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Tribunale di Siena, 05/05/2023, n. 206

Massima

In materia di “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” (Carta Docente), istituita dall’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, spetta anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato il beneficio economico di € 500,00 annui, destinato a sostenere la formazione continua e a valorizzare le competenze professionali.

Supporto alla lettura

CARTA DOCENTE

La Carta del Docente è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prevista dalla L. 107 del 13 luglio 2015, volta a consentire ai docenti di ususfruire dei benefici previsti dalla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, c. 121, della medesima legge (Buona Scuola).

La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari. Inoltre con il D.L. 69/2023, convertito in L. 103/2023, l’accesso alla Carta del Docento è stato esteso anche ai supplenti annuali.

La carta può essere utilizzata per l’acquisto di:

  • libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
  • hardware e software;
  • iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e  di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
  • iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
  • titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
  • titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
  • iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui art. 1, c. 124, L. 107/2015 (Buona Scuola)

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo.

(omissis)

(difesa dall’avv. (omissis))

a mezzo ricorso depositato il 17/01/2023

contro

(omissis) delegati (omissis) e (omissis))

esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 10-11, letterali):

Piaccia all’adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:

1. accertare e dichiarare che l’art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all’interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e per l’effetto;

2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni
scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l’effetto;

3. condannare, pertanto, il (omissis) a riconoscere in favore della ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 3.000;

4. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario;

In via Istruttoria (…)”.

Il (omissis) si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 4, letterali): “respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.

*

All’udienza 05/05/2023, nella causa n. 47/2023 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro, coadiuvato dalla dott.ssa (omissis) dell’Ufficio per il

Processo:

per la parte ricorrente, l’avv. (omissis) in sostituzione dell’avv. (omissis);

per il (omissis) il funzionario delegato (omissis).

Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.

L’Amministrazione, atteso il recente intervento del Giudice del Lavoro di Taranto (ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis cpc del 24/4/2023 in causa n. 8514/2022 rgl) chiede sospendersi il processo.

Parte ricorrente si oppone.

Il giudice tenta la conciliazione della causa.

Si dà atto del fallimento del tentativo.

Discussa la causa il giudice all’esito pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Motivi della decisione.

Il/la docente ricorrente

durante l’/gli anno/i scolastico/i

elencati in ricorso p. 1, cfr. doc. 1 ric.

2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

ha prestato servizio alle dipendenze del (omissis) in forza di plurimi fino al termine delle attività e da documentazione prodotta dal ricorrente.

Afferma il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall’art. 1 l. 2015/n. 107 per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, negatogli/le dall’Amministrazione convenuta.

*

Eccezione preliminare di appartenenza del/la docente al personale ATA: infondatezza.

Il/la docente ricorrente risulta appartenere al personale (omissis).

Per l’Amministrazione scolastica con il riconoscimento del beneficio a personale tecnico-amministrativo ne risulterebbe stravolta la funzione, trattandosi di personale non correlato all’esercizio della funzione docente.

Se certamente possa apparire più problematico il riconoscimento al personale ATA del beneficio, finalizzato a sostenere “la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, l’ordinamento ne consente l’inserimento nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di personale docente e, come tale, l’interessato/a, ove abbia svolto come nel caso concreto funzione contrattualizzata di docente appare meritevole del beneficio, pena discriminazione non consentita da razionale motivo.

*

L’art. 1, co. 121, l. cit. “istituisce”, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, (…) nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il (omissis), a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché’ per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne’ reddito imponibile”.

Aggiunge il co. 122: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il (omissis) con il Ministero dello finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, nonché’ le modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.

Infine, il co. 124 sottolinea, tra altro, che “nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.

In attuazione del co. 122, cit., il d.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 ha disposto, all’art. 2, che l’importo di € 500,00 annui al titolo in questione possa essere erogato solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, periodo di formazione e prova”.

Coerente la nota ministeriale n. 15219 del 15/10/2015, nel ribadire che la Carta Elettronica docenti è assegnata esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato.

Con il successivo d.P.C.M. del 28/11/2016, “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari” (art. 3).

*

Alla formazione, definita “leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” erano dedicati già gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, essenzialmente quale “formazione in servizio”, concepita come obbligo dell’Amministrazione “a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e speculare diritto “in quanto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”, un diritto che non sopporta esclusioni, distinzioni, discriminazioni e si attua attraverso percorsi e strumenti molteplici, tra i quali annoverarsi anche la Carta Docente.

L’art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, promuove “l’aggiornamento”, a “diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso e’ inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.

2. L’aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell’ambito del circolo didattico, dell’istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all’articolo 287.

3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l’organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l’autoaggiornamento e l’aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell’andamento didattico del circolo o dell’istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.

Anche in questo caso, una platea ampiamente inclusiva, ed un espresso riconoscimento normativo, legislativo, all’”autoaggiornamento”, del quale la Carta Docente rappresenta efficace momento di espressione.

E con taglio specificamente orientato alle lavoratrici e lavoratori a tempo determinato, la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, con la clausola 6, al co. 2, prevede che, “nella misura del possibile”, i datori di lavoro “dovrebbero agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, inserendosi anche la Carta Docente tra queste opportunità.

L’art. 14 della Carta 18/12/2000 dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, cit., eleva “ogni persona” a titolare del diritto, tra altri, “alla formazione professionale e continua”, e anche la Carta Docente ne costituisce mattoncino di edificazione.

*

Il/la docente ricorrente, escluso/a, dalla assegnazione della c.d. Carta Docente, deduce e argomenta pertanto la illegittimità discriminatoria della negazione perseguita del (omissis).

*

Della questione è stato, di recente, investito il Consiglio di Stato, che a mezzo sent. n. 1842 del 16/3/2022 in riforma della sent. del TAR Lazio, Sez. Terza Bis, 2016/n. 7799, ha annullato gli atti impugnati dalle docenti e dai docenti ricorrenti, osservando che la sentenza appellata ricostruisce “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”. “Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo a causa dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e sia, tanto più, con il principio di buon andamento della P.A. che si scontra con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che nell’interpretare le norme istitutive della Carta Elettronica docente di cui all’art. 1, co. 121 ss. l. 2015/n. 107 occorra tener conto anche delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, che pongono a carico della P.A. l’obbligo di fornire strumenti, risorse e opportunità, che garantiscano la formazione in servizio, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato.

Il Consiglio di Stato ha pertanto annullato gli atti impugnati, specificamente il d.P.C.M. 23/9/2015 n. 32313, cit., e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15/10/2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dalla assegnazione della cd. “Carta del docente”, “stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost” (p. 24 sent.).

Il supremo organo della Giustizia Amministrativa ha espressamente accantonata, per assorbimento, la questione della conformità della esclusione controversa alla normativa dell’Unione Europea (loc. ult. cit.).

Sul tema, di recente è intervenuta la Corte di Giustizia sesta sezione, con ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, che investita della problematica concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato:

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del (omissis), e non al personale docente a tempo de, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

Il (omissis) non ha contestato in fatto l’allegazione del/la ricorrente, né allegato alcun elemento che possa giustificare un diverso trattamento dei docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato, limitandosi essenzialmente a richiamare l’enunciato normativo legislativo e l’interpretazione offertane dalla normativa secondaria.

*

Quanto alla introduzione, da parte dell’Amministrazione convenuta, di una sorta di decadenza ontologica dal diritto – in quanto strettamente correlato il beneficio ad una annualità scolastica, o al più alla successiva, altrimenti vanificandosi la imprescindibile funzionalità formativa – può obiettarsi che in tal caso assisteremmo, inammissibilmente, alla imposizione di una causa estintiva di un diritto attribuito per legge (art. 1, co. 121, l. 2015/n. 107) al di fuori di qualsiasi originaria previsione normativa, e al verificarsi di una decadenza alla quale ha dato causa la stessa Amministrazione debitrice con il proprio consolidato orientamento negativo.

In quanto soggetto non beneficiario, il/la docente interessato/a non avrebbe potuto provvedere alla attivazione della Carta ex art. 5 co. 1, dPCM 28/11/2016 cit., provvedendo a registrarsi sull’applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all’art. 3, co. 3 (contrariamente a quanto sostenuto, ad es., da Trib. Ancona 6/2/2023, rgl 2022/n. 1153).

DPCM che disciplina meramente “le modalità di assegnazione e di utilizzo della «Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», di seguito denominata «Carta».

Il co. 122, dell’art. 1, l. 2015/n. 107, demanda infatti a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il (omissis) e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, “la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.

La previsione del co. 6 dell’art. 6 (“6. Le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) non sembra pertanto potersi leggere come introduttiva di una decadenza, implicita, di un diritto attribuito per legge.

L’istituto della prescrizione già assolve alla funzione di deterrente e limita il mancato tempestivo esercizio del diritto.

Del resto, propugnare simile rigorosa interpretazione decadenziale, condurrebbe alla dilagante proposizione di domande risarcitorie, con un primo effetto immediato in termini di aumento dell’onere delle spese legali per la parte soccombente riconducendo la causa al valore indeterminabile ancorché, riconosciamo, di bassa complessità: dagli attuali € 258/321, per causa di valore fino ad € 1.100,00, e dagli attuali € 1.030/1.314 per causa di valore fino ad € 5.200, a seconda si ritenga di individuare 3 o 4 fasi processuali, si passerebbe agli € 3.689/4.629, con scarso vantaggio erariale.

La valutazione del danno, che procederebbe ampiamente su base equitativa, non potrebbe poi discostarsi di molto annualmente dal medesimo importo della Carta Docente, per non parlare della possibilità, non remota, di argomentate ricostruzioni di danni patrimoniali e soprattutto non patrimoniali, per effetto della discriminazione subita, di incalcolabile valore.

Pertanto, il riconoscimento del beneficio “ora per allora”, dal contenuto importo noto, ragionevolmente dissuade dall’anelito punitivo di chi non avrebbe chiesto la Carta a suo tempo. Infatti la persona interessata sarebbe andata incontro, in ipotesi superata la obiettiva impossibilità della domanda nelle forme dovute, a uno scontato diniego – quel diniego che ancora oggi, nonostanti gli autorevoli interventi giurisprudenziali europei e nazionali, contribuisce ad inflazionare la giurisdizione – e comunque ha subito un trattamento discriminatorio oggi sostanzialmente indennizzabile con modesto importo.

Non sembra potersi condividere l’assunto (così Trib. Ancona 6/2/2023, rgl 2022/n. 1153, cit.) che “la pregressa perdita” del diritto non possa essere utilmente invocata a fini risarcitori, “in quanto non imputabile ad un inadempimento dell’Amministrazione”, Amministrazione che più che attuare un inadempimento ha impedito e negato, come impedisce e nega tutt’oggi in radice qualsiasi diritto.

P.Q.M.

accerta il diritto del/la ricorrente – (omissis) – all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e condanna il (omissis) alla corresponsione in favore del/la docente ricorrente dell’importo nominale complessivo di euro di € 500,00 per ciascuna annualità per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della l. 2015/n. 107, oltre interessi legali.

Condanna il (omissis) convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.030,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro minimo per studio, fase introduttiva e per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, oltre € 49,00 per spese (c.u.), con distrazione in favore del/dei procurator/i antistatario/i.

Siena, 05/05/2023

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