Il giudice del lavoro, sciogliendo la riserva del 6-4-2023, nel procedimento ex art. 28 legge 300/1970 proposto da (omissis) contro (omissis);
letti gli atti e i documenti di causa, nonché le note difensive autorizzate, tempestivamente depositate dalle parti;
rilevato che la condotta antisindacale denunciata dalla (omissis) ricorrente è consistita nell’avere l’Azienda convenuta emanato l’ordine di servizio n° 02 del 10-2-2023 (comunicandolo all’intero personale mediante affissione nelle bacheche aziendali), concernente la risoluzione per destituzione del rappresentante sindacale aziendale (omissis), prima che la risoluzione stessa divenisse definitiva ed esecutiva, in attesa della pronuncia del Consiglio di Disciplina tempestivamente investito dal lavoratore;
che parte resistente, costituitasi, ha ribadito la legittimità del proprio operato, evidenziando di avere nelle more, in virtù dell’effetto sospensivo dell’applicazione della sanzione espulsiva determinato dal ricorso del lavoratore al Consiglio di Disciplina ex art. 53 ultimo comma allegato A al R.D. 148/1931, emesso altro ordine di servizio, il n° 4 del 16-2-2023, che espressamente ha sospeso l’efficacia del precedente o.d.s. n° 2/2023 e di avere reintegrato in servizio il dipendente, chiedendo perciò dichiararsi cessata la materia del contendere e/o rigettarsi il ricorso per inattualità della condotta;
considerato che la condotta denunciata, oggettivamente antisindacale in quanto già originariamente idonea a ledere l’attività sindacale (attraverso l’estromissione del rappresentante sindacale aziendale da data antecedente alla definitività del provvedimento di destituzione), benchè venuta ora a cessare la perdurante estromissione del (omissis) dal posto di lavoro, è ancora in parte attuale, nella misura in cui, per la completa rimozione dei suoi effetti lesivi, sarebbe stato necessario che parte datoriale non solo sospendesse l’efficacia dello stesso, ma eliminasse dal mondo giuridico l’ordine di servizio n° 2/2023, illegittimamente emesso in quanto la disposizione dell’art. 1 comma 3 allegato A al R.D. 148/1931 va interpretata nel senso che la comunicazione al personale attraverso ordini di servizio appositi deve concernere solo quei provvedimenti in materia di destituzione (come tali comportanti variazioni nell’organico aziendale) divenuti definitivi ed esecutivi, il che non era accaduto nella fattispecie concreta ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 54 dello stesso testo normativo;
che, in particolare, l’attualità della condotta e dei suoi effetti si sostanzia nel fare ancora apparire al personale in servizio il coinvolgimento del sindacalista in fatti di rilievo disciplinare tanto grave da comportarne la destituzione, solo sospesa, destituzione che però allo stato in pari percentuale (50%) potrebbe essere tanto confermata quanto revocata dal Consiglio di Disciplina, con correlato oggettivo
prematuro e potenzialmente perdurante screditamento del sindacato agli occhi
della generalità del personale dipendente;
regolate le spese processuali in applicazione del principio di soccombenza;
P.T.M.
visto l’art. 28 della legge 300/1970, dichiara antisindacale la condotta di (omissis), per come meglio descritta in parte motiva, ordinando alla convenuta di cessare il comportamento illegittimo e di rimuoverne gli effetti mediante affissione, nelle bacheche aziendali, di nuovo
ordine di servizio che annulli e revochi l’ordine di servizio n° 02 del 10-2-2023 (e per conseguenza quello ad esso correlato n° 04/2023), salva successiva emissione di analogo ordine solo laddove sarà emessa una futura pronuncia del Consiglio di Disciplina confermativa di una punizione (degli ultimi tre gradi) nei confronti di (omissis).
Condanna (omissis) a pagare in favore dell’avv. (omissis), ex art. 93 cpc, la somma di EURO 1.500,00 oltre RSG, IVA e CPA per spese e compensi processuali.
Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti.
Taranto, data del deposito