Massima

In tema di opposizione a pignoramento presso terzi per crediti esattoriali, la prescrizione è quinquennale ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c., escludendo il termine decennale o l’effetto novativo del ruolo iscritto, conformemente all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione. La notifica delle cartelle esattoriali effettuata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo servizio postale è ritenuta valida e regolare. Inoltre, le somme derivanti da indennizzo risarcitorio (non da rapporto di lavoro) o pensione di invalidità, qualora confluiscano in un conto corrente non esclusivamente alimentato da tali fonti, perdono il loro carattere di impignorabilità assoluta e sono pertanto aggredibili per il recupero del credito, comportando l’accoglimento parziale dell’opposizione limitatamente ai crediti prescritti.

Supporto alla lettura

Pignoramento presso terzi

Attraverso il pignoramento presso terzi, il creditore può espropriare un rapporto giuridico obbligatorio intercorrente fra il debitore ed un terzo. L’espropriazione presso terzi può infatti avere ad oggetto:

  • crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo (fattispecie la più ricorrente e alla quale si farà nel prosieguo riferimento), oppure
  • cose mobili di proprietà del debitore che il creditore procedente ritiene si trovino in possesso di un terzo.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso:

1. che (omissis) si attivava per il recupero della somma complessiva dal sig. (omissis) pari ad € 197.083,73 notificando in data 25/9/2014 personalmente al debitore gli avvisi di intimazione di pagamento relativi alle seguenti ventuno cartelle ( doc. 34 convenuto)):

1. cartella n. (omissis) portante la somma di € 6.661,30;

2. cartella n. (omissis) portante la somma di € 1.023,94;

3. cartella n. (omissis) portante la somma di € 3.468,48;

4. cartella n. (omissis) portante la somma di € 4.703,02;

5. cartella n. (omissis) portante la somma di € 9.613,37;

6. cartella n. (omissis) portante la somma di € 19.612,03;

7. cartella n. (omissis) portante la somma di € 3.529,41;

8. cartella n. (omissis) portante la somma di € 1.461,42;

9. cartella n. (omissis) portante la somma di € 1.163,97;

10. cartella n. (omissis) portante la somma di € 137,79;

11. cartella n. (omissis) portante la somma di € 5.268,32;

12. cartella n. (omissis) portante la somma di € 63.773,35;

13. cartella n. (omissis) portante la somma di € 329,16;

14. cartella n. (omissis) portante la somma di € 1.267,49;

15. cartella n. (omissis) portante la somma di € 67.726,14;

16. cartella n. (omissis) portante la somma di € 66,09;

17. cartella n. (omissis) portante la somma di € 1.279,48;

18. cartella n. (omissis) portante la somma di € 716,06;

19. cartella n. (omissis) portante la somma di € 434,15;

20. cartella n. (omissis) portante la somma di € 704,32;

21. cartella n. (omissis) portante la somma di € 9,32;

1.2. che (omissis) procedeva con pignoramento presso terzi nei confronti del sig. (omissis) e della ove il sig. (omissis) risulta titolare di conto corrente. Tale atto veniva notificato al sig. (omissis) in data 20/3/2015 e ritirato il 30/3/2015 (doc. 2 e 3 convenuto);

– a seguito di tale notifica il sig. (omissis) chiedeva la possibilità di raggiungere un accordo sulla somma pignorata in sede giudiziale;

– fallite tali trattative (omissis) procedeva con la notifica di nuovo atto di pignoramento presso terzi, con fissazione di udienza il 16/6/2015 nanti il Tribunale di Savona (doc. 4 convenuto) nella procedura esecutiva RGE 618/2015 nanti il Tribunale di Savona;

1.3. che a tale procedura si opponeva il debitore sostenendo la mancata notifica delle cartelle esattoriali di pagamento e/o la mancata produzione delle stesse e delle relative relate di notifica; rilevava, inoltre, la nullità dei notificati atti di intimazione di pagamento per difetto di indicazione del responsabile del procedimento e per assenza della notifica degli atti presupposti, le cartelle di pagamento; eccepiva la prescrizione di molti pretesi crediti erariali vantati da (omissis), l’avvenuto pagamento di alcune di tali pretese e che alcuni avvisi di liquidazione o avvisi di accertamento mai fossero stati notificati allo stesso.

Osservava poi, sotto altro profilo, che sul conto corrente oggetto del pignoramento risultano depositate somme costituenti indennizzo risarcitorio ottenuto a seguito di grave incidente stradale che comportava un’invalidità lavorativa del (omissis) nella misura del 100%, oltre a quanto erogato dall'(omissis) a titolo di pensione di invalidità civile e che pertanto quanto sul conto corrente risulta essere necessario per le sue esigenze vitali minime e per far fronte alle costose cure mediche;

1.4 che venivano prodotti gli avvisi di ricevimento/deposito relativi a 14 cartelle esattoriali ( doc. da 6 a 19 compresi parte convenuta, trattasi delle cartelle sottolineate nell’elencazione di cui al paragrafo 1.1.)

2. Tutto ciò premesso le domande di parte attrice opponente possono essere accolte solo in parte nei limiti che seguono.

2.1. Innanzitutto vanno considerate le 7 cartelle per le quali (omissis) non ha dato prova dell’avvenuta notifica: si tratta delle cartelle più risalenti per un importo pari ad euro 30.460,94. Rispetto alle stesse l’opposizione andrà accolta non essendovi la prova della definitività dell’accertamento tributario ovvero della interruzione della prescrizione.

2.2. Quanto alle rimanenti 14 cartelle (tre delle quali portano da sole l’importo totale di oltre 154.000,00 euro doc. 6, 10 e 13) va innanzitutto verificata la problematica della regolarità della notifica a mezzo del servizio postale, di cui l’(omissis) ha dato prova con la produzione dei documenti da 6 a 19 da cui risulta che tutti gli avvisi di ricevimento depositati, così come gli avvisi di deposito, risultano debitamente compilati e sottoscritti.

L’attore contesta innanzitutto la regolarità e correttezza della procedura di notificazione delle cartelle di pagamento effettuate a mezzo posta, in quanto sarebbero nulle le notifiche degli atti esattoriali a semplice mezzo posta.

In merito a tale doglianza, non può che ribadirsi quanto già deciso con ordinanza istruttoria nel corso del presente giudizio: in particolare si osserva che le modalità di cui si avvale l’agente della riscossione per la notifica dei propri atti sono normativamente previste dall’art. 26 DPR 602/1973, il quale accorda la possibilità ad (omissis) di notificare tramite ufficiali giudiziari, dai messi comunali oppure da servizio postale, tramite l’invio della cartella in plico chiuso con raccomandata a/r.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la regolarità e legittimità delle notifiche effettuate dagli agenti della riscossione a mezzo del servizio postale (ex pluribus tra le più recenti: Cass. 6395/2014 secondo cui: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.” confermata da Cass. 4567/2015 e Cass. 20918/2016) pertanto, le cartelle di pagamento sono state correttamente notificate al ricorrente, che non ha proposto opposizione nei termini di legge, e nessuna censura può essere avanzata nei confronti dell’agente della riscossione.

3. Molto più delicato è il profilo della prescrizione, espressamente eccepita dal ricorrente.

3.1. E’ intanto pacifico che l’atto di interruzione della prescrizione è rappresentato dalla notifica degli avvisi di cui al doc. 34, notifica avvenuta in tutti i casi personalmente a mani proprie del destinatario (omissis).

Tali avvisi – espressamente richiamati dall’atto di pignoramento – sono stati ricevuti dall’opponente il 25.09.2014: (omissis) ha prodotto in giudizio (oltre a copia dei preavvisi stessi e della relativa notifica doc. 34) gli estratti di ruolo (documenti da 20 a 33 compresi) recanti la data di notifica delle cartelle, e – come già sopra indicato -per 14 cartelle gli avvisi di ricevimento (documenti da 6 a 19 compresi).

3.2. Ciò premesso dai documenti appena citati risulta però essere maturata prescrizione di circa la totalità dei crediti, in quanto per tutti detti crediti NON sono intervenuti idonei atti interruttivi della prescrizione, dal momento che, pur essendo le notifiche di tutte le cartelle/estratti di ruolo avvenute entro i 5 anni dall’anno di riferimento del tributo/contributo (IRAP IRPEF (omissis)) ovvero dalla erogazione delle sanzioni del C.d.S. ( se a queste si riferiscono gli avvisi del comune di Stella), il successivo atto interruttivo (che deve essere identificato nell’invio dell’intimazione di pagamento) che ha preceduto il pignoramento oggi impugnato NON è intervenuto nel termine quinquennale di prescrizione breve che caratterizza tutte le pretese dello Stato o degli Enti locali ( sul punto, oltre al combinato disposto degli articoli 209 C.d.S. e 28 l. 689/81, può osservarsi come per tutti i tributi, per loro insita fisiologia, non possono che appartenere a quei debiti che devono essere pagati “… ad anno o in termini più brevi …”. Da ciò consegue la piena operatività dell’art. 2948 n. 4 c.c. e l’esclusione del più generale principio espresso dall’art. 2946 c.c.).

3.3. Naturalmente la sopra riportata conclusione ha quale premessa l’adesione all’orientamento (definitivamente sancito da Cassazione Civile a Sezioni Unite, nella sentenza 23397/2016, ma cui questo Tribunale aveva aderito nella Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. 22/9/2016 resa nel procedimento 5023/2014) dell’applicazione, per i crediti tributari, del termine prescrizionale indicato dall’art. 2948 n. 4 c.c. anziché di quello decennale.

Sul punto, rispetto al quale pare superfluo richiamare le motivazioni meglio espressa dalla Suprema Corte, che ha confermato un filone di pronunce di notevole rilievo, cui questo tribunale aveva già aderito, si osserva che, benché suggestiva, non può accogliersi la tesi del difensore di (omissis) secondo cui la pronuncia della suprema Corte “non esaurisce le questioni connesse all’esistenza di un diritto della riscossione e della sua prescrizione, in quanto, seppure esclusa l’applicazione dell’actio iudicati, la prescrizione decennale di tale diritto appare sostenibile sotto ben altro e diverso profilo”, profilo che sarebbe legato ad una “novazione” che il credito subirebbe con la formazione di nuovo titolo esecutivo costituito dal ruolo sottoscritto dal titolare dell’Ufficio o da un suo delegato, notificato al debitore mediante la cartella di pagamento.

Con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, in cui lo stesso si trasfonde, si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell’ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie e che, in assenza di espressa previsione per l’azione di riscossione, si prescriverebbe in dieci anni.

A sostegno della tesi interpretativa rappresentata richiama il disposto degli artt. 19 e 20 del D.Lgs.112/1999, previsioni dalle quali emergerebbe come il legislatore abbia espressamente individuato nel termine di dieci anni la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all’(omissis).

In realtà la lettura egli articoli citati fa emergere come gli stessi siano destinati a disciplinare il limitato ambito dei rapporti tra ente pubblico e concessionario per la riscossione e non se ne possa affatto trarre conclusioni relative ai crediti oggetto di riscossione da qualunque fonte derivati.

Inoltre è evidente che – nell’ottica di economicità dell’azione della P.A. che pare informare l’istituito del c.d. “discarico” – il riferimento al termine decennale è volto unicamente a indicare un termine massimo, oltre il quale la ripresa dell’esecuzione, con il riaffidamento, sarebbe del tutto priva di senso.

Infine erra parte convenuta laddove sostiene che la Suprema Corte si sarebbe occupata unicamente del profilo dell’applicabilità dell’art. 2953 c.c., dal momento che la stessa rilevanza di tale problematica emerge in forza della pacifica esistenza di termini brevi di prescrizione quinquennale, in mancanza dei quali tutto il ragionamento sarebbe privo di utilità.

Quanto al profilo, è vero non esaminato né deciso dalla Corte, dell’individuazione del termine di prescrizione del rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo, che abilita l’Agente della riscossione all’esercizio dell’azione di recupero coattivo, si richiamano le considerazioni già fatte, in ordine alla piena operatività dell’art. 2948 n. 4 c.c., rispetto al quale si sottolinea che la caratteristica della periodicità non può essere circoscritta (come pure in alcune occasioni è stato affermato) alla sola categoria delle imposte locali. In effetti, tanto per le imposte locali quanto per quelle erariali, il debito sorge annualmente per espressa previsione di legge. Nemmeno può dirsi che l’obbligo della dichiarazione a cui sono tenuti i contribuenti, ovvero le attività di accertamento dell’ente impositore, siano fattori atti a negare il carattere della periodicità di cui sono dotate le obbligazioni tributarie. Tali elementi rappresentano, al più, dei parametri per la determinazione del “quantum debeatur”, ma non incidono circa la natura di tale peculiare rapporto. Infine, l’obbligo posto a carico del concessionario della riscossione di conservare copia delle cartelle esattoriali trasmesse ai contribuenti per il solo periodo di cinque anni, conferma e sostiene l’applicazione, per i crediti tributari, del termine prescrizionale indicato dall’art. 2948 n. 4 c.c. anziché di quello decennale.

3.4. Dalla applicazione del termine di prescrizione quinquennale discende che devono considerarsi prescritti tutti i crediti portati da cartelle esattoriali la cui notifica è avvenuta in data anteriore al 25/9/2009 ovvero tutte le cartelle dalla numero 1. alla numero 16. della elencazione di cui al primo paragrafo della presente sentenza, stante che l’ultima ad essere notificata risulta notificata in data 12 giugno 2008; mentre si deve rigettare la presente opposizione per le rimanenti 5 cartelle (numeri dal 17 al 21 della elencazione di cui al primo paragrafo) portanti l’importo totale di euro 3.143,33 ( € 1.279,48 + € 716,06 + € 434,15 + € 704,32 + € 9,32).

4. In relazione a detto importo permane l’interesse a stabilire se la somma pignorata sul conto del (omissis) sia o meno pignorabile.

Secondo l’indirizzo prevalente, condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, quando le somme di denaro vengono versate su un conto corrente o su di un libretto postale, perdono la loro peculiarità, confondendosi con il restante patrimonio dell’esecutato.

Secondo altro orientamento se il conto viene alimentato unicamente da ratei pensionistici gli stessi non perderebbero la loro natura privilegiata.

Tuttavia, non è questo il caso, affermando la stessa parte debitrice che sul conto corrente pervenivano altre somme riguardanti l’indennizzo a seguito di sinistro. Risulta, pertanto, certo che il conto corrente pignorato non è alimentato unicamente dai ratei di pensione di invalidità.

Quanto all’indennizzo “La parziale impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego sancita dall’art. 545 cod. proc. Civ., essendo disposizione intesa a tutelare la fonte esclusiva di reddito del lavoratore subordinato, non è suscettibile di interpretazione analogica; deve pertanto escludersi che l’indennizzo dovuto da una società assicuratrice privata al lavoratore per infortunio sul lavoro, ancorché in virtù di una polizza stipulata dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo contrattuale, rientri nella previsione di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 345 cod. proc. Civ., con la conseguenza che tale indennizzo non può ritenersi, neanche in parte, esente da pignoramento.” Cass. n. 11345 del 09/10/1999, così confermandosi che in tema di assicurazione contro i danni non vale il regime di impignorabilità assoluta che assiste le somme erogate in virtù di un contratto di assicurazione sulla vita (Cfr. anche Cass. n. 13342 del 19/07/2004)

5. Le spese di lite devono essere interamente compensate fra tutte le parti, in ragione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando,

in parziale accoglimento della domanda proposta da (omissis)

dichiara la parziale illegittimità – quanto al credito eccedente euro 3.143,33 – del  pignoramento presso terzi notificato a (omissis) in data 28 maggio 2015, per intervenuta prescrizione di detto credito;

RIGETTA ogni ulteriore e diversa domanda.

COMPENSA interamente fra le parti le spese di lite.

Savona, 28 luglio 2017

Allegati

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