(…)
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l’udienza ritualmente celebrata nella modalità della c.d. trattazione scritta del 1 ottobre 2021.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell’art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Le attrici, comproprietarie di unità immobiliari ubicate nel condominio indicato in epigrafe, con accesso dalla strada e dal
cortile interno deducevano quando segue: che in data 28 luglio 2017 veniva riunita in seconda convocazione l’assemblea straordinaria del condominio, con all’ordine del giorno l’eventuale installazione di ascensore nel fabbricato; che le istanti non ricevevano copia del detto deliberato di cui venivano a conoscenza solo con la trasmissione del verbale del 6 giugno 2018 con il quale il consesso assembleare deliberava di installare un ascensore all’interno del cortile condominiale, con affidamento dell’appalto a specifica ditta; che ritenendo le dette delibere lesive del proprio diritto di proprietà in quanto comportanti limitazione all’accesso al proprio immobile dal lato del cortile, rendendo difficile le operazioni di carico e scarico delle merci, essendo adibito il proprio immobile a negozio commerciale con retrostante deposito merci.
Chiedevano, pertanto, l’annullamento delle due delibere previamente richiamate evidenziando che della delibera del 28
luglio 2017 erano venute a conoscenza solo mediante la comunicazione del deliberato del 6 giugno 2018 avvenuta con missiva del 19 giugno 2018. Si costituiva il (omissis) che contestava estensivamente la domanda delle attrici.
Senza l’espletamento di attività istruttoria la causa veniva riservata in decisone con i tempi e le modalità previamente indicati.
La domanda è infondata.
Preliminarmente, va riconosciuta la tempestività dell’impugnazione della delibera del luglio 2017 in quanto il (omissis), su cui
incombeva il relativo onere, non ha dato prova dell’avvenuta comunicazione del deliberato alle odierne attrice.
Ciò posto, l’assunto secondo il quale l’installazione dell’ascensore sarebbe lesiva del diritto di proprietà delle attrici è infondato.
Invero, va evidenziato che secondo i grafici in atti lo spazio di manovra all’interno del cortile si ridurrebbe da 3 metri a 2,5 metri, con indubbia minima limitazione dell’uso della cosa comune per i fini di attività di carico e scarico merci.
Né ha rilevanza che l’installazione dell’ascensore potrebbe precludere la mutazione della destinazione d’uso dei detti locali (da
deposito a box auto), in quanto non può avere rilevanza un ipotetico e molto probabilmente non consentito mutamento vista la zona in cui è sito il (omissis) de quo.
Inoltre, il principio di solidarietà condominiale impone di facilitare l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ne consegue che il (omissis) può installare l’ascensore esterno al fabbricato anche se riduce la veduta di alcuni e non rispetta le
distanze dalle proprietà contigue.
Nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze. Pertanto, ove il giudice verifica il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l’opera realizzata (cfr Cassazione civile sez. II – 05/12/2018, n. 31462).
È legittima l’installazione dell’ascensore per superare le barriere architettoniche intrapresa dal singolo condomino: l’installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera stessa all’autorizzazione del condominio.
L’ascensore, infatti, rappresenta un’opera volta a superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi
interamente il costo della relativa costruzione poiché siano rispettati i limiti previsti dall’art. 1102 c.c. cfr Cassazione civile sez. II – 04/09/2017, n. 20713.
L’installazione dell’ascensore non richiede il preventivo parere favorevole dell’assemblea: l’installazione dell’ascensore, trattandosi di bene del quale si può usufruire separatamente, può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni soltanto, con i limiti di cui all’art. 1102 c.c., salvo il diritto degli altri partecipanti in qualunque momento di avvantaggiarsi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Si è visto che nella fattispecie l’installazione dell’ascensore non pregiudica l’uso della cosa comune da parte delle attrici.
In definitiva, la domanda va reietta.
Le spese seguono la soccombenza dell’attrice e si liquidano d’ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell’attività svolta, in applicazione dei parametri vigenti, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
• rigetta la domanda di parte attrice;
• condanna le attrici, in solido, al rimborso in favore di parte convenuta delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per
compensi, oltre rimborso spese generali a 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’avv. (omissis).
Napoli, 5 giugno 2022
