Massima

In virtù della responsabilità genitoriale, il rispetto degli accordi sull’affido e il collocamento dei figli minori costituisce un dovere imprescindibile, la cui attuazione non può essere sospesa o limitata da emergenze sanitarie, poiché la tutela del diritto dei minori a mantenere relazioni continue con entrambi i genitori prevale e rende sempre consentiti gli spostamenti necessari.

Supporto alla lettura

Responsabilità genitori

Ai sensi dell’art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. La responsabilità dei genitori e dei precettori affonda le sue radici nel più lontano terreno della visione patriarcale elaborata originariamente dai codici del 1865 e del 1942: prima dell’entrata in vigore della Costituzione e della riforma del diritto di famiglia i figli erano assoggettati ad un forte vincolo di sudditanza nei confronti del pater, il quale, disponendo di forte autorità e di una quasi totale libertà di scelta in nome e per conto del figlio minore, rispondeva, parimenti, in maniera più incisiva dell’illecito dello stesso. La figura del precettore, egualmente, rivestiva un ruolo molto più pregnante: considerato quasi una longa manus del genitore a questo erano demandate pienamente talune funzioni genitoriali. Nella mutata moderna visione, il figlio gode di una soggettività piena. Secondo la giurisprudenza più recente, l’età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l’art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l’educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Presidente FF Dott. (omissis) l’istanza urgente depositata il giorno 11.3.2020 dal difensore di (omissis), avente ad oggetto la richiesta di rientro dei minori presso il domicilio di Milano;

ritenuto che sulla stessa non sia necessario sentire le parti, in quanto i coniugi nel corso della recente udienza del 3.3.2020 hanno concordato il mantenimento delle attuali condizioni di affido e collocamento dei minori, con indicazione di un preciso e dettagliato calendario di frequentazioni degli stessi con il genitore non collocatario in via prevalente, ossia il padre, alla stregua degli accordi separativi così come integrati dalle dichiarazioni rese alla predetta udienza, tanto da richiedere la decisione del giudice, nella fase presidenziale del divorzio, esclusivamente sulle questioni economiche; rilevato, pertanto, che il predetto accordo è da ritenersi vincolante ai fini del regime di collocamento e frequentazione dei minori con il padre;

ritenuto che le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, n. 11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicchè alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;

rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio; ritenuto che in relazione alle contingenze determinate della diffusione epidemica COVID 19 non sussistano ragioni per considerare gravi ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. i comportamenti tenuti da

P.Q.M.

a tutela dei minori e rigettata ogni altra domanda, inaudita altera parte

DISPONE

che le parti si attengano alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale del 24.10.2018 omologato in data 12.11.2018 così come integrate dall’accordo delle parti del 3.3.2020.

Si comunichi con urgenza alle parti.

Così deciso in Milano, il 11 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 11 marzo 2020.

Allegati

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