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Tribunale di Palermo sez. lav., 11/10/2021, n. 3715

Massima

Ai fini del riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti in caso di decesso del lavoratore dovuto a patologia polmonare, il nesso eziopatologico tra la malattia e l’attività lavorativa svolta, anche per lungo tempo in ambienti con esposizione a polveri nocive e cancerogene come una cementeria (con rischi legati a silice, cromo, amianto), può essere validamente accertato sulla base delle conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Supporto alla lettura

MALATTIA PROFESSIONALE

Per malattia professionale si intende una patologia che insorge a causa dell’attività lavorativa, detta anche tecnopatia, presuppone che il rischio sia provocato dall’attività lavorativa in maniera progressiva e da una serie di atti ripetuti nel tempo, infatti è caratterizzata da un’azione lenta sull’organismo, non violenta e non concentrata nel tempo.

Per fare diagnosi di malattia professionale, possono essere considerate anche le cause extraprofessionali che possono avere contribuito all’insorgere della patologia, purché non siano le sole cause ad aver procurato l’infermità. Va distinta dalla comune malattia, che non è di solito correlata al lavoro (es. l’influenza), e va, inoltre, distinta dall’infortunio, che è invece un evento traumatico che interviene durante l’orario di lavoro, in maniera violenta e concentrata nel tempo.

Deve avere due caratteristiche:

  • essere causata dall’esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro, come il contatto con polveri e sostanze nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, o misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute;
  • il rischio deve agire in modo prolungato nel tempo e quindi la causa deve essere lenta.

Una volta fatta la diagnosi da parte del medico, è necessario effettuare la denuncia di malattia professionale all’INAIL, compilando l’apposito modulo predisposto dall’ente, che deve essere compilato dalla persona che fa diagnosi di malattia professionale, può quindi essere il medico di base o il medico competente del servizio di prevenzione e protezione aziendale. Denunciata la malattia, l’INAIL deve certificare o meno la presenza della malattia professionale, quindi il lavoratore viene convocato nella sede INAIL territoriale di competenza per essere sottoposto a visita medica e per iniziare l’iter per il riconoscimento della malattia.

Se viene riconosciuta la malattia professionale, e qualora questa impedisca al lavoratore di tornare a lavorare, l’INAIL corrisponde al lavoratore un’indennità dal quarto giorno successivo alla manifestazione della malattia, così retribuita (l’indennità viene calcolata sulla retribuzione corrisposta al dipendente nel 15 giorni prima dell’evento):

  • 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni;
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione

Se il dipendente ha riportato un danno biologico, l’indennità di malattia professionale cambia e si ha diritto ad un indennizzo Inail tarato sulla base della percentuale di danno biologico.

Ambito oggettivo di applicazione

MEDIANTE LA LETTURA, ALL’UDIENZA DELL’11/10/2021, DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO:

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

◊ dichiara che (omissis) è deceduto per cause riconducibili eziopatologicamente alla patologia polmonare contratta a causa dell’attività lavorativa svolta e condanna, per l’effetto, l’(omissis) a versare alla ricorrente la rendita ai superstiti di cui all’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965;

◊ condanna l’(omissis) a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei suoi difensori ex art. 93 c.p.c., ponendo a carico dell’Istituto anche le spese della CTU come liquidate in atti.

E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:

Con ricorso depositato l’08/11/2019 la ricorrente esponeva che il proprio coniuge aveva contratto durante la propria attività lavorativa una patologia polmonare e che era deceduto il 23/01/2016 in conseguenza di essa, e chiedeva che l'(omissis) fosse condannato alla corresponsione della rendita ai superstiti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 85 e 131.

L’(omissis) si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso.

Espletata una CTU, disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 221, comma 8, del D.L. 34/2020 conv. nella L. n° 77/2020 per come integrato dall’art. 7 del D.L. n. 105/2021 e constatata, alla fissata udienza dell’11/10/2021, la regolare comunicazione del decreto in questione a tutte le parti e la comparizione mediante il deposito di note scritte, la causa è stata decisa con la lettura di questa sentenza.

Alla luce delle conclusioni cui il nominato CTU è pervenuto nel contesto della relazione peritale, deve dirsi ormai acclarato che il de cuius è deceduto a causa della stessa patologia polmonare pacificamente contratta in costanza ed a causa dell’attività lavorativa svolta.

Infatti nelle conclusioni cui il nominato CTU è pervenuto, poi, tanto nel contesto della relazione peritale quanto in occasione dei chiarimenti successivi con cui il perito ha vagliato e risposto alle osservazioni critiche rassegnate dall’(omissis) deve ritenersi accertato che: “che il de cuius (omissis) per circa 36 anni (dunque un periodo lunghissimo) dal 1960 al 1996 (epoca del pensionamento) ha lavorato presso le (omissis); all’epoca dell’assunzione come apprendista, successivamente con varie mansioni: apprendista, insaccatore, addetto ai forni e griglia, operaio con mansioni promiscue, manutentore dei forni di cottura del materiale lapideo, ecc; ne consegue che di certo il Sig. (omissis) è stato esposto alla inalazione di polveri nocive a vario titolo ed alcune anche cancerogene, considerata la scarsa attenzione che all’epoca veniva rivolta alla prevenzione in ambiente lavorativo. Ribadiamo infatti che l’(omissis) è iscritta nel SETTORE CEMENTIZIO (omissis) (come da visura camerale), svolge attività estrattiva delle materie prime e di lavorazione delle stesse ai fini della trasformazione in CEMENTO. Il CEMENTO è un legante idraulico in polvere dalle grandi caratteristiche meccaniche. Si producono cementi naturali e cementi artificiali. Il cemento naturale deriva da MARNE naturali che, dopo essere state addizionate con altri minerali, sono sottoposte a calcinazione, macinazione e cottura per ottenere il prodotto finito” ed inoltre “un tempo il (omissis) veniva addizionato all’(omissis) per la realizzazione di manufatti in cemento-amianto, poi bandito per la sua cancerogenicità. Tutto questo è noto ai medici del lavoro ed ai medici legali ed anche le conseguenze in termini di patologie secondarie a tali esposizioni. Essendo la polvere di cemento irritante per le vie aeree, fino al determinismo di quadri di Broncopneumopatia cronica complicati o meno da Enfisema polmonare. L’esposizione a silice cristallina si verifica in alcune operazioni del ciclo produttivo del cemento quali: la estrazione in cava, la macinazione, lo stoccaggio delle materie prime, la movimentazione, la manutenzione dei forni per la cottura dei materiali che diventeranno cemento. Inoltre la produzione del CEMENTO-AMIANTO un tempo esponeva a tutti i rischi legati all’asbesto. Si aggiunga che le Broncopneumopatie croniche hanno rappresentato nel trentennio 1960-1990 più del 10% dei casi di malattia professionale secondo i dati (omissis) (la silicosi e l’asbestosi il 12.62%) con costituzione di un’alta percentuale di rendite permanenti.Ci permettiamo dunque di dissentire relativamente a quanto contro dedotto dalla Dott.ssa (omissis) risultando praticamente certa l’esposizione al rischio specifico alla luce delle conoscenze scientifiche; inoltre in medicina legale la patologia correlata ovvero la Malattia Professionale va riconosciuta, altrimenti deve essere assolutamente esclusa SENZA ALCUN DUBBIO la causa occupazionale da parte dell’(omissis). Si aggiunga che le lesioni a livello polmonare, strumentalmente accertate, confermano il tipo di esposizione; nella TAC del 18/04/14 ed in quella dell’11/06/14 si evidenziavano, oltre alla nota lesione eteroplasica: “A destra ispessimento a cotenna della pleura, con alcune calcificazioni lamellari, e soffusione fluida saccata modicamente aumentata rispetto al precedente controllo. A destra pressocchè non più evidenziabile il nodulo precedentemente descritto in sede ilare e le aree di atelettasia al lobo polmonare inferiore cui si associa netta riduzione dell’ispessimento peribronchiale. Riduzione del linfonodi tendenti alla confluenza in pacchetti e disomogeneamente iperdensi dopo somministrazione di mdc ev, in sede paratracheale … ilare bilaterale … sottocarenale – pacchetti a colata il maggiore di mm 24.”. Nello specifico è pressoché certa l’esposizione sia a sostanze silicotigene ed irritanti le vie respiratorie che a sostanze cancerogene come il CROMO per la colorazione del cemento Portland. Fino a qualche decennio fa le polveri di cemento erano ad alto contenuto di biossido di silicio e cromo, sostanza notoriamente cancerogena (vedasi Trattato di Medicina del Lavoro (omissis) edizione Piccin), inoltre negli anni di esposizione del de cuius era assai prodotto il CEMENTO- AMIANTO, la cui cancerogenicità e ben nota tantè che l’ estrazione dell’amianto, la sua importazione ed utilizzo sono stati aboliti con la Legge 257/1992. In effetti ai controlli radiologici sono presenti i segni della broncopatia (ispessimento interstiziale) già riconosciuta dall’(omissis) ma anche (omissis), CALCIFICAZIONI (omissis) fortemente suggestivi di esposizione ad (omissis)”.

Tale valutazione, coerente con le risultanze documentali in atti ed esito di una indagine condotta secondo appropriati criteri di valutazione medico-legale, appare interamente condivisibile.

Ciò comporta la condanna dell’a versare alla ricorrente la rendita ai superstiti di cui all’art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sono poste a carico dell’ anche le spese della CTU, come liquidate in atti.


Così deciso in Palermo, all’udienza dell’11/10/2021.

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