(omissis)
CONCLUSIONI
Per (omissis) (come da atto di citazione in appello depositato in 06.12.2022):
Voglia l’adito Tribunale così provvedere:
In accoglimento del presente Appello, per l’effetto, annullare la sentenza qui impugnata.
Nel merito, in via principale: annullare gli atti amministrativi impugnati in quanto illegittimi, per tutti i motivi illustrati negli scritti difensivi.
In subordine: annullare gli atti amministrativi impugnati non risultando sufficientemente provata la responsabilità dell’Opponente, in applicazione dell’art. 6 – comma 11 – del D.L.vo 1.9.2011 n. 150.
In estremo subordine: in considerazione del fatto che è stata omessa la contestazione immediata, e che trattasi di identico e reiterato contesto materiale ((omissis)), applicare alla fattispecie la sanzione di cui all’art. 8 della Legge n. 689 /81 (cumulo giuridico).
In via istruttoria: visto l’art. 258 C.P.C., disporre l’ispezione dei luoghi rappresentati nelle fotografie prodotte nel corso del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi in ordine ad entrambi i gradi di giudizio.
Per il (omissis) (come comparsa di costituzione in giudizio depositato in data 28.02.2023):
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, attesa la narrativa che precede:
– nel merito, rigettare le domande tutte formulate dall’appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e confermare la sentenza del Giudice di Pace di Dott.ssa (omissis), n. 672/2022 emessa in data 09/05/2022 e depositata in Cancelleria il 09/05/2022 e, per l’effetto, confermare la legittimità dei verbali di accertamento n.V/12230Z/2021, n.V/12129Z/2021, n.V/12110Z/2021, n.V/12034Z/2021, n.V/12009Z/2021, n.V/11991Z/2021, n.V/11981Z/2021, n.V/11017Z/2021, n.V/12372Z/2021, (omissis), n.V/11326Z/2021, (omissis), n.V/11547Z/2021, n.V/12291Z/2021, n.V/11623Z/2021, n.V/11976Z/2021, (omissis), n.V/12336Z/2021, n.V/12349Z/2021, n.V/12350Z/2021 emessi dalla Polizia Locale di (omissis) e, conseguentemente, condannare il Signor (omissis) al pagamento in favore del (omissis) delle sanzioni amministrative previste dagli stessi nella misura di legge e delle spese del procedimento di primo grado che il Giudice di Pace ha quantificato in €. 300,00 complessivi;
– In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge fiscali, assistenziali e previdenziali (CPDEL 23,80%, 0,43%, IRAP 8,5%) nonché rimborso spese generali 15% relativi al presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato davanti al Giudice di Pace, (omissis) ha proposto opposizione a n. 20 verbali relativi ad accertamenti di violazioni al codice della strada effettuate dal 12.01.2021 al 24.01.2021 notificati al ricorrente quale proprietario del veicolo circolante. I verbali erano stati emessi tutti per la violazione dell’art. 7 comma 9 e 14 C.d.S., in quanto il conducente del veicolo di proprietà del ricorrente “circolava nella zona di traffico limitato (ZTL) senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne diritto”. Per ogni violazione veniva emessa la sanzione di € 83,00 oltre € 4,50 per spese.
A sostegno del ricorso, (omissis) eccepiva: la nullità della notifica dei verbali, la nullità dei verbali per difetto di sottoscrizione e di autenticazione; la mancanza di prova della contestata violazione in assenza di documentazione fotografica e di regolare funzionalità degli strumenti di rilevazione automatica ubicati in prossimità della ZTL; la non conformità della segnaletica per l’eccessiva prossimità del cartello di avvertimento alla telecamera di rilevazione; la non chiarezza dell’importo di € 4,50 addebitato per “spese” con riguardo ad ogni singola contestazione; concludendo per l’annullamento dei verbali impugnati e in subordine per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 8 legge 689/1981 (cumulo giuridico).
Si costituiva in giudizio il (omissis) con comparsa a firma del funzionario delegato della Polizia Locale e con il deposito dei documenti allegati (prove delle notificazioni dei verbali opposti, e immagini dello stato dei luoghi), chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 672/2022, rigettava l’opposizione, convalidando i provvedimenti opposti.
Ha proposto appello avverso tale sentenza (omissis), deducendo la nullità dei verbali per difetto di sottoscrizione, la carenza di prova delle contestazioni, la “violazione di legge e motivazione apparente e omesso esame di un motivo di opposizione – omessa pronuncia – motivazione perplessa”.
Nel presente giudizio si è costituito il (omissis) instando preliminarmente per l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di impugnazione della sentenza e nel merito per il rigetto delle domande formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto con integrale conferma della sentenza impugnata e dei verbali oggetto di opposizione.
La causa è giunta in decisione all’udienza del 19.12.2023 mediante discussione orale e lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e va respinto.
Giova preliminarmente operare una ricostruzione dei fatti, attraverso quanto è emerso dalle emergenze processuali e documentali in atti.
È pacifico che i verbali oggetto di opposizione da parte di (omissis) di seguito richiamati (n.V/12230Z/2021, n.V/12129Z/2021, n.V/12110Z/2021, n.V/12034Z/2021, n.V/12009Z/2021, n.V/11991Z/2021, n.V/11981Z/2021, n.V/11017Z/2021, n.V/12372Z/2021, n.V/12534Z/2021, n.V/11326Z/2021, n.V/11365Z/2021, n.V/11547Z/2021, n.V/12291Z/2021, n.V/11623Z/2021, n.V/11976Z/2021, n.V/12326Z/2021, n.V/12336Z/2021, n.V/12349Z/2021, n.V/12350Z/202) siano stati elevati dalla Polizia Locale di (omissis) tutti per la violazione ripetuta in diversi giorni dell’art. dell’art. 7,comma 9 e 14, del Codice della Strada in quanto il conducente del veicolo di proprietà dell’odierna appellante “…circolava nella zona a traffico limitato senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza averne diritto”.
Il primo motivo di appello relativo all’eccezione della nullità della notifica dei verbali, avvenuta a mezzo p.e.c. tramite una casella di posta elettronica non presente nei pubblici registri, è infondato, poiché, l’intento di privilegiare la funzione della notifica e di dare rilievo al concreto raggiungimento dello scopo della stessa, quale quello della produzione della conoscenza dell’atto notificato al destinatario, rende priva di pregio l’eccezione della presenza dei vizi di natura procedimentale ove l’erronea applicazione della procedura non abbia comportato la lesione del diritto di difesa e l’impossibilità per il destinatario della notifica di avere conoscenza della pendenza di un giudizio nei suoi confronti.
Nel caso di specie, oltre a sottolineare l’avvenuto raggiungimento dello scopo della procedura di notificazione, dal momento che l’appellante ha avuto occasione di esercitare il proprio diritto di difesa e di contestare i verbali per cui è causa, si rileva che l’indirizzo p.e.c. tramite il quale è avvenuta la notifica degli stessi è associato al codice fiscale dell’appellante ed è presente nei pubblici archivi; pertanto, non può definirsi come non accreditata la casella di posta elettronica.
Il secondo motivo di appello è infondato – ed anzi ancor prima inammissibile – posto che con esso l’appellante, senza indicare in cosa avrebbe errato il Giudice di prime cure nella decisione, si è limitato a riproporre pedissequamente la censura chiaramente e correttamente già respinta in primo grado.
Come efficacemente dedotto dalla difesa del (omissis) e come già ben esposto nella motivazione della sentenza del Giudice di Pace, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale d’accertamento redatto con sistemi meccanizzati non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, che può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio (cfr. da ultimo Cass. sent. 32429/2022 conforme a Cass. 24999/2016 e Cass. Civ. n. 20117/2006 già citate dal Giudice di Pace).
Nel caso di specie, posto che i verbali di accertamento sono stati realizzati con sistemi meccanizzati di elaborazione dati, anche se privi della sottoscrizione autografa degli accertatori devono ritenersi del tutto legittimi. Inoltre, si rileva che i ridetti verbali riportano sia il nominativo del responsabile dell’Ufficio della Polizia Locale (Commissario capo (omissis)) che quello del dirigente dell’ufficio (Comandante (omissis)).
Pertanto, nessun dubbio può legittimamente residuare sulla riferibilità dei verbali all’organo accertatore, così confermandosi quanto già esposto dal giudice di prime cure .
Anche il terzo motivo di appello si traduce in una pervicace quanto temeraria riproposizione della censura condotta in primo grado e va, quindi, recisamente respinto.
Premesso che l’opponente – odierno appellante – mai ha espressamente negato di aver tenuto le condotte sanzionate e cioè di aver circolato senza averne diritto in un’area soggetta a traffico limitato, la prova della condotta la si ricava, oltre che dal principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., applicabile anche in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, dagli stessi rilievi registrati dal
sistema automatico di rilevamento riportati nei verbali impugnati riguardanti i giorni e le ore di transito nella zona a traffico limitato, che sono rilievi coperti da fede privilegiata.
Va poi considerato, ma anche questo è già stato ben delineato dal Giudice di Pace, che le violazioni contestate a (omissis) non sono state accertate con rilevazione automatica delle infrazioni.
Le immagini registrate dalle telecamere sono state, infatti, successivamente esaminate dall’agente accertatore), il quale ha quindi accertato direttamente l’avvenuta violazione attraverso la visione della registrazione. Violazione che comunque, lo si ripete, non è mai stata contestata nella sua materialità dall’odierna appellante.
Come ben specificato dalla difesa del (omissis) l’onere di produzione di eventuale documentazione fotografica a riprova del posizionamento dell’autovettura nei giorni e nei luoghi indicati nei verbali presupponeva la precisa e tempestiva contestazione ad opera della ricorrente che il veicolo si trovasse in quelle date circostanze di tempo e di luogo, contestazione che, nel caso di specie, non è stata mai sollevata.
Da ultimo, è infondata e al limite con la temerarietà la doglianza relativa alla asserita inosservanza della distanza legale della segnaletica riguardante l’inizio della zona a traffico limitato. È lo stesso comma 4 del richiamato art. 79 Reg. Esecuzione del C.d.S. a precisare che il limite ordinario di 80 mt può essere derogato. “4. Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre 205 di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1 definito all’art. 83”.
È incontestato (e comunque documentato dalle fotografie prodotte dal (omissis) in primo grado, sub doc. 2) che nel caso di specie il cartello indicante l’inizio della ZTL era preceduto da quello di preavviso con la stessa identica prescrizione.
Con riguardo alla pretesa applicazione del cumulo giuridico, si osserva come tale strumento giuridico sia espressamente escluso ex art. 198, comma 2 C.d.S. per le violazioni commesse nell’ambito delle zone a traffico limitato (“2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”).
Con riferimento, infine, all’ultimo motivo di appello, si rileva che il Giudice di Pace non ha omesso la pronuncia sulla censura riguardante l’addebito di euro 4,50 contenuto in ogni verbale, ma ne ha correttamente statuito l’inammissibilità, qualificandola come “richiesta di chiarimenti” per il tenore con cui la stessa era stata formulata in ricorso.
In ogni caso, il (omissis) ha ben chiarito che si tratta di somma addebitata a titolo di spese di accertamento e notifica dovute per la ricerca dell’intestatario dell’autovettura, nonché per la notifica a mezzo del servizio postale degli atti giudiziari.
L’appello va pertanto integralmente respinto con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore dell’appellato.
Sussistono altresì i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002, in forza del rigetto del mezzo di gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, sezione I Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di (omissis) n. 672/2022 il 10.05.2022;
2. condanna (omissis) a rimborsare al (omissis) in persona del Sindaco pro tempore le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 852,00 oltre i.v.a. se dovuta e c.p.a. e altri accessori come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-bis d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Monza, 19/12/2023.
