RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 10.6.2024, il ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogato dalla società resistente in data 10.01.2024, per giustificato motivo oggettivo assumendone il carattere discriminatorio.
1.1. Per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) aveva prestato la propria attività lavorativa come tecnico impiantista specializzato in favore della (omissis) convenuta, con orario di lavoro dalle ore 8.00 alle 17.00, dal 1.02.2023 al 10.01.2024 in forza di contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di circa 1.329,00 euro;
b) l’attività lavorativa si prolungava sempre, oltre l’orario previsto dal contratto, di circa trenta minuti la mattina per carico e scarico, di due o tre ore la sera nel periodo di maggiore richiesta (Maggio/Ottobre) e di quattro ore il sabato;
c) a partire dal mese di dicembre 2023, era stato costretto a stare a casa a causa di stress e ansia sopraggiunte per la situazione lavorativa a cui era sottoposto, ed in particolare per i turni di lavoro molto serrati e per le importanti responsabilità nella gestione dell’attività produttiva;
d) aveva iniziato un percorso medico assistito di transizione di genere e aveva avvertito l’esigenza di comunicarlo al datore di lavoro mediante una riunione alla quale avrebbero partecipato anche gli altri dipendenti;
e) con mail del 15.12.2023 aveva comunicato il perdurarsi del suo stato di ansia e stress che lo costringeva a rimanere a casa e assentarsi dal lavoro ed aveva richiesto, al suo rientro, l’indizione di una riunione per comunicare la sua scelta di intraprendere il percorso di transizione di genere ed al fine di confrontarsi sul lavoro anche per esprimere la necessità di avere spazi diversi in cui potersi cambiare;
f) tale richiesta venne negata e, proprio quando, la transizione “è divenuta più evidente… l’azienda ha iniziato a assumere a atti e comportamenti discriminatori. Gli atteggiamenti denigratori ai quali era sottoposto il sig. (omissis), la reiezione alle sue richieste per organizzare una riunione al fine di poter comunicare il proprio percorso di transizione di genere e la necessità di avere uno spazio proprio ove potersi cambiare lo avevano portato a doversi assentare dal lavoro per motivi di stress e ansia”.
1.2. Con memoria depositata in data 13.09.2024, si è costituita la società resistente, la quale, opponendosi alle pretese della ricorrente, ha eccepito che:
a) occupava meno di quindici dipendenti;
b) aveva svolto sempre le funzioni di addetto al controllo delle acque e non di “tecnico impiantista specializzato”, con orario di lavoro full time (40 ore settimanali);
c) l’azienda ed i suoi dipendenti avevano saputo solo in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro che il ricorrente stava seguendo un percorso finalizzato al cambiamento di genere;
d) alla fine dell’anno 2023 la Società resistente ha deciso di sopprimere la mansione al tempo assegnata al Sig. (omissis) visto che per la sua semplicità e “routinarietà” era riassegnabile agli altri colleghi, più specializzati;
e) allo stesso fine di ridurre i costi del personale, non aveva neppure rinnovato un contratto di lavoro a termine di (omissis) che era venuto in scadenza a fine luglio 2023.
2. In via preliminare, è necessario verificare se l’atto espulsivo abbia natura discriminatoria.
3. La prospettazione della parte ricorrente non è fondata.
3.1. A tal riguardo, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale, nei giudizi antidiscriminatori “il lavoratore deve provare il fattore di rischio, il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghi e non portatori del fattore di rischio, deducendo una correlazione significativa fra questi elementi che rende plausibile la discriminazione; il datore dei lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione” (così, Cass. 23338/2018; ma anche, più recentemente, Cass. 2606/2023).
3.2. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha individuato, quali circostanze idonee a fondare la natura discriminatoria del licenziamento, la propria transizione di genere.
3.2.1. Tuttavia, la prova per testi svolta in corso di causa, ha permesso di accertare come l’azienda avesse saputo solo in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro che il ricorrente stesse seguendo un percorso finalizzato al cambiamento di genere. In proposito, (omissis) e (omissis) hanno evidenziato rispettivamente come “per quanto posso riferire abbiamo saputo del percorso di cambio di genere del ricorrente solo verso febbraio 2024, in quanto riferitomi dal titolare prima di quel periodo non sapevo nulla e per quanto mi consta neanche i miei colleghi… per quanto posso riferire abbiamo saputo del percorso di cambio di genere del ricorrente solo nell’anno 2024 dopo la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, l’ho saputo parlando in ufficio con i colleghi”.
Priva di rilevanza, appare la mail del 15.12.2023 in considerazione del fatto che in essa non vi è alcun riferimento al percorso di mutamento di sesso intrapreso dalla parte ricorrente, richiamandosi in modo generico la condizione di malattia “causa ansia e stress” e la necessità “di indurre una riunione ufficiale aziendale per ridiscutere gli assetti lavorativi in congruenza con diritti e doveri del lavoratore e dell’azienda per stabilire un equo rapporto bilaterale”.
Le stesse dichiarazioni testimoniali invece consentono di ricondurre l’atto espulsivo nell’ambito del c.d. giustificato motivo oggettivo.
In tal direzione, lo stesso testimone (omissis), confermato da quanto dichiarato anche da (omissis) ha rappresentato come verso la fine dell’anno 2023 la (omissis) resistente aveva deciso di sopprimere la mansione al tempo assegnata al ricorrente “visto che per la sua semplicità e routinarietà era riassegnabile agli altri colleghi, più specializzati”. Più in particolare, ha dichiarato che “Confermo le circostanze relative alla necessità di ridurre i costi con attribuzione delle mansioni svolte dal ricorrente ad altri dipendenti, avendo letto la lettera di licenzamento. Inoltre, a fine anno 2023 la Società resistente aveva deciso di sopprimere la mansione al tempo assegnata al Sig. (omissis) visto che per la sua semplicità e routinarietà era riassegnabile agli altri colleghi, più specializzati, in quanto mi è stata riferita dal titolare ed anche dal consulente del lavoro (omissis). Specifico che nel periodo natalizio il lavoro era calato per l’azienda”.
Particolare rilevanza sia al fine di escludere profili di discriminatorietà del licenziamento per cui è causa sia per supportare, al contrario, la presenza di ragioni organizzative nella sua irrogazione, assume la circostanza, pacifica tra le parti, che anche il contratto a tempo determinato di (omissis) in scadenza al 31.7.2023 non venne rinnovato dall’azienda.
Nelle note di trattazione scritta per l’udienza del 14.1.2025, la parte ricorrente ha rappresentato come sul proprio profilo facebook l’azienda abbia scritto “in questi ultimi anni il nostro lavoro è aumentato, di conseguenza è cresciuto il gruppo ed è giusto farvelo conoscere…in attesa di altri due arrivi! 1 alle manutenzioni e 1 per gli scavi”.
Tali allegazioni, tuttavia, non possono essere oggetto di valutazione in quanto da un lato non sono state supportate da alcuna prova, in astratto possibile attraverso la produzione del relativo documento, e dall’altro sono state oggetto di tardiva introduzione in giudizio dal momento che esse, riconducibili secondo la prospettazione di parte al 23.3.2024, sussistevano prima dell’instaurazione del presente giudizio.
3.3. Di conseguenza, si deve rigettare, in quanto infondata, la domanda della parte ricorrente volta all’accertamento dell’invalidità del licenziamento.
4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle particolarità fattuali sottese alla vicenda in esame.
P.Q.M.
rigetta le domande;
compensa le spese di lite.
