ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 la società (omissis) S.r.l., con sede legale in (omissis) Via (omissis) 12, ha formulato istanza di conferma delle misure protettive richieste contestualmente alla nomina dell’esperto ai sensi degli artt.18 e 19 CCII.
All’esito dell’udienza fissata e tenuto conto del parere reso dall’esperto, avv. (omissis), le misure protettive sono state confermate dal giudice adito con provvedimento del 25.11.2025 per il termine massimo di centoventi giorni.
Con successivo ricorso del 20.12.2024 la società in composizione negoziata, nonché personalmente (omissis) e (omissis) queste ultime in qualità di socie e fideiussori della società (omissis) S.r.l., hanno chiesto l’emissione di un provvedimento cautelare, a mente dell’art.19 CCII, nei confronti di Scania Finance Italy S.p.A. (Ora Traton Financial Services Italy S.p.A.) (CF (omissis)) Banco Bpm S.p.A. (CF (omissis)) Unicredit S.p.A. ((omissis)) Intesa Sanpaolo S.p.A. (CF (omissis)) Bper Banca S.p.A. (CF (omissis)) Illimity Bank S.p.A. (CF (omissis)) finalizzato a:
“dichiarare l’improcedibilità delle esecuzioni avviate da Scania Finance nei confronti degli istanti e aventi ad oggetto i seguenti conti correnti:
il conto corrente n. (omissis) aperto presso Intesa Sanpaolo S.p.A. e intestato alla signora (omissis)
il conto corrente n. (omissis) aperto presso Bper S.p.A. e intestato alla signora (omissis)
il conto corrente n. (omissis) aperto presso Intesa Sanpaolo S.p.A. e intestato alla signora (omissis)
il conto corrente n. (omissis) aperto presso Intesa Sanpaolo S.p.A. e intestato alla signora (omissis)
il conto corrente n. (omissis) aperto presso Intesa Sanpaolo S.p.A. e co-intestato alla signora (omissis) e al signor (omissis);
il conto corrente n. (omissis) aperto presso Bper S.p.A. e co-intestato alla signora (omissis) e al signor (omissis);
ordinare a Scania Finance e a Banco BP S.p.A.., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Bper Banca S.p.A. e Illimity Bank S.p.A. il divieto di iniziare o proseguire altre procedure esecutive verso (omissis) e (omissis) per tutta la durata della composizione negoziata della crisi o comunque per il periodo di durata delle misure protettive”.
Deducono gli istanti che l’iniziativa è funzionale ad inibire ai singoli creditori la possibilità di (omissis) aggredire beni personali dei soci dedicati a sostenere la ristrutturazione di (omissis) S.r.l. La società ha avuto accesso alla composizione negoziata ma, appena confermate le misure protettive dal Tribunale, il creditore (omissis) (ora (omissis)) – già munito di titolo esecutivo nei confronti della società e delle garanti della stessa – ha avviato procedimenti di esecuzione forzate nei confronti delle garanti che, viceversa, si sono impegnate a sostenere il tentativo di ristrutturazione dell’impresa con mezzi propri.
Rilevano i ricorrenti che ove i creditori escutano i garanti aggredendone il patrimonio, le risorse stanziate per la ristrutturazione sono destinate a venir meno, con conseguente rischio di frustrazione del tentativo di risanamento.
Si è costituita nel procedimento la (omissis) S.p.A. insistendo per il rigetto delle domande proposte, assumendo la sussistenza di un proprio credito chirografario nei confronti della società e delle garanti, di oltre euro 750.000,00, di cui €301.831,95 vantati in virtù di un titolo esecutivo, quale residuo importo dovuto in relazione a contratti di leasing conclusi dall’allora (omissis) (ora (omissis)) relativi a n. 43 trattori stradali e n. 5 semirimorchi, rapporti risolti nell’ottobre del 2023.
Eccepisce la resistente che l’impegno delle garanti a sostenere la ristrutturazione, formulato nella composizione negoziata, non solo è del tutto generico ed incoercibile, ma è anche intervenuto solo il 18.12.2024, dopo la notifica del pignoramento prezzo terzi. Le garanti e/o socie non hanno né messo a disposizione beni, né tantomeno indicato quali immobili vorrebbero nell’immediato mettere a disposizione per il risanamento di (omissis) S.r.l. ma, dopo la notifica del pignoramento, le ricorrenti si sono limitate a rilasciare una generica dichiarazioni d’intenti con un orizzonte temporale di tre anni. Aggiunge il creditore, che circa un anno prima, (omissis) e (omissis) hanno costituito due società immobiliari con capitale sociale minimo, in cui hanno conferito alcuni dei loro immobili, e pochi giorni prima dell’udienza del 17.07.2024 del procedimento RG 221/2023 del Tribunale di Trento, all’esito della quale il G.I. si sarebbe pronunciato sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo (€ 351.831,95), con nota del 12.07.2024 (omissis) e (omissis) e (omissis) hanno concesso ipoteca volontaria per l’importo di €900.000,00 ad Italiana Petroli S.p.A. a garanzia delle future forniture. Le condotte delle ricorrenti- debitrici hanno fatto svanire le sole garanzie di cui gode (omissis), senza che, al contempo, il patrimonio delle istanti sia stato concretamente asservito al risanamento di (omissis) S.r.l. e, quindi, a disposizione della massa dei creditori. Rileva, infine, che tutti i pignoramenti eseguiti presso gli istituti bancari hanno avuto esito negativo per insussistenza di somme nella disponibilità delle correntiste.
Con successiva memoria il creditore (omissis) S.p.A. ha ulteriormente eccepito e documentato che le garanti (omissis) e (omissis) hanno deliberato, con riferimento ad altra società, la (omissis) S.r.l., che svolge la medesima attività della (omissis) S.r.l., un aumento del capitale sociale ad €50.000,00 mediante versamento da parte delle socie di €49.000,00 entro 30 giorni dalla delibera, palesando l’assenza di volontà di apportare nuove risorse finanziarie per il risanamento della “vecchia” (omissis) S.r.l., ma di voler concentrare le loro risorse su altra realtà imprenditoriale.
L’esperto, nel parere reso, pur rappresentando che il piano industriale è ancora in fieri, si è espresso favorevolmente alla concessione della misura cautelare richiesta per le seguenti sintetiche ragioni:
“- la prosecuzione dell’esecuzione delle garanzie personali costituirebbe una indiretta patente a sottrarsi all’obbligo di sottostare alle trattative con correttezza e buona fede;
– un provvedimento di rigetto favorirebbe lo spostamento dell’interesse di coloro che godono di analoghe garanzie personali dall’attuale tavolo di trattative comune a quello delle esecuzioni individuali, facendo venire meno la che la Composizione Negoziale richiede per il raggiungimento del successo;
– la rincorsa all’escussione delle garanzie personali varrebbe ad impoverire i possibili apporti dei soci che hanno dichiarato di voler intervenire in soccorso a seconda delle esigenze che dovessero emergere dalle trattative con i creditori”.
Lette le memorie depositate, all’esito dell’istruttoria documentale svolta, il giudicante osserva quanto segue.
Va, innanzi tutto, dichiarato il difetto di legittimazione attiva di (omissis) e (omissis). Gli art.18 e 19 CCII individuano la possibilità per l’imprenditore che accede alla composizione negoziata di richiedere al Tribunale le misure protettive e cautelari funzionali agli scopi del percorso intrapreso, ma non consente ad altri soggetti, seppure interessati e coinvolti, di agire in proprio per richiedere -avvalendosi di questi precipui strumenti – la difesa e la conservazione del proprio patrimonio. Nulla osta a che gli stessi si avvalgano, a protezione in via d’urgenza dei propri diritti, della tutela cautelare ordinaria prevista dal codice di rito.
Del pari, d’altronde, l’art. 54, comma 1, CCII richiede che, nel corso del procedimento unitario, l’istanza di misura cautelare provenga da una parte, da intendersi come il soggetto che abbia proposto un qualsiasi ricorso ex art. 40 CCII per l’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Quanto al merito, nella fattispecie che si esamina il fumus boni iuris del provvedimento richiesto sussiste e si identifica nella possibile perseguibilità del risanamento, per mezzo di uno strumento individuato anche attraverso la composizione negoziata, condividendosi sul punto le considerazioni dell’esperto, ancorate ai riscontri documentali forniti dall’istante, agli accertamenti espletati e alle prime disponibilità alle trattative raccolte.
Quanto al periculum in mora, va confermato l’orientamento per cui i provvedimenti cautelari non sono funzionali soltanto a scongiurare la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell’impresa; essi possono essere altresì finalizzati ad impedire che, al di là di un’immediata tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore (secondo la definizione dell’art.2 lett. q) CCII), venga scompaginato l’assetto patrimoniale con riferimento ai rapporti di credito-debito dell’impresa ovvero venga inciso il patrimonio di terzi che nella prospettazione del progetto di piano dovrebbe, almeno in parte, essere posto al servizio della ristrutturazione dell’impresa. È, purtuttavia, indispensabile porre in equilibrio due contrapposte esigenze. Quella della società in crisi a trattare con i propri creditori su un piano di simmetria e parità delle posizioni nell’ottica della regolazione della crisi, mantenendo ferme e inalterate le garanzie esterne in precedenza prestate per l’esercizio dell’attività d’impresa, così da avvalersi – dentro la composizione negoziata – del persistente sostegno finanziario dei garanti. Quella contrapposta, ma non recessiva, dei creditori chirografari garantiti a non scontare, durante il periodo di efficacia della misura, l’alterazione e, se del caso, finanche il prosciugamento della garanzia ad opera dei garanti medesimi.
In questo contesto, se da un lato vi è il rischio di destabilizzare la linearità e l’efficacia della negoziazione a causa del comportamento scomposto di taluno dei creditori, dall’altro vi è il pericolo che nello spazio temporale delle trattative, se il quadro di riferimento non muta per i creditori bancari garantiti dallo Stato, lo scenario si trasformi completamente per il creditore chirografario di ingenti somme che vede i garanti spogliarsi del proprio patrimonio.
Nella specie può notarsi che solo con il ricorso cautelare in esame la società ha allegato una dichiarazione delle garanti di sostegno del piano, mentre nulla era indicato in merito nel piano iniziale (doc.5 del ricorso di conferma delle misure protettive).
La dichiarazione è denominata “Dichiarazione irrevocabile di impegno” e contiene l’impegno
“irrevocabilmente, indicativamente nei prossimi tre anni, ad apportare le risorse finanziarie che saranno necessarie per il risanamento di (omissis) S.r.l. secondo il piano di risanamento definitive con le modalità da esso indicate, verosimilmente attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale e il suo successivo versamento” (doc.14,15,16 del ricorso cautelare). Il coinvolgimento delle garanti è stato poi rafforzato il 20.1.2025 con ulteriore scrittura che, per tutte, prevede “Oltre all’impegno già assunto e sopra descritto, condizionatamente alla definitività dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del diverso strumento di regolazione individuato ed entro e non oltre quindici giorni da essa, la scrivente si impegna irrevocabilmente: a) a versare alla Società la somma di € 50.000,00” .
A fronte di questo impegno di massima di sostegno dell’impresa in composizione negoziata intervenuto il 18 dicembre 2024, integrato e meglio circostanziato nel gennaio 2025, anche a prescindere dalla circostanza per cui le garanti hanno deciso di esporsi solo successivamente ai pignoramenti presso terzi oggetto dell’istanza cautelare, emerge dai documenti allegati il seguente comportamento, nei tempi più recenti, delle tre garanti:
1) costituzione in data 19.10.2023 da parte di (omissis) e delle (omissis) in cui hanno conferito alcuni immobili,
2) concessione di ipoteca volontaria, in data 12.7.2024, per l’importo di €900.000,00 ad Italiana Petroli S.p.A. a garanzia di future forniture (doc.15 di parte Traton),
3) in data 10.1.2025 variazione di forma giuridica e denominazione della ulteriore società riferita alle socie (omissis) e (omissis) la (omissis) S.r.l.s. (p.i. 03245830785) in (omissis) S.r.l., e delibera di aumento di capitale da euro 1.000,00 ad €50.000,00, mediante versamento di €49.000,00 entro 30 giorni dalla delibera (all. A nota deposito parte (omissis) del 21.01.2025),
4) saldo a zero di quattro conti correnti, ancora attivi, in cui la (omissis) ha tentato il pignoramento presso terzi (per gli ulteriori due istituti pignorati non parrebbero sussistere rapporti).
Sicuramente va stigmatizzato il comportamento del creditore (omissis) S.p.A. che, in pendenza di composizione negoziata, ha azionato il titolo esecutivo a sue mani nei confronti delle garanti, in contrasto con il dovere di buona fede e correttezza sancito dall’art. 4 CCII, ma il giudizio va temperato in ragione della condotta sopradescritta tenuta, anche in tempi recenti, dalle garanti, nonché dalla stessa (omissis) S.r.l. Emerge, infatti, dagli atti che la società debitrice, nell’immediatezza dell’accesso alla composizione negoziata e all’ombrello delle misure protettive, senza notiziare il suo maggior creditore dell’intenzione di intraprendere questa strada, aveva promesso un pagamento, seppur parziale, rimasto ineseguito e aveva rappresentato la possibilità di una collaborazione con il proprio advisor per cercare una soluzione, senza che alcun contatto sia poi intervenuto (doc. 16, 17, 19 parte Traton), inducendo così la controparte, quantomeno, ad un clima di sfiducia.
Peraltro, l’art.4 CCII, ai commi 1 e 4, come riformulati dal decreto correttivo n.136/2024, ha chiarito che tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell’insolvenza devono collaborare lealmente con i creditori, il debitore e l’esperto nella composizione negoziata.
Non è esigibile richiedere buona fede alla società e ai creditori se poi anche i soci e garanti della società, del pari coinvolti nel risanamento, non improntano il loro comportamento ad assoluta correttezza e trasparenza.
Va segnalato che nel termine ultimo concesso per memorie, la difesa delle stesse garanti ha allegato due documenti da cui emerge un primo cambiamento di passo, in quanto: 1) con dichiarazione del 29 gennaio 2025, (omissis) e (omissis) hanno costituito un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su un magazzino di 46 mq posto in un seminterrato di (omissis), via (omissis), in favore della Società e a garanzia dell’adempimento dei suoi debiti (doc. 28 parte (omissis) 2) è stato medio tempore revocato da parte delle socie l’aumento di capitale deliberato in data 10 gennaio 2025 di €49.000,00 per la società
(omissis) S.r.l., e con delibera del 29 gennaio 2025 è stato previsto, per detta società, sempre un aumento del capitale sociale ma non più a carico delle socie bensì gratuito fino alla somma di €50.000,00 mediante imputazione a capitale di parte di una riserva disponibile iscritta in bilancio ((doc. 29 parte (omissis)). Se detti documenti denotano una maggior serietà d’approccio delle socie al percorso presentato dalla (omissis) S.r.l., nondimeno, per la limitata entità degli impegni assunti, non possono ritenersi superati i legittimi timori avanzati dal creditore – chirografario per oltre €750.000,00 – (omissis) S.p.A.
Lo stesso esperto, d’altronde, pur riconoscendo un avanzamento delle trattative, definisce il piano industriale ancora in fieri e le dichiarazioni rilasciate dalle socie e dalla dott.ssa (omissis) volte a sostenere il risanamento con apporti personali, meri propositi legati alle necessità aziendali da definirsi.
Tanto considerato, le domande proposte devono essere rigettate, atteso che il blocco dell’escussione delle garanzie è concretamente concedibile solo in quanto possa stimarsi verosimile – sulla base di elementi in tal senso convergenti – che il patrimonio dei garanti non corra rischio alcuno d’essere sottoposto a variazioni di entità e di contenuto. Diversamente, nel corso della composizione negoziata, potrebbe mutare il potere contrattuale del creditore garantito e determinarsi uno squilibrio di posizioni atto ad incidere sui termini delle trattative. In ragione della novità delle questioni trattate, appare di giustizia compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Visto l’art.19 CCII,
dichiara il difetto di legittimazione attiva di (omissis) e (omissis)
rigetta le domande proposte;
compensa tra le parti le spese di lite.
Milano, 08/02/2025
