Massima

La sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione operata alla lavoratrice inidonea temporaneamente è illegittima se il giudizio viene riformato dalla Commissione Medica.

Supporto alla lettura

RETRIBUZIONE

La retribuzione costituisce il corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore che ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente a garantire a lui ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Costituzione). In via generale la retribuzione viene determinata liberamente dalle parti, nel rispetto però di un limite minimo, che la giurisprudenza ha individuato nei valori di paga base fissati dai contratti collettivi. Il tfr viene considerato come retribuzione differita. La prescrizione per rivendicare la retribuzione è di 5 anni.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 7/10/2022 (omissis) conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la datrice di lavoro (omissis) spa per sentire accertare l’illegittimità della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro per inidoneità alla mansione e delle conseguenti trattenute sulle retribuzioni risultanti dai cedolini paga di luglio ed agosto 2022 per un totale di € 1.110,33.

A sostegno della sua pretesa evidenziava come il giudizio di totale inidoneità alla mansione espresso dal medico competente in data 4/7/2022 era stato riformato in data 22/8/2022 dall’UOPSAL, che l’aveva dichiarata idonea alle mansioni, sia pure con limitazioni.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso la convenuta evidenziava la correttezza delle trattenute a suo tempo operate in forza del giudizio di inidoneità espresso dal medico competente ed evidenziava, in ogni caso, come tra le parti fosse intervenuta transazione nell’ambito della quale la ricorrente aveva rinunciato a qualsivoglia pretesa in relazione alla controversia qui in esame.

Esperito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione e sentito un teste, la causa veniva decisa all’odierna udienza come da dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata sentenza.

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Il ricorso merita accoglimento.

In punto di fatto è pacifico che alla ricorrente sono stati trattenuti € 570,17 sulla busta di luglio 2022 ed € 540,16 sulla busta paga di agosto 2022, per un totale di € 1.110,33 in forza della sospensione dal lavoro della stessa disposta a seguito del giudizio di assoluta inidoneità alle mansioni emesso dal medico competente in data 4/7/2022.

Altrettanto pacifico è che tale giudizio di inidoneità alle mansioni è stato modificato dall’UOPSAL in data 22/8/2022, a seguito di apposita impugnazione proposta dalla lavoratrice.

Secondo quanto condivisibilmente stabilito da App. Torino, 28-06-2001 “II provvedimento di sospensione del lavoratore a seguito di un primo giudizio medico che aveva ritenuto il lavoratore inidoneo alle mansioni cui era addetto, provvedimento legittimo al momento della sua emanazione, diviene illegittimo fin dall’origine per effetto del giudizio della ASL che riforma il precedente giudizio medico, cosicché, indipendentemente dalla sussistenza o meno della colpa del datore di lavoro (che potrebbe eventualmente venire in considerazione in ipotesi di richiesta di ulteriori danni), la retribuzione spettante al lavoratore per il periodo in cui egli non ha lavorato senza sua colpa deve essere regolarmente corrisposta”.

Si tratta a questo punto di esaminare l’eccezione della convenuta secondo cui la ricorrente avrebbe rinunciato al pagamento delle somme in questione nel verbale di conciliazione sindacale dd. 5/9/2022.

L’eccezione non può essere accolta, dal momento che la controversia cui le parti hanno inteso fare riferimento nel suddetto verbale appare più essere quella delle mansioni e del nuovo orario di lavoro della lavoratrice a seguito del giudizio dell’UOPSAL, che non quella delle pregresse trattenute operate nei mesi di luglio ed agosto.

Né in senso contrario può essere valorizzata la clausola n. 4 del suddetto verbale (“comunque è stata effettuata ampia disamina di ogni possibile ragione di controversia”), dal momento che si tratta di affermazione del tutto generica e priva di inequivoco aggancio alla questione qui in esame.

IN definitiva la convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 1.110,33, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed

eccezione respinta, così provvede:

1) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 1.110,33 a titolo di restituzione trattenute indebitamente effettuate sulle buste paga di luglio ed agosto 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

2) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente – e, per essa, del difensore antistatario – delle spese del giudizio che liquida in € 1.200, oltre iva, cnpa e 15%.

Così deciso in Rovereto il 16 febbraio 2023

Il Giudice

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