(omissis)
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“In via principale, rigettare tutte le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti; in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell’Amministrazione, dichiarare in ogni caso l’intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente nei limiti prescrizionali quinquennali eccepiti, senza riconoscimento di interessi legali o, in subordine, in ogni caso con divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese del presente giudizio o, in subordine, compensazione delle stesse per i motivi esposti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 marzo 2023 (omissis), come sopra rappresentata, conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere attualmente dipendente del Ministero convenuto in forza di un contratto a tempo indeterminato dall’1.09.2021 presso l'(omissis) di Casale di Scodosia, e di avere in precedenza prestato servizio in favore dell’Amministrazione resistente con contratti a tempo determinato, nell’a.s. 2018/2019, dal 25.09.2018 al 30.06.2019 per un posto normale, nell’ a.s. 2019/2020, dal 20.09.2019 al 30.06.2020 per un posto normale ed infine nell’a.s. 2020/2021, dal 30.09.2020 al 31.08.2021 sempre per un posto normale, senza mai fruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015.
Si doleva l’attrice della violazione da parte dell’Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell’erronea applicazione dell’art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell’art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, atteso che l’attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l’art. 3 della Costituzione; ancora, parte ricorrente lamentava la violazione degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta all’attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. Si costituiva ritualmente in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, come sopra rappresentato, che resisteva al ricorso, affermando l’insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente e rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all’odierna udienza, mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato direttamente il merito della domanda, rammentandosi che l’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell’importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.” mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all’art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l’assegnazione della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che l’attrice abbia svolto, negli anni scolastici in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l’obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di € 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tali decisioni, che pongono in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell’Amministrazione convenuta – di natura contrattuale – e che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolto in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, ritenendosi sul punto infondata la deduzione da parte dell’amministrazione resistente secondo la quale il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici, ritenendosi sul punto che non possa apporsi in via amministrativa un termine finale di utilizzo del beneficio.
Peraltro, l’art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l’importo eventualmente non utilizzato nel corso dell’anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l’anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all’avvio di quest’ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie recenti decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica, atteso che l’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore dichiarato, che appaiono congrui all’impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 138/2023 promossa da (omissis) contro il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2020/21 relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2) Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei all’avv. (omissis) che si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 1.213,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Rovigo, in data 16 maggio 2023
				