Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La domanda originariamente proposta da parte attrice ha per oggetto l’accertamento della nullità parziale di due rapporti di finanziamento conclusi da (omissis) con (omissis) s.p.a. (omissis) contratto di finanziamento n. (omissis) di Euro 40080,00 del 6.04.07 della durata di 10 anni mediante cessione del quinto dello stipendio; contratto di finanziamento n. (omissis) di Euro 30720,00 del 6.04.07 della durata di 8 anni mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro – conseguente all’applicazione di tassi usurari, della conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c.. la rideterminazione dei rapporti di dare/avere fra le parti, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
L’atto di citazione indica quale soggetto destinatario della domanda (omissis) (omissis) ora (omissis) ed è stato effettivamente notificato salo a (omissis) (omissis) in liquidazione, la quale si è costituita precisando di essere soggetto diverso da (omissis) ma di avere interesse a contraddire alla domanda quale cessionaria dei crediti rivenienti da entrambi i contratti.
(omissis) deduce la genericità ed infondatezza delle domande di parte attrice.
Il giudice, concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., ha ammesso CTU contabile diretta a verificare il rispetto del tasso soglia ex L. n. 108 del 1996 ed all’esito del deposito della relazione ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
La causa deve essere decisa sulla base della CTU espletata al fine di verificare il tasso effettivo di interesse applicato ai due contratti di finanziamento per cui è causa ed il rispetto del tasso soglia ex L. n. 108 del 1946.
Il consulente, con riferimento al contratto n. (omissis) di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, ha accertato l’applicazione di un (omissis) pari al 16,08% a fronte di un tasso soglia del 14,03 %, riferito alla categoria “prestiti con cessione del quinto dello stipendio” ; con riferimento al contratto n. 28401, di finanziamento contro delegazione di pagamento al datore di lavoro, ha accertato l’applicazione di un (omissis) pari al 13,36% a fronte di un tasso soglia del 19,17%, riferito alla categoria “altri finanziamenti di intermediari non bancari”.
In risposta ad un rilievo di parte convenuta ha precisato che il (omissis) del contratto n. (omissis), senza tenere conto dei costi assicurativi si attesterebbe al 14.03%, quindi al di sotto del tasso soglia, rilevando però che il quesito del giudice richiede l’inclusione di tutte le spese inerenti alla concessione del credito, escluse quelle per imposte e tasse.
Parte attrice ha precisato le conclusioni nel senso della nullità parziale del solo contratto n. (omissis), prestando piena adesione alle conclusioni della CTU.
Parte convenuta invece ripropone le questioni già sollevate nel corso delle operazioni peritali: presunto carattere unitario delle due operazioni di finanziamento, concluse lo stesso giorno fra le medesime parti, dal quale conseguirebbe le necessità di considerarle come un’operazione unitaria e di considerare i costi come cumulativamente riferiti ad un’unica operazione di finanziamento; insussistenza del superamento del tasso soglia sulla base delle Istruzioni della B.D.I. vigenti alla data della stipula, le quali nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio espressamente escludevano le spese pei assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore purché certificate da apposita polizza.
Sulla prima questione è sufficiente rilevare che i due contratti di finanziamento non costituiscono un’unica operazione di finanziamento, bensì due fattispecie autonome e distinte anche sotto il profilo del loro inquadramento nelle categorie di cui al decreto ministeriale e della loro differente durata.
Sulla seconda, questione si osserva, conformemente alla recente Cass. Sez. I -, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017, relativa anch’essa ad un contratto concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della B.D.I., che “Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4. c.p., essendo, all’uopo, sufficiente, che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.” La Suprema Corte ha ritenuto che le Istruzioni della B.D.I., nella precedente formulazione, non imponessero affatto, nella fattispecie al suo esame. l’esclusione delle spese assicurative dal calcolo del T. e soprattutto, cosa che maggiormente rileva nel presente giudizio, che al contrario la loro inclusione, purché fossero correlate alla concessione del credito si deve desumere dalla diretta applicazione della fonte di rango primario.
Nel caso in esame la correlazione di tali spese all’erogazione del credito risulta evidente perché rassicurazione, della quale risulta contraente e beneficiaria la società finanziaria, è richiamata nel contratto di finanziamento, al fine di porre a carico dei mutuatario l’onere del pagamento dei premi.
Per queste ragioni la domanda, con riferimento al contratto di finanziamento n. (omissis) del 6.04.07 è fondata e merita accoglimento. Nessuna contestazione è stata sollevata da parte convenuta rispetto all’importo della domanda restitutoria , che risulta dalla sommatoria delle seguente voci, tutte riportate nel contratto prodotto in atti: Euro 7.013.20 per interessi, commissioni finanziarie ed accessorie, pari rispettivamente ad Euro 3.808,40 ed Euro 6.813,60, spese contrattuali, pari ad Euro 250,00, i premi assicurativi a garanzia del rischio vita ed impiego rispettivamente pari ad Euro 966,24 e 526,54; il totale ammonta ad Euro 19.377,98.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale delle domande di parte attrice:
accerta e dichiara la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. della clausola determinativa degli interessi del contratto di finanziamento n. (omissis) stipulato in data 6.4.2007;
condanna la convenuta (omissis) restituire all’attrice (la) somma di Euro 19.377,98, oltre interessi legali dalla data della domanda;
condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in Euro 210,45 per esborsi, Euro 6000,00 per compensi, oltre IVA, CAP, rimborso spese generali.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2017.
