RILEVATO
Che parte ricorrente ha depositato istanza ex art. 6 co. 1 L. 147/21 in data 27 dicembre 2021 presso la Camera di Commercio e in pari data ha depositato il ricorso di conferma delle misure protettive, come desumibile da visura camerale storica aggiornata della CCIAA Milano estraibile da Telemaco Registro Imprese:
(omissis)
Che parte ricorrente, unitamente al ricorso e con successivo deposito integrativo autorizzato:
– ha depositato in atti i bilanci degli esercizi 2018-2019 ed ha integrato il deposito con la produzione del bilancio di esercizio aggiornato al 31.12.2020, approvato come da verbale assembleare del 5.1.2022, trasmesso al registro imprese di Milano in pari data 5.1.2022 via PEC, unitamente alla relazione sulla gestione dell’anno 2020 firmata dall’AU ed accompagnato dalla relazione del collegio sindacale (docc. da 19 a 24);
– ha depositato una situazione contabile a sezioni contrapposte risalente a circa tre mesi fa, aggiornata al 30.9.2021, che evidenzia uno sbilancio tra attività e passività di circa € 1,6 Milioni, salvo il deposito innanzi all’esperto che dovrà essere effettuato di una situazione aggiornata all’attualità;
– ha depositato l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, integrando l’elenco delle banche di cui alla centrale rischi con un elenco fornitori chirografari: si riporta di seguito l’elenco dei primi dieci creditori per ammontare:
(omissis)
– ha depositato un piano finanziario/di tesoreria quale budget di cassa previsionale per i prossimi sei mesi (primo semestre 2022), avendo confermato in udienza l’esperto che la continuità aziendale diretta non è in perdita e non rifluisce in danno della garanzia dei creditori per questo limitato periodo di 6-7 mesi; è stato depositato poi un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare la società proponente, inteso come relazione aggiornata al gennaio 2022 che espone il mercato di riferimento, commenta il bilancio 2020 e la crisi pandemica, espone le prospettive per il futuro e per l’anno 2022 anche con riferimento al PNRR, riferisce dello stato delle commesse, salva la maggiore specificazione di un piano industriale più accurato che abbisogna di maggior tempo per l’illustrazione di iniziative e linee guida di risanamento, che sarà prodotto al più presto innanzi all’esperto in corso di composizione negoziata: la relazione descrive in ogni caso le prospettive di continuità aziendale, il settore di riferimento, il tipo di business in concreto esercitato nel settore TLC, la crisi ingenerata dalla pandemia da SARS-COV-2 e l’impatto nel settore delle comunicazioni del PNRR;
– ha depositato la prova dell’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (dott.ssa (omissis) come da notifica di accettazione a mezzo PEC del 22.12.2021;
– ha depositato la prova della notifica e della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori, ivi inclusi come si dirà quelli direttamente incisi dalla potenziale concessione di misure protettive, le banche, i primi dieci creditori per ammontare come da elenco, con relata di notifica a mezzo PEC e ricevuta di consegna in data 29-30.12.2021, nel rispetto dei termini concessi dal giudicante;
– ha depositato la seguente dichiarazione sulla esistenza di misure esecutive o cautelari a carico della proponente, firmata dal legale rappresentante, la quale individua i soggetti direttamente incisi dalle misure protettive che sono stati posti in grado di contraddire e sentiti in udienza:
Che la società (omissis) è sottoposta a misure esecutive dai seguenti creditori:
-(omissis) precetto di euro 108.411,57, su decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. .. successivo pignoramento presso terzi R.G. n. .. udienza fissata per il 26.1.22.
-(omissis) precetto di euro 21.069,37, su decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. .. successivo pignoramento presso terzi ad oggi non ancora iscritto a ruolo.
-(omissis) precetto di euro 51.864,00, su decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. .. successivo pignoramento presso terzi iscritto a ruolo; in data 27.12.2021 è giunta alla (omissis) rinuncia ex art. 164 ter da parte dell’avvocato (omissis) difensore della società (omissis).
– ha prodotto la dichiarazione sull’assenza di debiti privilegiati nonché sulla non pendenza, nei confronti della società proponente, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale la proponente attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis:
(omissis)
RITENUTO CHE
Sull’audizione dell’esperto dott.ssa (omissis) in contraddittorio in udienza e nel parere motivato; la reversibilità dello stato di insolvenza e/o dello stato di tensione finanziaria nonché la sussistenza di concrete prospettive di risanamento imprenditoriale che risulta ragionevolmente perseguibile.
L’esperto è stato sentito sullo stato delle trattative (allo stato oltremodo preliminare in ragione della recentissima nomina e del periodo di riferimento), sulle analisi già espletate e sull’attività già svolta, sul risultato e test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; ha valutato l’esistenza delle concrete prospettive di risanamento ed ha affermato a certe condizioni la reversibilità della crisi d’impresa o insolvenza, mentre ha affermato che provvederà più avanti alla verifica di coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo), dati i tempi ristretti per la celebrazione di udienza, in conformità ai paragrafi 2-4-6 del DOCUMENTO ALLEGATO del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO LEGISLATIVO al decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021, di cui al D.L. N. 118/2021.
La verifica di concreta e ragionevole prospettiva di risanamento è stata vagliata dall’esperto con ragionamento con congruo, non contraddittorio e logico-contabile che qui si richiama e si condivide, non essendovi motivate ragioni per discostarvisi, anche in relazione alla ritenuta sussistenza di una condizione di reversibilità dell’insolvenza da parte della proponente.
A conforto delle valutazioni dell’esperto vi sono le risultanze economico finanziarie della valutazione contenuta dall’AU nella relazione sulla gestione dell’esercizio 2020 con riferimento a specifici e positivi indici di bilancio, l’accertamento di una sostanziale inesistenza di debiti privilegiati verso l’Erario e gli istituti previdenziali nonché l’esistenza di un DURC regolare ai fini della partecipazione a nuove gare d’appalto e commesse, l’assenza di un patrimonio netto negativo ma l’esistenza di un patrimonio netto positivo di fine di esercizio di Euro 4.651.441,32 anche in ragione della rivalutazione di beni immateriali (consentita dalla legge con disposizioni emergenziali), e di un intatto capitale sociale a garanzia dei creditori per l’ingente importo di € 520.000, pur in presenza di una perdita nell’esercizio 2020 di circa € 2 Milioni, ampiamente spiegata dall’incidenza causale sul core business esercitata dell’emergenza sanitaria e dalla (perdurante) pandemia da SARS-COV-2. Per converso, il passivo emerso è soprattutto nei confronti di fornitori chirografari, mentre anche se vi sono degli scaduti bancari non appare esservi stato, all’attualità, l’esercizio di azioni esecutive da parte degli istituti di credito; del resto, anche l’inadempimento del finanziamento (omissis) con riferimento a tre rate è stato spiegato con la circostanza del pignoramento dei conti correnti.
Quanto all’inadempimento anche per modesti importi verso i chirografari ed in ordine al mancato rispetto di piani di rientro per somme minime anche in via transattiva, ciò appare giustificato e spiegabile dallo stato di grave tensione finanziaria comunque esistente in ragione della nota emergenza sanitaria con relativa carenza di liquidità, mentre la circostanza dell’avvenuto regolare pagamento a scadenza, dei debiti tributari e previdenziali, delle spettanze dei lavoratori, dimostra come la società abbia agito finora in ottica di rispetto della par condicio creditorum senza procedere a pagamenti preferenziali, par condicio di cui chiede tutela mediante la sospensione delle iniziative esecutive in atto.
Del resto, quanto alla rivalutazione dei beni immateriali (avviamento, brevetti e partecipazioni) esposta nella relazione della proponente, in presenza di perizie valutative di terzi indipendenti anche ricevute dall’esperto, non spetta al Tribunale in questo giudizio sindacarne nel merito la correttezza discrezionale e valutativa nonché la congruità; occorre richiamare sul punto le facoltà di legge riservate all’imprenditore dall’art. 1 commi 696 seguenti della legge n. 160 del 2019, dalla leggen. 126 del 2020 e soprattutto l’art. 12 ter comma 1 del c.d. decreto liquidità emergenziale DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, facoltà di cui appare essersi avvalsa la società proponente, sulla base di motivate perizie, come confermato dall’esperto.
Inoltre, una situazione contabile più aggiornata e una dichiarazione dell’imprenditore avente valore di autocertificazione sulle effettive prospettive di risanamento potranno e dovranno essere prodotte a mezzo PEC all’esperto al più presto e nel corso del procedimento di composizione negoziata; in ogni caso, insistendo nel ricorso e comparendo in udienza a ministero del difensore, la società proponente e il suo legale rappresentante hanno dimostrato per fatti concludenti di ritenere esistenti tali concrete prospettive di risanamento, come anche confermate dall’esperto.
Si ribadisce che l’esperto ha attestato la concretezza e la ragionevolezza dell’ipotesi di risanamento, a condizione di una ristrutturazione del business model con limitazione alle commesse più produttive e possibilmente con esternalizzazione del compendio aziendale in ottica competitiva, essendovi la presenza di due interessati all’affitto ed alla successiva cessione aziendale.
Si riporta sul punto il parere dell’esperto sulle concrete prospettive di risanamento e sui buoni risultati del test pratico effettuato dall’impresa sulla piattaforma telematica:
L’erborazione del test fornisce un rapporto pari a 1,13 che, letto alta luce delle Indicazioni riportate nella Sezione I, Paragrafo 4 del Decreto Dirigenziale, Indica un grado di difficoltà contenuta del risanamento stesso, in cui l’andamento corrente dell’Impresa potrebbe essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento. Ma, come si evince chiaramente dall’analisi delle specifiche voci dei test ed in particolare dalla voce “Nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti”, il rapporto di 1,13 è sostenuto e pesantemente condizionato dal buon esito di operazioni straordinarie, le cui negoziazioni risultano già avviate, come da documenti allegati (documenti 7 e 8). Infine sempre su informazione di (omissis) già iniziata una conversione industriale volta ad assumere solo commesse ad alte marginalità, come indicato nel piano di risanamento, che sostengono e motivano il (omissis) prospettico normalizzato annuo a regime, come indicato sempre nel test.
Pertanto il successo del Piano di Risanamento si basa sia sul buon esito delle trattative in corso sia sulla riconversione industriale già in atto.
La sottoscritta rappresenta che alla data di rilascio del presente Parere non he ancora effettuato l’analisi di coerenza dei valori indicati alle voci del test con il Piano di Risanamento, riservandosi di svolgere tale analisi. In conformità alla check list di cui alla sezione II del Decreto Dirigenziale e alla prassi contenuta nel paragrafo 4 della Sezione II del medesimo decreto, nel prossimo mese di attività.
Si riportano sempre sul punto le dichiarazioni rese in udienza dall’esperto della composizione negoziata dott.ssa (omissis) “L’esperto dott.ssa (omissis) dichiara di aver incontrato l’imprenditore, i consulenti legali e fiscali, il revisore legale, il collegio sindacale e il management; l’attivo dello stato patrimoniale è fatto da intangibles e di beni immateriali, non è una caratteristica di questa società ma del settore, che si avvale di competenze e di tecnici, ha un valore solo se è in continuità aziendale, la liquidazione del nulla fisico ed in assenza di beni strumentali ed immobili porterebbe a una totale insoddisfazione dei creditori, la possibilità di uscire dall’insolvenza passa solo dalla continuità aziendale. Da una parte ci sono le entrate dall’attività di risanamento, dall’altro (omissis) a sostegno del debito, il test dà un risultato molto buono per ciò che richiede la normativa ma legato ad un accordo con i creditori, al perseguimento di un nuovo business model, all’eventuale cessione di azienda in continuità indiretta, (omissis) normalizzato si riferisce a delle commesse nuove con durata di due tre anni; serve una operazione straordinaria di aggregazione con operatori del settore interessati, è un settore importante perché arriveranno dal PNRR circa € 7 Miliardi per la banda larga; senza un affitto di azienda che porti risorse tali da pagare il debito non è facile il piano di risanamento, può reggere la continuità aziendale diretta per sei-sette mesi ma ha bisogno di un supporto esterno; la società ha il DURC pulito, non ha debiti erariali, non ha debiti privilegiati verso dipendenti e non ha debiti verso INPS INAIL non rateizzati; le misure protettive sono utili in questa direzione ed è necessaria una procedura di selezione degli interessati, vi sono già due soggetti interessati a entrare nella compagine; la non attività e la chiusura non portano ad alcuna soddisfazione dei creditori, l’immobile ha un valore di circa € 120.000,00; per il bene dei creditori nessuna alternativa è perseguibile. La normativa del DL LIQUIDITÀ COVID consente la rivalutazione dei beni immateriali, quindi la società non è nelle condizioni ex art. 2447 c.c. Per il resto si riporta al parere depositato. I fornitori strategici hanno dichiarato di voler far sì che le forniture proseguano. Esiste uno sconfino verso (omissis) non rilevato in centrale rischi di circa € 300.000 allo stato non aggiornato… precisa che il piano semestrale è un budget di cassa tra entrate ed uscite semestrali per capire se si brucia o no cassa. Il piano è tutto da verificare, la check list si farà da ora in poi, ma non appare imprudente, c’è bisogno di discontinuità con il passato. Evidenzia che il contenzioso è importante e che il debito è soprattutto chirografario ed è assente il debito privilegiato.”
L’esperto ha quindi confermato che il piano prospettato non è imprudente, che la continuità aziendale in base al budget di cassa appare poter reggere per circa sei-sette mesi per la durata della composizione negoziata, ed infine e soprattutto che la salvaguardia nell’ambito della composizione negoziata – come previsto dalla ratio sistematica della disciplina normativa – della continuità diretta o indiretta appare del tutto essenziale per la conservazione dei valori di avviamento, immateriali e dei brevetti aziendali, in ottica di massima soddisfazione del ceto creditorio, che vedrebbe solo una minima soddisfazione in alternativa liquidatoria, unitamente alla totale o parziale svalutazione dei crediti (una volta disgregato il complesso aziendale ed in ipotesi di liquidazione atomistica degli assets); risulta infatti liquidabile solo un immobile aziendale in (omissis) 113 mq, valutato secondo le dichiarazioni in udienza dell’esperto circa € 120.000, salva la verifica concreta del mercato di riferimento e della reale collocabilità in sede di procedura competitiva fallimentare, che come noto determina di norma un deprezzamento dell’attivo immobiliare.
Sulla limitazione della conferma di misure protettive ai creditori “interessati” ed effettivamente incisi dalle stesse, ovvero a coloro che stanno procedendo in executivis, come da richiesta della proponente.
Nella nota difensiva del 5 gennaio 2022, la proponente ha per mezzo del suo difensore specificato la richiesta di misura protettiva in origine genericamente formulata, con particolare riferimento alle azioni esecutive e ai pignoramenti in atto che impediscono l’operatività aziendale e la disponibilità di risorse liquide, oltre a rischiare di vanificare il principio della par condicio e gli esiti della composizione negoziata intrapresa: “La difesa del ricorrente con questa integrazione documentale vuole ancora una volta sottolineare che la richiesta per l’accoglimento delle misure protettive è fondamentale in considerazione del fatto che i pignoramenti presso terzi hanno bloccato sia i conti correnti della società, conti correnti attivi, che le riscossioni di pagamenti dovuti dal “cliente finale” (ad esempio (omissis) a per i lavori eseguiti ad opera d’arte. Questi blocchi impediscono alla società di proseguire nei lavori attualmente in essere ed a incardinare quelli futuri già previsti da contratti. Giova sottolineare che l’ottenimento delle misure protettive garantirebbe la par condicio creditorum, mentre la non concessione farebbe sì che i primi creditori che, ottenuto il titolo esecutivo, hanno proseguito nella procedura, si trovino in una posizione privilegiata rispetto agli altri. I creditori di cui agli odierni pignoramenti, entrambi fornitori, come già detto e autocertificato dall’ing. (omissis) sono due: (omissis) con udienza fissata per il 26.01.22 – G.E. dott.ssa (omissis) presso terzi non ancora iscritto a ruolo. Il pignoramento del fornitore (omissis) come già dichiarato dall’Amministratore di (omissis) non è stato iscritto a ruolo ed è pertanto perento. A parte le Banche, la lista dei creditori depositata è costituita da fornitori, tutti quindi titolari di un credito chirografario. Da ultimo vi è da rilevare che (omissis) proprietaria di un immobile, immobile che in mancanza di misure protettive potrebbe essere aggredito solo da alcuni creditori e non messo a disposizione della massa.”.
Anche a verbale di udienza, la richiesta di conferma è stata limitata e circoscritta dal procuratore di parte ricorrente con riferimento ai soli creditori che hanno in atto all’attualità iniziative esecutive, in base al principio della domanda: “L’avv. (omissis) rileva che la concessione di misure protettive è utile per consentire la par condicio dei fornitori e dei chirografari nonché utile alla società per ottenere lo sblocco dei conti correnti e per consentire alla società di lavorare e mantenere la sua continuità aziendale, precisa che la richiesta è rivolta ad ottenere la sospensione di tutte le iniziative esecutive in atto da parte dei creditori, ad esempio (omissis) non ha visto il pagamento delle tre rate di finanziamento perché i conti sono bloccati. Precisa che si oppongono alle trattative i creditori per circa € 1 Milione.”
In tal senso, l’art. 7 comma 4 del d.l. n. 118/2021 precisa che “Su richiesta dell’imprenditore e sentito l’esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.”
Non v’è dubbio che i creditori incisi dall’applicazione della richiesta di misure protettive sono creditori (omissis) che si sono opposti alla richiesta di conferma delle misure protettive, come da audizione a verbale e da memoria di costituzione. Tuttavia le loro doglianze e motivi di opposizione sono circoscritti al fatto che la società abbia disatteso accordo transattivi e sia stata inadempiente anche per somme irrisorie; ciò è stato tuttavia spiegato sopra con riferimento alla particolare composizione del passivo chirografario, all’esigenza di rispetto della par condicio – in assenza di pagamenti preferenziali – nonché in considerazione di uno stato di grave tensione finanziaria e di liquidità, pur apparendo verosimile, allo stato, che si tratti di insolvenza irreversibile.
Del resto, va osservato anche che su sei creditori tra quelli di più rilevante ammontare comparsi in udienza, un terzo di essi, ossia i due creditori (omissis) si sono rimessi e non si sono opposti alla concessione delle misure protettive.
Ne deriva che, unitamente ai quattro creditori rimasti silenti e non costituiti a seguito delle notifiche, si può affermare che sei creditori su dieci e quindi la maggioranza – tra quelli di più rilevante ammontare – non si sono opposti all’accoglimento della richiesta di conferma delle misure protettive.
Spetta dunque al Tribunale adito il compito di verificare se lo strumento sia eccessivo o sproporzionato rispetto alla condizione in cui versa l’imprenditore che gli si rivolge, tenendo conto del fatto che molti creditori costituendosi hanno richiesto di evitare un sacrificio indebito, sproporzionato ed un pregiudizio ingiustificato dei loro diritti, pur essendo tutti tenuti a partecipare in buona fede e con correttezza allo svolgimento delle trattative, senza rifiuti preconcetti, come appare potersi desumere nelle pieghe del testo normativo.
Appare dunque opportuno che – in base alla stessa richiesta a verbale della società proponente – questo Tribunale adotti una conferma “selettiva” delle misure protettive, inibendo le azioni esecutive di taluni creditori soltanto, ovvero dei tre creditori che stanno attualmente agendo in executivis, in assenza di iniziative cautelari attuali, che comunque vanno precluse.
Ciò appare corrispondere alla voluntas legis, nella misura in cui l’automatic stay tendenzialmente stabile nel tempo e senza coinvolgimento partecipativo dei creditori, nella prospettiva di cui all’art. 161 comma 6 l.f., in forza di quanto previsto dalla Direttiva 1023/2019, appare ormai un modello destinato ad esser superato.
La ristrutturazione dell’impresa deve realizzarsi in tempi brevi (o comunque meno dilatati rispetto al passato) e la tutela dei diritti dei creditori non può essere compressa a tempo indefinito: perciò, la legge deve stabilire una durata massima delle misure e far sì che su di esse si eserciti la verifica giudiziale. Questi pilastri portanti della regolazione della crisi secondo il modello euro-unitario si sono tradotti, nel DL 118/2021, (i) nella prescrizione di una durata massima delle misure protettive (duecentoquaranta giorni) e (ii) nella previsione di una immediata conferma da parte del tribunale.
Inoltre, in base a un principio di proporzionalità, del minimo mezzo e di lesività non oltre lo stretto necessario delle aspettative creditorie, la conferma di misura protettiva in oggetto appare dover essere limitata ai soli soggetti che con le loro azioni esecutive mobiliari e presso terzi attuali non consentono ad oggi il rispetto della par condicio invocato dalla società proponente, né consentono alla proponente di disporre della liquidità in continuità aziendale, nell’ottica della sua salvaguardia, per la miglior riuscita della composizione negoziata.
Al contrario, non risultano esecuzioni immobiliari pendenti, anche perché gli istituti di credito non risultano ad oggi avere avviato iniziative monitorie per poter iscrivere ipoteca giudiziale né risultano titolari di privilegi ipotecari, né il valore astratto dell’immobile pare giustificare la sua strategicità in ottica di risoluzione concreta della crisi imprenditoriale, per cui non v’è luogo a provvedere sull’inibitoria di possibili iniziative esecutive immobiliari.
Ad evitare comprensibili timori di un’ampiezza invasiva della previsione ex art. 6 comma 1 del d.l. n. 118/2021, palesati nella memoria di (omissis) è sufficiente considerare che i “creditori interessati dalle misure protettive” ai sensi dell’art. 6 co. 5 del d.l. n. 118/2021, non risultano essere i creditori ‘potenzialmente’ interessati, ma piuttosto soltanto quelli ‘concretamente colpiti’ dalle misure in questione (e dunque soggetti ad una verifica del tribunale, che è chiamato a intervenire in tempi brevissimi), i quali hanno perciò lo strumento della richiesta di revoca se la misura appaia sproporzionata rispetto al pregiudizio loro arrecato; si tratta allo stato dei tre creditori “incisi” che stavano procedendo in sede esecutiva. Le misure possono, dunque, essere confermate quando (i) il tribunale si convince che esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e quando (ii) il tribunale reputa che le misure, nella gradazione necessaria, siano funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale (periculum in mora).
Lo scrivente giudice ritiene che vi sia una effettiva, concreta e ragionevole perseguibilità del risanamento in base alle dichiarazioni dell’esperto, pur nella contrarietà di alcuni creditori in astratto alla partecipazione iniziale alle trattative, considerato che dei dieci maggiori creditori per ammontare solo quattro hanno espresso una netta posizione di inammissibilità rispetto alla conferma delle misure protettive (omissis); inoltre, è chiaro che il proseguimento delle azioni esecutive ostacola le trattative in corso e non consente il rispetto della par condicio nonché l’operatività della continuità aziendale, trattandosi di pignoramenti presso terzi che interessano i conti correnti aziendali; evidente è pertanto la strumentalità della conferma delle misure protettive alla buona riuscita delle trattative con tutti i creditori ed al sereno svolgimento della composizione negoziata e della ristrutturazione aziendale già prospettata dall’esperto nelle linee essenziali; appare verosimile che almeno alcuni dei creditori possano mutare il proprio convincimento e partecipare in modo effettivo e proficuo alle trattative non appena potranno conoscere le linee guida del risanamento aziendale nonché l’utilità ad essi assicurata per effetto della continuità, fatti ad oggi non conoscibili, proprio per lo stadio embrionale in cui si trova il procedimento di composizione negoziata.
Nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive, il Tribunale non può che operare ad avviso di chi scrive, un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori, valutando come utile il percorso di risanamento intrapreso, in base alle inequivoche dichiarazioni dell’esperto.
La complessità del passivo e della ristrutturazione aziendale, le dimensioni rilevanti della società per azioni, la moltitudine dei creditori chirografari coinvolti, la contrarietà preliminare alle trattative espressa da molti di quelli uditi in udienza (che fa pensare alla necessità di un lungo percorso di ristrutturazione e di plurimi incontri con l’esperto compositore), sono circostanze che suggeriscono per il complesso corso della composizione negoziata l’accoglimento delle misure protettive nel termine massimo di giorni centoventi, in assenza di una richiesta di minor termine da parte della proponente.
AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
Si comunichi con estrema urgenza a parte ricorrente, alle parti costituite tutte e all’esperto nominato dott.ssa (omissis) a cura della cancelleria.
Milano, 17 gennaio 2022
