…omissis…
Rilevato che, come emerge dalla documentazione versata in atti è stata dichiarata l’apertura della liquidazione controllata del debitore in stato di sovraindebitamento con sentenza del Tribunale di Napoli Nord del omissis;
visto che in data omissis vi è stata l’aggiudicazione dei beni immobili pignorati identificati al lotto omissis e omissis nella presente procedura esecutiva; rilevato che l’art. 150 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, richiamato dall’art. 270, prevede che “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
rilevato che con l’art. 150 predetto il legislatore ha mutuato il meccanismo contenuto nell’art. 51 l.fall., infatti l’art. 270 comma 5 contiene un esplicito rinvio all’art. 150, il quale corrisponde al vecchio art. 51 l.fall.;
osservato che da quanto sopra derivano diverse implicazioni e precipitati innovativi rispetto alla previgente normativa, per diversi ordine di conseguenti questioni applicative:
1. il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni del debitore vale anche per i crediti sorti durante la procedura, precisazione questa che mancava nell’art. 14-quinquies e che invece alberga sia nell’art. 51 l.fall. che nell’art 150 CCII;
2. il rinvio, contenuto nell’art. 270 comma 5, all’art. 150, consente dunque di ritenere che il creditore fondiario possa proseguire l’esecuzione anche in pendenza di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio;
3. il rinvio all’art. 150 comporta un necessario effetto di trascinamento, all’interno della disciplina della liquidazione controllata, dell’art. 216 c.c., ed in particolare, per quanto rileva in questa sede, del relativo comma 10 (corrispondente all’art. 107, comma sesto, l.fall., il quale, nella legge fallimentare costituiva il precipitato processuale dell’art. 51), a mente del quale se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, con l’avvertenza che, in difetto, su istanza del curatore, il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. La conseguenza è dunque che: da un lato viene ribadita la facoltà per il liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti, come già previsto dall’art. 14-novies comma 2 l. 3/2012;
dall’altro, risulta definitivamente chiarito che il mancato subentro determina, salvo che non si tratti di esecuzione iniziata da un creditore fondiario, la definitiva improseguibilità della procedura esecutiva;
rilevato che il predetto richiamo comporti la possibilità del subentro del liquidatore nella procedura esecutiva individuale, con l’effetto che in questo caso il ricavato della vendita andrà distribuito tra i creditori ammessi al passivo, secondo le regole del concorso, e non solo tra i creditori che presero parte all’esecuzione immobiliare, rispettando le relative cause di prelazione;
ritenuto che il liquidatore in tal caso agisce in sostituzione al creditore procedente, in modo tale da poter gestire direttamente l’esecuzione forzata;
letto, l’art. 187-bis disp. att. c.p.c. prevede che “in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’art. 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”;
ritenuto che, in virtù del principio dell’intangibilità dell’aggiudicazione, che trova fondamento nell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., l’aggiudicazione deve rimanere valida e che in caso di pagamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario dovrà essere emesso il decreto di trasferimento, in quanto atto dovuto e non già atto di ulteriore proseguimento dell’esecuzione.
Osserva
Nella procedura esecutiva in esame contestualmente all’apertura della liquidazione controllata del debitore in stato di sovraindebitamento, nella procedura esecutiva immobiliare a carico del debitore venivano aggiudicati due lotti del compendio immobiliare pignorato.
Il liquidatore ha, in udienza, dichiarato di voler subentrare nella procedura esecutiva, anche in considerazione dell’avvenuta vendita e dello stato di avanzamento della stessa di cui anche la procedura di liquidazione può avvantaggiarsi.
Questo GE ritiene che la soluzione prospettata dal liquidatore risulta percorribile e congruente rispetto alla realizzazione degli scopi ed interessi sottesi ad entrambe le procedure.
A tale soluzione propendono sia ragioni di economia processuale, in quanto la procedura concorsuale evidentemente tenderebbe anche essa alla vendita del compendio pignorato e dunque potrebbe con effetti anticipati giovarsi degli effetti prodotti dall’esecuzione forzata, consentendo di mettere a disposizione del ceto creditorio la somma che già si è ottenuta nell’esecuzione.
Inoltre, ragionando in un’ottica di sistema, non può essere sottaciuto che nella contrapposizione tra l’interesse dell’aggiudicatario e quello del ceto creditorio vengono in realtà a confrontarsi un interesse pubblico ed uno privato. Invero, difronte alle pretese dei creditori non sta tanto (o, comunque, non solo) l’interesse dell’aggiudicatario, ma l’esigenza pubblicistica di garantire stabilità alle vendite forzate, poiché solo la stabilità delle stesse ne garantisce l’affidabilità e quindi realizza il buon funzionamento del sistema della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che maggiore è l’affidabilità della vendita esecutiva, maggiori saranno le possibilità che esse si concludano presto e bene.
Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra indicate che occorre provvedere alla prosecuzione dell’azione esecutiva con il subentro del liquidatore in sostituzione del creditore procedente e dunque di dover successivamente ripartire il ricavato della vendita tra tutti i creditori ammessi al passivo secondo i criteri individuati nella procedura concorsuale predetta.
P.Q.M.
Revoca la sospensione della procedura esecutiva e ne dispone la prosecuzione; dispone il subentro del liquidatore nella procedura esecutiva in sostituzione del creditore procedente.
