(omissis)
Considerato che:
– il ricorrente (omissis) cittadina croata residente in Italia, afferma di aver percepito, a seguito di domanda presentata il 20/9/2019, la prestazione del reddito di cittadinanza dall’ottobre 2019 al marzo 2021, e di aver ricevuto in data 18/7/2021 comunicazione Inps di revoca della prestazione motivata da “Comunicazione dal Comune della mancanza del requisito di residenza (art. 2 co. 1 a), 2) L. 26/2019); riferisce di non aver ricevuto riscontro alla propria istanza di riesame, con cui faceva presente di essere residente in Italia dal 1987, cancellata per irreperibilità e poi regolarmente reiscritta all’anagrafe del Comune di Beinasco dal 2014, e di aver ricevuto comunicazione 20/10/2021 con cui l’Inps le richiedeva la restituzione della somma di € 16.999,45; agisce per ottenere l’accertamento della illegittimità della revoca e della natura non indebita della percezione della somma richiesta in restituzione dall’Inps;
– parte convenuta I.N.P.S. non si è costituita in giudizio;
– la presente azione ha ad oggetto l’accertamento negativo della natura di indebito dell’importo di € 16.999,45, eorgato alla ricorrente nel periodo ottobre 2019 – marzo 2021 a titolo di reddito di cittadinanza, come conseguenza della illegittimità della revoca della prestazione, di cui alla comunicazione Inps 18/7/2021;
– la motivazione della revoca è esposta come segue: “Comunicazione dal Comune della mancanza del requisito di residenza (art. 2 co. 1, a), 2) L. 26/2019)”;
– il riferimento normativo è al DL 4/2019, convertito in legge con modificazioni dalla L. 26/2019: l’art. 2 pone una serie di requisiti che i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza debbono possedere cumulativamente; poichè l’Inps aveva accolto la domanda proposta dalla ricorrente il 20/9/2019, può presumersi la sussitenza di tutti i requisiti tranne quello posto a fondamento del provvedimento di revoca;
– l’art. 2 comma 1 lettera a) DL 4/2019 prescrive che, con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione Europea (…); 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo”;
– la ricorrente, cittadina croata e pertanto di paese UE, ha depositato documentazione realtiva alla sua residenza anagrafica in territorio italiano, e in particolare: certificato di residenza storico rilasciato dalla Città di Torino il 12/8/2021, da cui si evince l’iscrizione della ricorrente in anagrafe il 2/12/1987 proveniente da Split (Jugoslavia), con cancellazione per irreperibilità al censimento il 6/5/2004; certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Beinasco il 26/11/2021, che certifica la residenza della ricorrente nel Comune dal 29/7/2014 ed è pertanto soddisfatto il requisito della residenza continuativa nei due anni antecedenti la presentazione della domanda, e per tutta la durata in cui la ricorrente ha ricevuto l’erogazione;
– al periodo attestato dal certificato di residenza storico nel Comune di Beinasco deve essere aggiunto quello attestato dalla Città di Torino, riferito allo spazio temporale tra la iscrizione in anagrafe (2/12/1987) e la cancellazione per irreperibilità al censimento (6/5/2004);
– non si ha prova che nel periodo tra il 2004 e la ricomparsa nel Comune di Beinasco nel 2014 la ricorrente sia rimasta in Italia; è comunque sufficiente la somma dei due periodi attestati rispettivamente dal Comune di Torino e da quello di Beinasco per integrare il requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni: la norma infatti non pone limiti temporali alla rilevanza dei periodi di residenza, richiedendo unicamente la continuatività negli ultimi due anni e la residenza complessivamente superiore a dieci anni; irrilevante è pertanto l’assenza di prova che la ricorrente fosse residente in Italia anche nel decennio non emergente dai registri anagrafici;
– deve ritenersi pertanto ingiustificata la revoca della prestazione, e non dovuta la restituzione dlla somma richiesta dall’Inps;
– le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
P.Q.M.
visto l’art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
– accerta l’illegittimità della revoca della prestazione del reddito di cittadinanza disposta dall’Inps con la comunicazione 18/7/2021;
– accerta che l’Inps non ha diritto alla restituzione della somma di € 16.999, 45;
– condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €3.550,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti (omissis), (omissis) e (omissis).
