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Tribunale di Nocera Inferiore, 10/02/2011, n. 113

Massima

L’art. 21 del DPR 633/72, che vieta l’addebito al cliente delle spese di emissione della fattura, non si estende alle spese di spedizione, considerate un adempimento successivo alla formazione del documento. Pertanto, è legittima la clausola contrattuale che pone a carico del cliente tali spese, in quanto non configurandosi un significativo squilibrio contrattuale tale da renderla vessatoria, considerato l’irrisorio costo della spedizione in relazione al costo dell’abbonamento.

Supporto alla lettura

CLAUSOLA VESSATORIA

Con l’espressione clausola vessatoria si fa riferimento a clausole inserite all’interno di un regolamento contrattuale, che per il loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di un’altra.

Disciplinata dagli artt. 1341 e 1342 c.c., e, nel Codice del Consumo, dagli artt. 33 e ss. D. Lgs. 205/2006, la loro applicazione varia a seconda della natura dei contraenti:

  • si applica la normativa codicistica nel caso di contratti conclusi tra professionisti o imprenditori (business to business) o tra consumatori (consumer to consumer);
  • si applica la disciplina consumeristica quando uno dei due contraenti sia un consumatore e l’altro un professionista o imprenditore (business to consumer).

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

Svolgimento del processo

Con atto di appello la società appellante, premesso di essere stata citata in giudizio da (omissis) per ottenere la condanna della società alla restituzione della somma richiesta con la bolletta telefonica per il contributo per le spese di spedizione della fattura, che con sentenza n. 2402/05 il Giudice di Pace di Nocera Inferiore aveva accolto la domanda dell’attrice, che tale sentenza era viziata in quanta vi era il difetto di giurisdizione. del Giudice Ordinario, essendo l’oggetto della controversia riferito a somma inserita nella base imponibile della fattura e, quindi, gravata da IVA, con conseguente giurisdizione del Giudice Tributario, che inoltre la domanda dell’attrice era improponibile e/o inammissibile per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, che nel merito non vi era alcuna norma che poneva le spese di spedizione postale a carico del soggetto che emette la fattura, che inoltre l’art. 14 delle Condizioni Generali di abbonamento prevedeva esplicitamente che le spese di spedizione delle fatture sono addebitate al cliente; tutto ciò premesso proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo l’accoglimento dei motivi di appello e pertanto l’annullamento della sentenza emessa dal Giudice di Pace.

Instauratosi il contraddittorio parte appellata non si costituiva nel giudizio di appello. All’udienza del 12.05.2010 la difesa di parte appellante precisava le conclusioni indicate in epigrafe, contestualmente il Giudice assegnava il termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, scaduti i quali, sulle conclusioni di cui all’epigrafe, assegnava la causa a sentenza.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata la contumacia di parte appellata che non si costituiva nel giudizio di secondo grado.

Preliminarmente si deve ritenere regolarmente instaurato il rapporto processuale tra le parti, anche in riferimento alle rispettive legittimazioni.

Per quanta attiene il primo motivo di gravame, relativo al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, deve specificarsi che la controversia in esame attiene alla richiesta di restituzione di somme nei confronti della società appellante, somme che parte attrice del giudizio di primo grado ritiene indebitamente pretese dalla (omissis) dal cliente per le spese di spedizione della fattura. Pertanto nel giudizio in esame, anche se la voce della quale si richiede la restituzione e indicata nella fattura, non è in discussione l’obbliqatorietà del tributo o la sua misura, o altra voce accessoria dell’imposta, materie queste che, ai sensi dell’art. 2 D. Lvo 546/92, rientrano nella giurisdizione tributaria; nella presente controversia l’indebito del quale si chiede la ripetizione non riguarda assolutamente la trattenuta operata a titolo di IVA, ma solo la ripartizione tra le parti dei costi di spedizione della fattura, pertanto deve ritenersi la Giurisdizione del giudice Ordinario (cfr. Cass. Civ., Sezione Unite, n. 1147 del 07.11.00).

Deve anche essere rigettato il motivo di appello relativo all’improponibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. In particolare l’art. 1 della L 249/97 prevede per la risoluzione delle controversie che possono insorgere tra gli utenti ed un soggetto autorizzato nel capo delle telecomunicazioni un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Successivamente con delibera del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 19.06.02 e stata prevista l’applicazione della predetta condizione di procedibilità esclusivamente per le controversie che attengono alla interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, alle controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni ed utenti privati di cui alla L 249/97. In merito si deve ritenere che l’oggetto del presente giudizio non rientra tra le materie appena indicate per le quali, in maniera tassativa, è stata introdotta la predetta condizione di procedibilità; inoltre, anche volendo ritenere la predetta applicabilità, sicuramente non può essere dichiarata l’inammissibilità della domanda giudiziale in quanta gli organismi dinanzi ai quali si sarebbe dovuto svolgere il tentativo di conciliazione prima illustrato non sono ancora operativi, pertanto in concreto il tentativo obbligatorio di conciliazione non può essere espletato.

Per quanta attiene al merito dell’appello occorre specificare che l’art. 21 del DPR 633/72, in materia di IVA, prevede che le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non. possono formare oggetto di addebito al cliente a qualsiasi titolo. In materia di fattura, successivamente alla formazione materiale del documento, si devono effettuare l’annotazione nei libri contabili dell’emittente e la trasmissione di una delle due copie formate al fruitore della prestazione, mediante consegna o spedizione. Si deve. ritenere che la spedizione della fattura non può essere ricondotta all’operazione di emissione della stessa in quanta consegna o spedizione non costituiscono un segmento della fatturazione, ma il memento finale fino al quale la fattura non si può considerare compiuta (Cass. Civile 3542/09 e 3532/09).

Tale interpretazione, relative all’esclusione delle spese di spedizione dal divieto contenuto nell’rt. 21 del DPR 633/72, trova riscontro anche nel dato testuale della norma; non si comprende come mai nella predetta norma, sorta per limitare i costi da addebitare ai clienti in relazione alla fatturazione, non risulta esplicitamente esteso il divieto di addebitare le spese di emissione della fattura anche alle successive spese di spedizione della stessa.

Per le medesime ragioni le operazioni di consegna e spedizione della fattura non possono essere ricondotte ai “conseguenti adempimenti e formalità” indicati nella norma di esame; la spedizione della fattura rientra nelle formalità di perfezionamento dell’efficace della stessa ma non nella sua formazione.

In accoglimento di tale qualificazione della condotta di spedizione della fattura si ritiene ultroneo valutare il motivo di appello relativo alla inderogabilità o meno della disposizione contenuta nell’art. 21 legge IVA, in quanto, in base a quanta specificate in precedenza, tale norma non e applicabile al caso in esame non rientrando la spedizione della fattura tra le condotte disciplinate dalla stessa.

Quindi per quanto concerne il contratto telefonico deve ritenersi che non sussiste nullità dell’art. 28 dello stesso e dell’art. 14 delle condizioni generali di abbonamento, che prevedono che le spese postali di spedizione delle bollette telefoniche devono essere addebitate al cliente, in quanto, per le ragioni prima indicate, si ritiene che la spedizione non rientra proprio tra le condotte vietate dall’art. 21 legge IVA.

La predetta clausola contrattuale non può essere neanche ritenuta vessatoria in quanta tale qualificazione si può ritenere solo in caso di verificarsi di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi altrimenti derivanti dal contratto di utenza; tale squilibrio sicuramente non si può ritenere sussistente nell’ipotesi in esame in considerazione dell’irrisorio costa della spedizione della bolletta in relazione al costo dell’abbonamento.

Infine si potrebbe ritenere chela clausola prevista dalle condizioni generali di abbonamento potrebbe ritenersi annullabile per violazione da parte della T. di norme di comportamento poste a tutela dell’altra parte, consistenti nell’omissione di indicazione al cliente della possibilità di scelta di modalità alternative di ricezione della fattura in merito perché si deve precisare che l’annullabilità, non potendo essere rilevata d’ufficio, avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica eccezione della parte, eccezione che non risulta formulata nel giudizio di primo grado.

Si deve ritenere pertanto che, per i motivi appena esposti, deve essere accolto l’appello proposto dalla (omissis) s.p.a. e riformata la sentenza n.2402/05 nella parte in cui dichiara non dovute le spese di spedizione della fattura e condanna la società (omissis) s.p.a. alla restituzione della somma di Euro 19,62, oltre interessi dalla domanda a saldo; pertanto in accoglimento dell’appello proposto deve essere rigettata la domanda formulata nel giudizio di 1° nell’interesse di (omissis).

In considerazione della materia oggetto del presente giudizio, che è stata oggetto di differenti interpretazioni giurisprudenziali, e del modico valore della causa, appaiono sussistere giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

II Tribunale, definitivamente pronunziando sull’appello proposto dalla (omissis) s.p.a. nei confronti di (omissis) cosi provvede:

a) Dichiara la contumacia di (omissis);

b). Accoglie l’appello e riformala sentenza n. 2402/05, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 02.12.05, nella parte in cui dichiara non dovute le spese di spedizione della fattura e condanna la (omissis) s.p.a. alla restituzione della somma di Euro 16,92.

c) Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Nocera Inferiore, 20.01.2011.

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 2011

Allegati

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