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Tribunale di Roma sez. V, 22/06/2022, n. 9978

Massima

Il diritto dell’ex amministratore condominiale al rimborso delle anticipazioni esige la prova rigorosa dell’avvenuto impiego di fondi personali e della specifica pertinenza ad obbligazioni condominiali, senza che a tal fine siano sufficienti generiche indicazioni contabili o il verbale di passaggio delle consegne. Al contrario, il credito per compensi professionali, presuntivamente oneroso, è provato dall’espletamento dell’incarico, con onere del Condominio di dimostrarne l’estinzione. Le eccezioni riconvenzionali del Condominio per mala gestio, infine, sono inammissibili se prive di puntuale dimostrazione dell’inadempimento imputabile all’ex amministratore e del nesso causale con un danno concreto.

Supporto alla lettura

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L’amministratore di condominio, viene nominato dai condomini, e si occupa della gestione dello stabile e dell’esecuzione delle delibere assembleari. Le sue competenze spaziano dalla manutenzione ordinaria alle funzioni di gestione dello stabile, passando per la conservazione dei beni comuni.

Le attribuzioni dell’amministratore sono sia di carattere esecutivo che amministrativo, soggiace alle regole generali dettate in materia di contratto di mandato e le sue principali attribuzioni sono contenute nell’art. 1130 c.c., anche se il regolamento condominiale può contenere ulteriori previsioni al riguardo.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

Con decreto n. (omissis)/2016 (r.g. n. (omissis)/16), emesso il 25.8.2016 e notificato in data 15.9.2016, il Tribunale di Roma, su ricorso di (omissis), ha ingiunto al Condominio nell’edificio di Viale (omissis), il pagamento della somma di Euro 22.080,43 oltre interessi a far tempo dalla scadenza e spese del procedimento, quale ammontare complessivo delle anticipazioni sostenute e dei compensi professionali maturati dal predetto ricorrente in qualità di ex amministratore del Condominio medesimo.

Contro tale decreto, l’ingiunto ha proposto opposizione, sempre innanzi a questo Tribunale, con atto di citazione notificato il giorno 24.10.2016, eccependo, nel merito, la mancata prova del credito per le anticipazioni delle spese sostenute dall’amministratore e l’avvenuto pagamento dei compensi per l’opera prestata pretesi ex adverso, poiché indicati in uscita nei relativi rendiconti, nonché la prescrizione di entrambi i diritti azionati, ai sensi, rispettivamente degli articoli 2956, n. 2, e 2948, n. 4 cod. civ., e chiedendo, perciò, tanto la revoca “e/o” (sic) la declaratoria di nullità, l’annullamento, la declaratoria d’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto quanto la condanna “riconvenzionale” della controparte al risarcimento del danno subito per le negligenze professionali incorse nell’espletamento del mandato (danno quantificato nella somma di Euro 22.000,00, ovvero in quella comunque diversa ritenuta di giustizia).

Costituitosi il 15.03.2017 (udienza di prima comparizione fissata, ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., per il medesimo giorno), il condominio convenuto ha resistito all’avversa opposizione, della quale ha chiesto il rigetto.

Autorizzata, quindi, provvisoriamente, la parziale esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (soltanto, cioè, fino alla concorrenza di Euro 7.244,64), la causa, sulle conclusioni precisate all’udienza indicata in epigrafe, viene in decisione alla scadenza dei termini di legge per lo scambio degli scritti conclusionali e di replica.

Motivi della decisione

L’opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata, mentre la domanda riconvenzionale va integralmente respinta.

1. E invero, da un lato e quanto al credito per le anticipazioni di spesa asseritamente sostenute nell’interesse del Condominio opponente, manca del tutto, in effetti, la prova dell’avvenuto esborso di denaro proprio dell’opposto, rilevato che:

– il diritto di credito per anticipazioni sostenute dall’amministratore si fonda, ai sensi dell’art. 1170 cod. civ., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condòmini, sicché il professionista ha l’onere di provare gli esborsi effettuati nel corso del rapporto gestorio mediante l’impiego di fondi personali – non essendo, a tal fine, sufficienti né l’accettazione, da parte del nuovo amministratore, della documentazione condominiale restituita in occasione del passaggio di consegne, nella quale sia riportato il credito dell’ex amministratore, poiché, non soltanto il rendiconto del mandatario deve essere approvato dalla controparte negoziale mandante (mentre il nuovo amministratore non ha – per la mera natura dell’incarico – alcun potere giuridicamente rappresentativo/dispositivo in tal senso), ma occorre, altresì, che l’assemblea, chiamata ad accettare la contabilità predisposta dall’amministratore, sia in condizioni di poter compiere un puntuale atto ricognitivo di fronte alla specifica posta in questione (che deve, perciò, emergere chiaramente e inequivocabilmente dai prospetti delle voci di debito); mentre il Condominio ha l’onere di provare di aver estinto (tutte quante) queste ultime (e, segnatamente, tutte quelle relative al corrispettivo del mandato gestorio: cfr. Cass. n. 19348/2005n. 3892/2017n. 15702/2020n. 3859/2020);

– nella fattispecie in esame, il convenuto, già ricorrente in monitorio fonda la propria pretesa creditoria, da una parte, sulla delibera dell’assemblea del giorno 18.02.2016, che approva i bilanci relativi agli anni 2012 – 2013 – 2014 e riporta, nel registro di cassa, l’uscita di Euro 14.835,79 sotto la voce “amministrazione c/anticipi a inizio gestione”, e, dall’altra, sull’indicazione a verbale di passaggio di consegne di un credito di Euro 22.345,70 per anticipazioni sostenute nelle precedenti gestioni da lui stesso attuate, senza, perciò, che egli possa affermare di aver soddisfatto il proprio onere processuale, poiché, in primo luogo, l’indicazione nel registro di cassa del presunto credito è generica, riferendosi astrattamente ad “amministrazione c/anticipi a inizio gestione” e non specificando essa distintamente la fonte degli asseriti versamenti effettuati dall’ex amministratore (cioè l’effettivo impiego di fondi personali) né la pertinenza a obbligazioni gravanti sul Condominio (mentre a nulla rileva la mancata impugnazione o revisione della contabilità approvata, con l’effetto, bensì, di accettare il rendiconto delle somme incassate e, rispettivamente, delle spese sostenute dal Condominio, ma non anche di asseverare l’autonomia della provvista, in quanto non proveniente dalla cassa condominiale); in secondo luogo, come già detto, non è sufficiente, di per sé, il verbale di consegna della documentazione contabile al nuovo amministratore (anche a prescindere dalla non corrispondenza tra la somma ivi indicata e quella riportata nel rendiconto e dal fatto che mancano assolutamente i pur richiamati, pretesi allegati giustificativi).

1.1. Dall’altro lato, invece e quanto al vantato credito per compensi professionali, l’onere della prova incombente sul ricorrente in monitorio, ora convenuto in opposizione, può considerarsi soddisfatto, poiché:

– il diritto al compenso per l’opera prestata, che sia stato stabilito nell’offerta o all’atto della nomina e della relativa accettazione, discende dalla natura presuntivamente onerosa del mandato con rappresentanza (e – si ribadisce – è onere del Condominio dimostrare di averlo estinto) ed è ulteriormente asseverato dal verbale di passaggio delle consegne all’amministratore entrante, che concorre, indubbiamente, a dimostrare l’attività svolta da quello uscente;

– per di più, nella fattispecie in esame, oltre alle richiamate evidenze contabili, non vi è contestazione circa la durata dell’incarico svolto dal (omissis) (espletato dal 1998 al 16.7.2014), né il Condominio ha messo in discussione il carattere oneroso dell’incarico o l’ammontare del corrispettivo pattuito o ha saputo indicare risultanze delle registrazioni del libro di cassa e/o del conto corrente condominiale che depongano per un sia pur parziale pagamento delle spettanze avversarie delle quali all’ingiunzione opposta.

1.2. Riguardo, infine, all’eccezione del Condominio circa l’avvenuta estinzione del diritto di credito dell’opposto per il decorso del tempo, la stessa non ha pregio alcuno, poiché, anche opinando con chi (cfr. Cass., 4 ottobre 2005, n. 19348) esclude la ricorrenza (per tutti gli importi richiesti) del requisito della periodicità (che giustificherebbe l’applicazione della prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 n. 4), neppure i termini ancor più brevi stabiliti dall’articolo 2956, n. 2, cod. civ. (prescrizione presuntiva: essa si fonda, com’è noto, sulla particolare natura del credito – per esempio, quello da contratto d’opera intellettuale – e sull’uso di onorarlo pressocché contestualmente all’esecuzione della prestazione e senza il rilascio di quietanza scritta e, se fosse astrattamente maturata, potrebbe essere vinta soltanto o con il deferimento del giuramento decisorio o con l’ammissione, resa in giudizio dal debitore, che l’obbligazione non è stata estinta – cfr. Cass. ord., 25 gennaio 2021, n. 1435 -) potrebbero considerarsi spirati, nella fattispecie, le delibere sulle quali viene fondata la relativa pretesa risalendo, infatti, agli anni 2013 e 2016; il verbale di passaggio di consegne essendo datato 16.7.2014 e il decreto ingiuntivo essendo stato emesso il 25.8.2016.

2. Per il resto e quanto alla domanda “riconvenzionale” proposta dal Condominio per il risarcimento di un danno quantificato in Euro 22.000,00 e imputato a mala gestio nello svolgimento dell’incarico professionale da parte dell’ex amministratore, si deve ritenere sia che le vicende dedotte e i comportamenti a quest’ultimo attributi non integrano un inadempimento imputabile sia che non vi è prova di un danno per il Condominio dagli stessi cagionato.

Infatti, il riferimento al mancato accesso alla contabilità e documentazione contabile non risulta asseverato in alcun modo; i rendiconti relativi agli anni 2009-2010-2011 risultano, invece, approvati con la delibera assembleare 29.5.2013 e quelli relativi agli anni 2012-2013-2014 sono stati forniti al momento del passaggio di consegne; l’esborso all’esito del giudizio che ha visto condannare il Condominio (soccombente a fronte dell’impugnazione di delibera per omessa regolare convocazione di un condomino) al pagamento delle spese processuali, non risulta provato dalla documentazione agli atti (poiché il Condominio allega un semplice preavviso di parcella relativo alle spese legali del giudizio e, quindi, non si ha contezza della motivazione della sentenza riguardo l’importo a cui è stato condannato e dell’imputazione dello stesso alla sola ed esclusiva negligenza di (omissis) – al contrario, anzi, sembra che al predetto fosse pervenuta unicamente la convocazione per lo svolgimento del tentativo di mediazione -); da ultimo, le pretese violazioni e negligenze relative all’appalto dei lavori di recinzione del cortile condominiale non sono addebitabili dell’ex amministratore, poiché, da una parte, la Delib. del 28 ottobre 2013, successiva a quella di autorizzazione dei lavori, attribuiva lo svolgimento delle verifiche tecniche presso il Municipio a un professionista abilitato (cui, conseguentemente, dovrebbero essere imputati gli eventuali inadempimenti); dall’altra, i vizi e le difformità dell’opera realizzata e i danni alle strutture condominiali sono evidentemente riconducibili alla responsabilità dell’appaltatore o, al più, del direttore dei lavori, piuttosto che a negligenza dell’amministratore.

3. Per effetto del parziale accoglimento dell’opposizione (con la revoca del decreto ingiuntivo opposto), le spese processuali del procedimento monitorio debbono rimanere integralmente a carico della parte che lo ha ingiustamente promosso (almeno per quel che concerne il quantum debeatur), mentre quelle del presente giudizio di opposizione vanno liquidate, nella misura stabilita in dispositivo, a carico del Condominio opponente, soccombente principale, per il solo importo per il quale viene pronunziata condanna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta dal Condominio nell’edificio di Viale (omissis), Roma, avverso il decreto ingiuntivo n. (omissis)/2016 (r.g. n. (omissis)/16), così decide:

ACCOGLIE

parzialmente l’opposizione e, per l’effetto,

REVOCA

il decreto ingiuntivo opposto n. (omissis)/2016 (r.g. n. (omissis)/16);

CONDANNA

l’opponente Condominio nell’edificio di Viale (omissis) a pagare a (omissis) la sola somma di Euro 7.244,64, oltre interessi legali dal 16.7.2014 (passaggio delle consegne);

RESPINGE

la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio nell’edificio di Viale (omissis);

DICHIARA

irripetibili le spese del monitorio e

CONDANNA

l’opponente Condominio di Viale (omissis) a rimborsare a (omissis) le spese del giudizio di opposizione calcolate sul solo importo per cui è condanna e liquidate in complessivi Euro 2.750,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Roma il 16 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2022.

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