Massima

In materia di contestazioni a verbali per violazioni ZTL accertate con sistemi automatici, l’omessa contestazione specifica dei transiti, unita alla validità dei verbali generati meccanicamente e alla presenza di presegnaletica, comporta il rigetto dell’opposizione e dell’appello, con esclusione del cumulo giuridico e legittimità delle spese di accertamento e notifica.

Supporto alla lettura

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Per la violazione di talune norme non penali sono previste sanzioni amministrative (di solito pecuniarie).

Contro il provvedimento che le applica al trasgressore, questi può proporre opposizione per ottenere l’annullamento totale o parziale del provvedimento, o almeno una riduzione della sanzione.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente depositato davanti al Giudice di Pace, (omissis) proponeva opposizione a n. 11 verbali relativi ad accertamenti di violazioni al codice della strada effettuate dal 7.3.2021 al 15.3.2021 notificati alla ricorrente il 4.5.202, quale proprietaria del veicolo circolante. I verbali erano stati emessi tutti per la violazione dell’art. 7 comma 9 e 14 C.d.S., in quanto il conducente del veicolo di proprietà della ricorrente “circolava nella zona di traffico limitato (ZTL) senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne diritto”. Per ogni violazione veniva emessa la sanzione di € 83,00 oltre € 14,00 per spese.

A sostegno del ricorso, (omissis) eccepiva: la nullità dei verbali per difetto di sottoscrizione e di autenticazione; la mancanza di prova della contestata violazione in assenza di documentazione fotografica e di regolare funzionalità degli strumenti di rilevazione automatica ubicati in prossimità della ZTL; la non conformità della segnaletica per l’eccessiva prossimità del cartello di avvertimento alla telecamera di rilevazione; la non chiarezza dell’importo di € 14,00 addebitato per “spese”; concludendo per l’annullamento dei verbali impugnati e in subordine per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 8 legge 689/1981 (cumulo giuridico).

Si costituiva in giudizio il (omissis) con comparsa a firma del funzionario delegato della Polizia Locale e con il deposito dei documenti allegati (prove delle notificazioni dei verbali opposti, e immagini dello stato dei luoghi), chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 559/22, rigettava l’opposizione, ammettendo, tuttavia, la ricorrente al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura del minino edittale determinata in € 97 per ciascun verbale.

Ha proposto appello avverso tale sentenza (omissis), deducendo la nullità dei verbali per difetto di sottoscrizione, la carenza di prova delle contestazioni, la “violazione di legge e motivazione apparente e omesso esame di un motivo di opposizione – omessa pronuncia – motivazione perplessa”.

Nel presente giudizio si è costituito il (omissis) instando preliminarmente per l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di impugnazione della sentenza e nel merito per il rigetto delle domande formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto con integrale conferma della sentenza impugnata e dei verbali oggetto di opposizione.

La causa è giunta in decisione all’udienza del 23.11.2023 mediante discussione orale e lettura della sentenza in udienza.

*

L’appello è infondato e va respinto.

Giova preliminarmente operare una ricostruzione dei fatti, attraverso quanto è emerso dalle emergenze processuali e documentali in atti.

È pacifico che i verbali oggetto di opposizione da parte di (omissis) di seguito richiamati (n.V/14711Z/2021, n.V/14548Z/2021, n.V/14812Z/2021, n.V/14585Z/2021, n.V/14575Z/2021, n.V/14867Z/2021, n.V/14394Z/2021, n.V/14401Z/2021, n.V/14407Z/2021, n.V/14396Z/2021, n.V/14556Z/2021) siano stati elevati dalla Polizia Locale di (omissis) tutti per la violazione ripetuta in diversi giorni dell’art. dell’art. 7,comma 9 e 14, del Codice della Strada in quanto il conducente del veicolo di proprietà dell’odierna appellante “…circolava nella zona a traffico limitato senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne diritto”.

Il primo motivo di appello è infondato – ed anzi ancor prima inammissibile – posto che con esso l’appellante, senza indicare in cosa avrebbe errato il Giudice di prime cure nella decisione, si è limitato a riproporre pedissequamente la censura chiaramente e correttamente già respinta in primo grado.

Come efficacemente dedotto dalla difesa del (omissis) e come già ben esposto nella motivazione della sentenza del Giudice di Pace, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale d’accertamento redatto con sistemi meccanizzati non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, che può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio (cfr. da ultimo Cass. sent. 32429/2022 conforme a Cass. 24999/2016 e Cass. Civ. n. 20117/2006 già citate dal Giudice di Pace). Nel caso di specie, posto che i verbali di accertamento sono stati realizzati con sistemi meccanizzati di elaborazione dati, anche se privi della sottoscrizione autografa degli accertatori devono ritenersi del tutto legittimi. Inoltre, si rileva che i ridetti verbali riportano sia il nominativo del responsabile dell’Ufficio della Polizia Locale (Commissario capo (omissis)) che il quello del dirigente dell’ufficio (Comandante (omissis)). Pertanto, nessun dubbio può legittimamente residuare sulla riferibilità dei verbali all’organo accertatore, come già ampiamente dedotto in motivazione della sentenza impugnata.

Anche il secondo motivo di appello si traduce in una pervicace quanto temeraria riproposizione della censura condotta in primo grado e va, quindi, recisamente respinto.

Premesso che l’opponente – odierno appellante – mai ha espressamente negato di aver tenuto le condotte sanzionate e cioè di aver circolato senza averne diritto in un’area soggetta a traffico limitato, la prova della condotta la si ricava, oltre che dal principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., applicabile anche in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, dagli stessi rilievi registrati dal sistema automatico di rilevamento riportati nei verbali impugnati riguardanti i giorni e le ore di transito nella zona a traffico limitato, che sono rilievi coperti da fede privilegiata.

Va poi considerato, ma anche questo è già stato ben delineato dal Giudice di Pace, che le violazioni contestate (omissis) alla non sono state accertate con rilevazione automatica delle infrazioni. Le immagini registrate dalle telecamere sono state, infatti, successivamente esaminate dall’agente accertatore ((omissis), il quale ha quindi accertato direttamente l’avvenuta violazione attraverso la visione della registrazione. Violazione che comunque, lo si ripete, non è mai stata contestata nella sua materialità dall’odierna appellante.

Come ben specificato dalla difesa del (omissis) l’onere di produzione di eventuale documentazione fotografica a riprova del posizionamento dell’autovettura nei giorni e nei luoghi indicati nei verbali presupponeva la precisa e tempestiva contestazione ad opera della ricorrente che il veicolo si trovasse in quelle date circostanze di tempo e di luogo, contestazione che, nel caso di specie, non è stata mai sollevata.

Da ultimo, è infondata e al limite con la temerarietà la doglianza relativa alla asserita inosservanza della distanza legale della segnaletica riguardante l’inizio della zona a traffico limitato. È lo stesso comma 4 del richiamato art. 79 Reg. Esecuzione del C.d.S. a precisare che il limite ordinario di 80 mt può essere derogato. “4. Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre 205 di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1 definito all’art. 83”.

È incontestato (e comunque documentato dalle fotografie prodotte dal (omissis) in primo grado, sub doc. 2) che nel caso di specie il cartello indicante l’inizio della ZTL era preceduto da quello di preavviso con la stessa identica prescrizione.

Con riguardo alla pretesa applicazione del cumulo giuridico (discussa all’udienza del 14.06.2023), per quanto la censura sia stata avanzata in primo grado, ma non riproposta in questa sede tra i motivi di appello, è solo per completezza che si osserva come il cumulo sia espressamente escluso ex art. 198, comma 2 C.d.S. per le violazioni commesse nell’ambito delle zone a traffico limitato (“2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”).

Con riferimento all’ultimo motivo di appello, si rileva che il Giudice di Pace non ha omesso la pronuncia sulla censura riguardante l’addebito di euro 14,00 contenuto in ogni verbale, ma ne ha correttamente statuito l’inammissibilità, qualificandola come “richiesta di chiarimenti” per il tenore con cui la stessa era stata formulata in ricorso. In ogni caso, il (omissis) ha ben chiarito che si tratta di somma addebitata a titolo di spese di accertamento e notifica dovute per la ricerca dell’intestatario dell’autovettura, nonché per la notifica a mezzo del servizio postale degli atti giudiziari.

Con riferimento alla condanna al pagamento delle “spese di lite” in favore del (omissis) disposta dal Giudice di Pace nella misura di € 80,00, al riguardo va rilevato che la stessa è stata pronunciata dal giudice di prime cure dichiaratamente come “esborsi per la difesa”, in conformità alla regola per cui al funzionario che sta in giudizio in rappresentanza della P.A. spetta solo il rimborso delle spese vive e non anche i diritti e gli onorari di causa.

L’appello va pertanto integralmente respinto con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore dell’appellato.

Sussistono altresì i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002, in forza del rigetto del mezzo di gravame.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, sezione I Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di (omissis) n. 559/2022 il 19.4.2022;

2. condanna (omissis) a rimborsare al (omissis) in persona del Sindaco pro tempore le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 462,00 oltre i.v.a. se dovuta e c.p.a. e altri accessori come per legge;

3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002.

Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Monza, 23/11/2023.

Allegati

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