Massima

Nel conflitto genitoriale sulla vaccinazione, quando la volontà espressa del minore maturo coincide con il concorde parere scientifico internazionale e nazionale circa l’efficacia e la sicurezza, il giudice attribuisce al genitore garante il potere di decidere, ponendo al centro il superiore interesse del figlio e la salute pubblica, e smentendo teorie prive di fondamento scientifico.

Supporto alla lettura

Responsabilità genitori

Ai sensi dell’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. La responsabilità dei genitori e dei precettori affonda le sue radici nel più lontano terreno della visione patriarcale elaborata originariamente dai codici del 1865 e del 1942: prima dell’entrata in vigore della Costituzione e della riforma del diritto di famiglia i figli erano assoggettati ad un forte vincolo di sudditanza nei confronti del pater, il quale, disponendo di forte autorità e di una quasi totale libertà di scelta in nome e per conto del figlio minore, rispondeva, parimenti, in maniera più incisiva dell’illecito dello stesso. La figura del precettore, egualmente, rivestiva un ruolo molto più pregnante: considerato quasi una longa manus del genitore a questo erano demandate pienamente talune funzioni genitoriali. Nella mutata moderna visione, il figlio gode di una soggettività piena. Secondo la giurisprudenza più recente, l’età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l’art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l’educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che all’udienza in data 29.9.2021, dopo aver sentito le parti che hanno insistito nelle proprie domande, si è proceduto all’ascolto dei minori (omissis) e (omissis), i quali hanno espresso la volontà di sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Covid – 19; parte ricorrente ha, inoltre, depositato i certificati del medico di famiglia in data 28.9.2021 in cui si attesta che entrambi i minori godono di un buono stato di salute e non presentano segni di alterazioni patologiche di ordine psico – fisico in atto o pregresse tali da controindicare la vaccinazione Covid – 19;

rilevato che l’eccezione preliminare declinata da parte resistente avuto riguardo all’assunta carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario è priva di fondamento atteso che l’intera materia della responsabilità genitoriale rientra nella giurisdizione del G.O. senza che operino distinzioni di alcun genere;

rilevato che è, parimenti, infondata l’eccezione di incompetenza per materia del Tribunale Ordinario in favore del Tribunale per i Minorenni, rientrando il caso di specie nell’ambito di applicazione dell’art. 316 c.c. che, assumendo il caso in cui entrambi i genitori abbiano la responsabilità genitoriale la quale deve essere esercitata di comune accordo, attribuisce al Tribunale Ordinario le controversie aventi ad oggetto il contrasto tra genitori su questioni di particolare importanza, quale la salute;

rilevato, infatti, che il novellato art. 38 disp. att. c.c., che indica espressamente i provvedimenti che rientrano nella competenza del Tribunale dei Minorenni, non richiama l’art. 316 c.c. e statuisce che la competenza del Tribunale per i Minorenni è, comunque, esclusa nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti un giudizio di separazione o divorzio o una controversia sull’esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 316 c.c.; ne consegue che in caso di ricorso ex art. 316 c.c. la competenza spetta al Tribunale Ordinario, come, peraltro, precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 1349/2015 secondo cui: “L’art. 38, primo comma, primo periodo, disp. att. cod. civ. – nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1, della L. 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2013 (art. 4, comma 1, della stessa L. n. 219 del 2012), come nella specie – attribuisce tra l’altro, in via generale, al tribunale per i minorenni la competenza per i provvedimenti previsti dagli artt. 330 e 333 cod. civ. In deroga a tale attribuzione di competenza, quando sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 cod. civ., anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva) deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare ossia al Tribunale ordinario e alla Corte d’Appello”);

rilevato, quanto al merito, che il ricorso, qualificato solo nell’intestazione ai sensi dell’art. 316 – bis c.c. con un evidente errore materiale alla luce di quanto poi esposto nel corpo dell’atto che di seguito richiama correttamente l’art. 316 c.c., sia fondato;

rilevato sul punto che la posizione espressa dalla resistente poggia su concezioni personali suffragate da teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori della comunità scientifica ed in contrasto con gli approdi della scienza medica nazionale ed interazionale;

evidenziato che tale posizione trascura del tutto di considerare: (i) le autorizzazioni alla vaccinazione anti Covid – 19 ai minori dai 12 anni che provengono dall’E.M.A.

(Agenzia Europea per i Medicinali) e dall’A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco) che hanno approvato l’uso dei vaccini sulla base dei dati disponibili che dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età e consentono di definire gli effetti indesiderati “generalmente lievi o moderati” e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della somministrazione; (ii) le esortazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12; (iii) le esortazioni del Comitato Nazionale di Bioetica il quale si è espresso evidenziando che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola;

richiamati, altresì, i numerosi ed univoci approdi giurisprudenziali secondo cui “i quattro vaccini attualmente disponibili per l’infezione da Covid – 19 non sono in fase di sperimentazione perché non può considerarsi tale la procedura di autorizzazione condizionata (cosiddetto Cma, Conditional marketing authorisation) da parte della Commissione, previa raccomandazione dell’Ema; si tratta di uno strumento collaudato che arriva a valle di un rigoroso processo di valutazione scientifica che non consente alcuna equiparazione dei vaccini a farmaci sperimentali” (da ultimo, T.A.R. Trieste, Friuli -Venezia Giulia, n. 261/2021);

rilevato, quindi, che la comunità scientifica nazionale e internazionale concordemente ritiene che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, sia i singoli sia la collettività, con un rapporto rischi – benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione; inoltre, in caso di mancata vaccinazione sussiste, da un lato, un maggior rischio per i singoli (ivi compresi i minori) di contrarre la malattia e, dall’altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo e formativo, oltre che la certa maggiore diffusione dell’infezione e della malattia;

rilevato che dai certificati medici rilasciati dal medico di famiglia dei minori (omissis) e (omissis) emerge che gli stessi godono di buona salute e non vi sono controindicazioni specifiche per la somministrazione del vaccino anti Covid – 19;

rilevato che i minori (omissis) e (omissis), di anni 14, sentiti in udienza, hanno espresso la volontà di sottoporsi al vaccino;

ritenuto, in conclusione, che debba autorizzarsi il padre, quale genitore considerato più idoneo a garantire l’interesse della prole minore, ad assumere da solo la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid – 19;

rilevato che le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

visto l’art. 316, comma 3 c.c.,

P.Q.M.

1) attribuisce al padre il potere di decidere da solo e senza il consenso della madre in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid – 19 ai figli minori (omissis) e (omissis);

2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge.

Si comunichi.

Così è deciso in Parma nella Camera di Consiglio dell’11 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 11 ottobre 2021.

Allegati

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