nell’ultimo comune di residenza, mentre non aveva tenuto conto di un pregresso periodo di residenza precedente a una cancellazione per irreperibilità e dunque il requisito dei 10 anni di residenza richiesta dalla legge risulta perfettamente integrato.

 

Supporto alla lettura

REDDITO DI CITTADINANZA

Il Reddito di Cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale.

Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, ed è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale.

Per ottenerlo occorre possedere determinati requisiti di cittadinanza, economici e di altro tipo.
La legge di Bilancio 2023 ha stabilito che dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza sarà superato dalle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa. Potranno continuare a ricevere il Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 i nuclei familiari dove ci sia almeno una persona minorenne o con disabilità o con almeno 60 anni di età, in caso contrario potranno continuare a riceverlo i nuclei familiari avviati ai servizi sociali che entro il 30 novembre 2023 siano stati da questi presi in carico in quanto valutati non attivabili al lavoro, oppure i cui componenti tra i 18 e i 59 anni siano stati avviati ai Centri per l’Impiego e da questi, in quanto non attivabili, reindirizzati ai servizi sociali e presi in carico entro il 30 novembre 2023.
Il c.d. “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto due nuove misure di inclusione sociale e lavorativa:
  • dal 1° settembre 2023 possono accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) i singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione o i singoli componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive per il lavoro, purché risultino esclusi dalla scala di equivalenza usata per calcolare il beneficio spettante e dagli obblighi di attivazione dell’ADI. La misura è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione;
  • dal 1° gennaio 2024 i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a euro 9.360, dove ci sia almeno una persona minorenne o con disabilità o over 60 o in condizioni di svantaggio certificate dalla pubblica amministrazione potranno richiedere l’Assegno di Inclusione (AdI) per 18 mesi rinnovabili.

Entrambe le nuove misure richiedono il rispetto di ulteriori requisiti, che riguardano principalmente la condizione economica, la cittadinanza, la residenza e il soggiorno.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

Considerato che:

– il ricorrente (omissis) cittadina croata residente in Italia, afferma di aver percepito, a seguito di domanda presentata il 20/9/2019, la prestazione del reddito di cittadinanza dall’ottobre 2019 al marzo 2021, e di aver ricevuto in data 18/7/2021 comunicazione Inps di revoca della prestazione motivata da “Comunicazione dal Comune della mancanza del requisito di residenza (art. 2 co. 1 a), 2) L. 26/2019); riferisce di non aver ricevuto riscontro alla propria istanza di riesame, con cui faceva presente di essere residente in Italia dal 1987, cancellata per irreperibilità e poi regolarmente reiscritta all’anagrafe del Comune di Beinasco dal 2014, e di aver ricevuto comunicazione 20/10/2021 con cui l’Inps le richiedeva la restituzione della somma di € 16.999,45; agisce per ottenere l’accertamento della illegittimità della revoca e della natura non indebita della percezione della somma richiesta in restituzione dall’Inps;

– parte convenuta I.N.P.S. non si è costituita in giudizio;

– la presente azione ha ad oggetto l’accertamento negativo della natura di indebito dell’importo di € 16.999,45, eorgato alla ricorrente nel periodo ottobre 2019 – marzo 2021 a titolo di reddito di cittadinanza, come conseguenza della illegittimità della revoca della prestazione, di cui alla comunicazione Inps 18/7/2021;

– la motivazione della revoca è esposta come segue: “Comunicazione dal Comune della mancanza del requisito di residenza (art. 2 co. 1, a), 2) L. 26/2019)”;

– il riferimento normativo è al DL 4/2019, convertito in legge con modificazioni dalla L. 26/2019: l’art. 2 pone una serie di requisiti che i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza debbono possedere cumulativamente; poichè l’Inps aveva accolto la domanda proposta dalla ricorrente il 20/9/2019, può presumersi la sussitenza di tutti i requisiti tranne quello posto a fondamento del provvedimento di revoca;

– l’art. 2 comma 1 lettera a) DL 4/2019 prescrive che, con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione Europea (…); 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo”;

– la ricorrente, cittadina croata e pertanto di paese UE, ha depositato documentazione realtiva alla sua residenza anagrafica in territorio italiano, e in particolare: certificato di residenza storico rilasciato dalla Città di Torino il 12/8/2021, da cui si evince l’iscrizione della ricorrente in anagrafe il 2/12/1987 proveniente da Split (Jugoslavia), con cancellazione per irreperibilità al censimento il 6/5/2004; certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Beinasco il 26/11/2021, che certifica la residenza della ricorrente nel Comune dal 29/7/2014 ed è pertanto soddisfatto il requisito della residenza continuativa nei due anni antecedenti la presentazione della domanda, e per tutta la durata in cui la ricorrente ha ricevuto l’erogazione;

– al periodo attestato dal certificato di residenza storico nel Comune di Beinasco deve essere aggiunto quello attestato dalla Città di Torino, riferito allo spazio temporale tra la iscrizione in anagrafe (2/12/1987) e la cancellazione per irreperibilità al censimento (6/5/2004);

– non si ha prova che nel periodo tra il 2004 e la ricomparsa nel Comune di Beinasco nel 2014 la ricorrente sia rimasta in Italia; è comunque sufficiente la somma dei due periodi attestati rispettivamente dal Comune di Torino e da quello di Beinasco per integrare il requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni: la norma infatti non pone limiti temporali alla rilevanza dei periodi di residenza, richiedendo unicamente la continuatività negli ultimi due anni e la residenza complessivamente superiore a dieci anni; irrilevante è pertanto l’assenza di prova che la ricorrente fosse residente in Italia anche nel decennio non emergente dai registri anagrafici;

– deve ritenersi pertanto ingiustificata la revoca della prestazione, e non dovuta la restituzione dlla somma richiesta dall’Inps;

– le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;

P.Q.M.

visto l’art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:

– accerta l’illegittimità della revoca della prestazione del reddito di cittadinanza disposta dall’Inps con la comunicazione 18/7/2021;

– accerta che l’Inps non ha diritto alla restituzione della somma di € 16.999, 45;

– condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €3.550,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti (omissis), (omissis) e (omissis).

Allegati

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