• Home
  • >
  • Tribunale di Taranto, 18/04/2023, n. 913

Tribunale di Taranto, 18/04/2023, n. 913

Massima

Il docente assunto a tempo determinato, che abbia prestato servizio per uno o più anni scolastici, ha diritto all’attribuzione della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione” (cd. Carta del Docente) dell’importo di euro 500,00 annui, così come riconosciuta ai docenti di ruolo dall’art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015.

Supporto alla lettura

CARTA DOCENTE

La Carta del Docente è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prevista dalla L. 107 del 13 luglio 2015, volta a consentire ai docenti di ususfruire dei benefici previsti dalla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, c. 121, della medesima legge (Buona Scuola).

La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari. Inoltre con il D.L. 69/2023, convertito in L. 103/2023, l’accesso alla Carta del Docento è stato esteso anche ai supplenti annuali.

La carta può essere utilizzata per l’acquisto di:

  • libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
  • hardware e software;
  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e  di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
  • titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  • titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  • iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui art. 1, c. 124, L. 107/2015 (Buona Scuola)

Ambito oggettivo di applicazione

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato il 23.1.2023, (omissis), premesso di lavorare alle dipendenze del (omissis) quale docente a tempo determinato e in particolare di avere prestato servizio negli anni scolastici 2020/2021 dal 30.10.2020 al 30.6.2021, 2021/2022 dal 6.9.2021 al 31.8.2022 e 2022/2023 dal 2.9.2022 alla data della domanda con scadenza al 31.8.2023, chiedeva condannarsi il detto (omissis) all’attribuzione della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1 co. 121 l. 107/2015 in misura di euro 500,00 per ciascuno dei detti anni scolastici e all’adozione di ogni conseguente provvedimento atto a garantirne la effettiva fruizione.

Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.

All’odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente, deve esaminarsi l’eccezione, sollevata dal convenuto, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, lamentandosi in ricorso un pregiudizio derivante da un atto correlato all’esercizio di poteri autoritativi al fine di ottenerne la rimozione degli effetti, e così configurandosi in capo all’istante una posizione di mero interesse legittimo.

L’eccezione è infondata, in quanto viceversa nella presente controversia, rivendicandosi il diritto ad un beneficio economico, vengono in questione atti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5 co. 2 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 co. 1 d.l.vo cit.: cfr. (con riferimento a casi analoghi) Cass. Sez. Un. 23.7.2014 n. 16765 e Cass. Sez. Un. 8.2.2011 n. 3032.

Ancora in via preliminare, deve esaminarsi l’eccezione, sollevata dal convenuto, di estinzione del diritto per prescrizione.

L’eccezione è infondata.

Premesso che nella specie trova applicazione il termine breve di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 co. 1 n. 4) c.c., trattandosi di somme che devono essere pagate periodicamente “ad anno o in termini più brevi”, benché con le peculiari modalità attuative previste dalla legge e di cui si dirà oltre, deve evidenziarsi che tempestiva si rivela la notifica del ricorso giudiziale, siccome intervenuta entro il quinquennio decorrente dalla data (1.9.2020) di inizio del primo degli anni scolastici in relazione ai quali il beneficio è stato richiesto.

Nel merito, la domanda è fondata.

L’art. 1 co. 121 l. 13.7.2015 n. 107 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al co. 123, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di (…)”.

Tale beneficio non è stato riconosciuto in favore dell’istante, in quanto docente assunto a tempo determinato.

La norma in esame contrasta tuttavia, in parte qua, con il diritto comunitario.

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999, dispone infatti che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

La Cgue, con ordinanza 18.5.2022 C-450/2021, ha statuito che la clausola “deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del (omissis), e non al personale a tempo determinato di tale (omissis), il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di eur 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di (…)”; e ciò, nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti della denunziata discriminazione, ovvero l’inclusione del beneficio in questione tra le condizioni di impiego, la comparabilità della posizione del ricorrente a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, la differenza di trattamento integrata dal riconoscimento del beneficio solo ai docenti di ruolo e l’assenza di ragioni oggettive giustificanti tale differenza di trattamento.

Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro citato ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno: cfr., tra le altre, Cass. 16.7.2020 n. 15231.

Resta a questo punto da evidenziare che la domanda attorea deve qualificarsi come di adempimento di una obbligazione pecuniaria di fonte legale e di natura retributiva, siccome diretta a conseguire un vantaggio finanziario consistente in una somma di danaro determinata e certa ab origine, da erogarsi mediante l’utilizzo di una carta elettronica, e funzionale al corretto adempimento della controprestazione lavorativa, il quale implica il diritto-dovere di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle competenze professionali.

Deve pertanto affermarsi il diritto dell’istante di conseguire, in relazione a ciascuno degli anni scolastici di riferimento, lo stesso beneficio riconosciuto ai docenti di ruolo, ovvero l’attribuzione della carta elettronica con le stesse regole di utilizzo assegnate a questi ultimi, prima fra tutte ovviamente la destinazione vincolata della somma annualmente disponibile, e condannarsi il convenuto ad adottare ogni adempimento idoneo a consentirne la fruizione.

Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.

P.Q.M.

dichiara il diritto dell’istante all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condanna il resistente ad adottare ogni conseguente adempimento idoneo a consentirne la fruizione; condanna il resistente a rifondere all’istante le spese di causa, liquidate in euro 800,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. (omissis).

Taranto, 18.4.2023.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi