(omissis)
Visto il ricorso con il quale (omissis) ha chiesto l’adozione di (omissis) maggiorenne, ed in via subordinata ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 294 comma 2 c.c.;
rilevato che con il suddetto ricorso (omissis) ha rappresentato che:
– il 2017 si era unito civilmente con il sig. (omissis) il quale, precedentemente, il 2014, aveva adottato (omissis);
– la decisione del sig. (omissis) di adottare (omissis) era stata presa in comune accordo con lui ed anzi l’intenzione era quella di adottarlo entrambi ma la legislazione dell’epoca non lo consentiva vigendo il generale divieto dell’adozione di un maggiorenne da parte di più di una persona;
– sussistevano ora, invece, tutte le condizioni di legge per l’adozione in quanto esso (omissis) non era genitore del (omissis), aveva compiuto i 35 anni di età, superava di più di diciotto anni l’età dell’adottanda, vi era il consenso sia dell’adottanda che del sig. (omissis) suo genitore adottivo, la legge nazionale dell’ adottando non vietava la procedura e non era possibile ottenere il consenso né della madre naturale, in quanto irreperibile, né del padre naturale in quanto deceduto (anche se non lo si poteva provare per mancanza di una struttura anagrafica nel Paese di origine);
– infine non poteva assumere alcun carattere ostativo neanche la sua omosessualità – altrimenti vi sarebbe stata una palese incostituzionalità – o la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 294 e.e. laddove afferma che nessuno può essere adottato da più di una persona “salvo che i due adottanti siano marito e moglie” perché la norma andava letta come autorizzativa dell’adozione del medesimo soggetto anche in tempi diversi da parte di due persone tra loro coniugate ed esso (omissis), a seguito dell’avvenuta sua unione civile con il sig. (omissis), doveva essere considerato come se fosse coniugato con chi aveva già dato luogo all’adozione;
– la legge 20/5/2016 n. 76 ha infatti stabilito che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le divisioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forma di legge, nei regolomenti nonchè negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche’ alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”
– l’orientamento della giurisprudenza prevalente era nel senso di consentire l’applicazione analogica delle norme del codice civile non espressamente richiamate, come quella di cui al citato comma 2 dell’art. 294, quando si è in presenza della medesima ratio che nella specie era pacificamente sussistente in quanto il divieto di adozione da parte di più di una persona deriva dalla necessità di impedire la creazione di plurimi status familiari tra loro confliggenti, creazione che non si verifica quando l’adozione avviene ad opera di coniugi o di soggetti uniti civilmente;
– la norma di cui al citato art. 294 doveva quindi essere letta nel senso indicato trattandosi dell’interpretazione costituzionalmente orientata e solo nel caso in cui non si fosse ritenuta possibile tale interpretazione la norma doveva ritenersi incostituzionale per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost.
Rilevato che:
– l’adottante (nato il (omissis) ha effettivamente più di trentacinque anni di età e ha più di diciotto anni rispetto all’adottando (nato il (omissis);
– sia l’adottante che l’adottanda hanno dato il loro consenso all’adozione all’udienza del 7/10/2019;
– il genitore adottivo sig. (omissis) ha dato il suo assenso all’adozione (ud. 7/10/2019);
– l’ambasciata (ossia l’ambasciata del Paese di nascita dell’ adottando) ha dichiarato di non essere in grado di fornire alcuna informazione anagrafica e parentale sui genitori naturali dell’adottanda sicchè si verte nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 297 c.c. che consente di pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo;
– il PM non si è opposto all’accoglimento della domanda avendo espresso parere favorevole in data 5 marzo 2020;
Ritenuto che:
– l’interpretazione del comma 2 dell’art. 294 c.c. proposta dal ricorrente è quella corretta perché, come emerge dalla norma medesima, l’unica giustificazione razionale al divieto dell’adozione del medesimo soggetto da parte di più di una persona è ravvisabile nella necessità di impedire la creazione di status personali tra loro confliggenti tanto è vero che il divieto non sussiste nell’ipotesi di adozione successiva da parte di un soggetto coniugato che con chi già ha effettuato l’adozione. In tal caso infatti non si crea alcuno status confliggente perché l’adottato non diviene “figlio” di una pluralità di persone ma solo di due genitori e la medesima situazione, ossia lo status di “figlio” di solo due persone, si viene a creare anche nell’ipotesi che ne occupa di adozione da parte di due soggetti tra loro uniti civilmente sicchè non sussistono ragioni per impedirlo.
D’altro canto il Legislatore con la legge 20 maggio 2016 n. 76 sulle unioni civili non ha né consentito né negato espressamente l’adozione da parte di coppie omosessuali avendo utilizzato sul punto la dizione “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti” il che sta ad indicare che permane l’operatività del disposto dell’art. 294 c.c. che, letto nel senso dianzi indicato, ammette la possibilità dell’adozione anche nella fattispecie oggetto del giudizio.
Si consideri infine che anche la giurisprudenza, già prima del 2016, ha ammesso la possibilità dell’adozione da parte di coppie non legate da vincolo matrimoniale e quindi anche da parte di coppie omosessuali. Sul punto infatti si deve richiamare la nota sentenza n. 12962/16, pubblicata il 22 giugno 2016, con la quale è stata definitivamente confermata l’adozione da parte di una donna omossessuale della minorenne figlia naturale della compagna rendendo così possibile anche l’adozione di minori da parte di coppie omossessuali, possibilità che conferma, a maggior ragione, l’adozione del maggiorenne;
sussistono pertanto tutti i presupposti di legge, per le ragioni sopra esposte;
l’adozione conviene all’adottando, perché consente di formalizzare anche sul piano giuridico un legame affettivo e familiare che di fatto già esiste ed è consolidato, anche con l’acquisizione dei conseguenti diritti di successione rispetto all’adottante;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 291 e ss. c.c., decide che si faccia luogo all’adozione di (omissis), nato a (omissis) il (omissis), da parte di (omissis), nato a (omissis) il (omissis), manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall’art. 314 c.c.
Rieti, 08/03/2020
