(omissis)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare ” concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione”. concretamente adottata;
– che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’ error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
– richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello, impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta
Il fatto e le questioni su cui si è svolto il contraddittorio
Con atto di appello tempestivamente proposto e ritualmente notificato la (omissis) S.P.A. ha proposto appello avverso la sentenza n. 3887/07 del 20.09.2007 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, non notificata, con la quale era stata condannata al pagamento di somma di denaro a titolo di restituzione dell’importo indebitamente incassato a titolo di spedizione delle fatture e in violazione dell’art. 21 co. 8 D.P.R. n. 633 del 1972.
L’appellante ha riproposto le eccezioni processuali e le contestazioni di merito già sollevate in primo grado.
LA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che ogni eccezione sollevata dalla Telecom in primo grado, reiterata in sede di appello e non esaminata in questa sede, appare assorbita dalle considerazioni che seguono in tema di infondatezza nel merito della stessa, anche alla luce del noto intervento della Corte di Cassazione sul tema oggetto del presente giudizio.
Sul merito
Nel merito l’appello va accolto.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione per cui è causa, infatti, la Suprema Corte ha affermato che: “La spedizione della fattura non si presta ad essere ricondotta all’operazione di emissione per il fatto che l’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 reciti che: “La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte”. Posto che in base all’articolo 21, comma 4, e all’articolo 6 della legge IVA, la fattura va emessa nel momento in cui l’operazione commerciale è o si considera eseguita, scopo della disposizione è individuare in quale momento la fatturazione si ha per effettuata: consegna o spedizione- della fattura non costituiscono un segmento della fatturazione, ma il momento fino al quale e prima del quale non si può considerare compiuta. Perciò se le parti si accordano invece nel senso che il pagamento possa essere fatto sia dall’utente dietro ricevimento della fattura che a spese dell’utente e mediante spedizione per posta gli è inviata dal gestore, questa spesa che per contratto deve essere sopportata dall’utente è anticipata dal gestore e così rientra tra quelle cui si applica l’articolo 15 n. 3 della legge IVA” (cfr. Cass. n. 3532/09 ed anche successive conformi n. 3535/09 e 3542/09).
In altri termini, le spese di emissione vanno individuate in tutti gli oneri di natura economica di cui l’emittente deve farsi carico per la produzione materiale e documentale della fattura, mentre i “conseguenti adempimenti e formalità” attengono a tutte le attività successive, prescritte dalla legge, relative al dovere di conservazione della fattura, di annotazione nell’apposito registro, di trascrizione del contenuto contabile nel libro giornale, etc… In nessun caso, secondo la Cassazione, tali spese ed adempimenti successivi ricomprendono le spese di spedizione della fattura, poiché esse attengono ad una fase diversa e, magari, soltanto eventuale, essendo in facoltà dell’utente, destinatario della fattura, chiedere la spedizione della medesima attraverso il servizio postale, ben potendo, viceversa, decidere di ricevere la fattura altrimenti, ad esempio tramite posta elettronica, senza essere gravato dei costi di spedizione del recapito postale.
Tale soluzione, tra l’altro, risulta espressione di un principio generale che trova riscontro in alcune norme di diritto comune del nostro ordinamento, quali l’art. 1196 c.c., secondo cui le spese di adempimento dell’obbligazione sono a carico del debitore, l’art. 1475 c.c., secondo cui le spese del contratto di vendita e quelle accessorie sono a carico del compratore se non è diversamente previsto dalle parti; ed ancora, nell’ambito della disciplina speciale è riconducibile a tale principio il già ricordato art. 15 n. 3 legge I.V.A., secondo il quale sono escluse dalla base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte. In sostanza, secondo l’orientamento della Suprema Corte, che si ritiene di condividere, l’esegesi dell’art. 21 legge I.V.A. consente di individuare e di distinguere ciò che di una fattura entra a far parte della base imponibile soggetta all’applicazione dell’I.V.A. e della rivalsa (ovvero, ex art. 18 legge I.V.A., del diritto del soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibili di addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente) – che riguarda tutto ciò che attiene all’operazione commerciale – da ciò che riguarda solo la fase eventuale della spedizione postale, il cui costo rimane estraneo, sia all’applicazione dell’I.V.A., che della rivalsa.
Ne consegue che, esulando le spese di spedizione della fattura da quelle di emissione della stessa e quindi dal divieto di addebito posto dall’art. 21, le prime possono essere addebitate al cliente sulla base delle clausole contrattuali predisposte nelle condizioni di abbonamento, trattandosi di costi estranei alla base imponibile ed a carico dell’utente, rientrando tra quelli anticipati dall’emittente in nome e per conto della controparte, ex art. 15 n. 3 legge I.V.A.
L’appello va quindi accolto e la domanda esperita in primo grado rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi della tabella A allegata al D.M. n. 140 del 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio d’appello recante r.g.n. 5001/2008 avverso la sentenza 3887/07 del 20.09.2007 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, cosi provvede:
1. accoglie l’appello avanzato e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda avanzata da parte attrice-parte appellata;
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese di giudizio a favore di parte appellante che si liquidano in Euro 150,00 per il primo ed Euro 300,00 per il secondo.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 25 ottobre 2012.
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2012.
